Dispositiv
- alla multa di fr. 200.- (duecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 215.-. caricaallo Stato la somma di fr. 215.- per tasse e spese giudiziarie. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.200.00multa fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr. 15.00 testi fr.415.00totale Distinta spese a carico dello Stato, fr. 100.- tassa di giustizia fr. 100.- spese fr. 15.- testi fr. 215.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2006.561
DA 4224/2006
Bellinzona
21 settembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Shamali Meyer in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, in data 13.08.2006 sui __________ in territorio di __________, offeso lonore di CIVI 1, tacciandola con diversi ingiuriosi epiteti, fra cui troia, puttana e bastarda;
2. minaccia,
per avere, in data 13.08.2006 sui __________ in territorio di __________, incusso timore a CIVI 1, dicendole, gridando, che le avrebbe spaccato la faccia e lavrebbe uccisa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 4224/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 settembre 2007, al quale sono comparsi laccusato personalmente, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto daccusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. ingiuria
1.2. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 68 vCP; 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dallimputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4224/2006 del 20 novembre 2006.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4224/2006 del 20 novembre 2006.
condanna ACCU 1 ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 215.-.
caricaallo Stato la somma di fr. 215.- per tasse e spese giudiziarie.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 15.00 testi
fr.415.00totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese
fr. 15.- testi
fr. 215.- totale