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10.2006.56

ripetuto abuso di autorità e ripetute vie di fatto da parte di un agente della polizia cantonale

Ticino · 2006-12-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti a __________ __________ e a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 373/2006 del 2 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

riconoscealle parti civili in solido fr. 6’080.15 (IVA compresa) a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       250.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.650.00totale

Dispositiv
  1. LESA 1 patr. da: PR 2
  2. CIVI 1
  3. CIVI 2 Incarto n.10.2006.56 DA 373/2006 Bellinzona 7 dicembre 2006 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare ACCU 1, difeso da: DI 2, difeso da: DI 1 prevenuto colpevole di         1.  ripetuto abuso di autorità, per avere, nella sua veste di agente della Polizia cantonale, abusato della propria carica a scopo di recar danno, in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio: 1.1.  a __________, __________, durante un interrogatorio presso gli uffici della Polizia cantonale, colpito LESA 1, in almeno un’occasione, con un pugno al capo; 1.2.  a __________, sul __________, il __________, durante un normale controllo di Polizia, ripetutamente colpito: -    CIVI 2 con un calcio ai testicoli, con due pugni sotto l’occhio sinistro e sulla testa nonché una bastonata ai polpacci; -    il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) con un calcio al polpaccio destro;
  4. ripetute vie di fatto, per avere nelle indicate circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2. commesso vie di fatto nei confronti di: -    CIVI 2 con un calcio ai testicoli, con due pugni sotto l’occhio sinistro e sulla testa nonché una bastonata ai polpacci; -    il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) con un calcio al polpaccio destro; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dagli art. 312 e 126 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 3 della Legge cantonale sulla Polizia; richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS; perseguito                         con decreto d’accusa del 2 febbraio 2006 n. DA 373/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
  5. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  6. Rinvia le parti civili CIVI 2 e il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) al competente foro civile per eventuali pretese di parte civile.
  7. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--.
  8. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS; viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 3 febbraio 2006 dai difensori, nonché l’opposizione delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1 interposta tempestivamente in data 8 febbraio 2006 dalla loro patrocinatrice; indetto                               il dibattimento 7 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato con i suoi difensori, le parti civili con i loro patrocinatori, il Procuratore pubblico e l’interprete; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il Procuratore pubblico, il quale vista la piena ammissione dell’imputato rinuncia ad esprimersi sui fatti e sulla loro qualifica giuridica. Per quanto concerne la commisurazione della pena, ribadendo che quella esposta nel decreto d’accusa fosse adeguata, tenuto conto delle conseguenze amministrative subite dall’accusato e del suo riconoscimento di responsabilità odierno, propone di ridurre la condanna a 10 giorni; sentiti                                i patrocinatori delle parti civili, avv. __________ e avv. __________, i quali pongono in evidenza la situazione personale dei loro assistiti, nonché il loro coraggio per aver denunciato con coerenza e trasparenza quanto da loro subito. Essi sottolineano la rilevante gravità degli atti commessi dell’accusato. Per tale motivo ritengono che non vi sia spazio per alcuna indulgenza nei suoi confronti. In conclusione, essi chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa, oltre al risarcimento delle spese di patrocinio come indicato nell’odierna istanza; sentito                               il difensore avv. DI 2, il quale tenuto conto del pieno riconoscimento dei fatti, delle ammissioni delle proprie responsabilità, dell’atteggiamento costruttivo da lui tenuto e del contesto in cui si sono verificati i fatti, chiede una riduzione della pena 6 giorni; sentito                               il difensore avv. DI 1, il quale ribadisce quanto esposto dal collega della difesa. Egli, in considerazione delle conseguenze amministrative patite dal suo assistito, delle ammissioni di responsabilità e delle scuse postula la riduzione della condanna a 6 giorni. Per le pretese di risarcimento si rimette al prudente giudizio del giudice; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  9. L’imputato è autore colpevole di: 1.1.  Ripetuto abuso di autorità,
  10. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili in data odierna?
  11. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 41 cifra 1, 312, 126 cpv. 1 CPS; 3 delle Legge cantonale sulla Polizia; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di:
  12. ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
  13. ripetuto abuso di autorità, art. 312 CPS, per i fatti compiuti a __________ __________ e a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 373/2006 del 2 febbraio 2006; condanna                         ACCU 1
  14. alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  15. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS. riconoscealle parti civili in solido fr. 6’080.15 (IVA compresa) a titolo di risarcimento (art. 266 CPP); le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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1. LESA 1

patr. da: PR 2

2. CIVI 1

3. CIVI 2

Incarto n.10.2006.56

DA 373/2006

Bellinzona

7 dicembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 2,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  ripetuto abuso di autorità,

per avere, nella sua veste di agente della Polizia cantonale, abusato della propria carica a scopo di recar danno, in particolare nell’espletamento dei suoi normali compiti di servizio:

1.1.  a __________, __________, durante un interrogatorio presso gli uffici della Polizia cantonale, colpito LESA 1, in almeno un’occasione, con un pugno al capo;

1.2.  a __________, sul __________, il __________, durante un normale controllo di Polizia, ripetutamente colpito:

-    CIVI 2 con un calcio ai testicoli, con due pugni sotto l’occhio sinistro e sulla testa nonché una bastonata ai polpacci;

-    il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) con un calcio al polpaccio destro;

2.  ripetute vie di fatto,

per avere nelle indicate circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2. commesso vie di fatto nei confronti di:

-    CIVI 2 con un calcio ai testicoli, con due pugni sotto l’occhio sinistro e sulla testa nonché una bastonata ai polpacci;

-    il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) con un calcio al polpaccio destro;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 312 e 126 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 3 della Legge cantonale sulla Polizia; richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 febbraio 2006 n. DA 373/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Rinvia le parti civili CIVI 2 e il minorenne CIVI 1 (1 gennaio 1988) al competente foro civile per eventuali pretese di parte civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 3 febbraio 2006 dai difensori, nonché l’opposizione delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1 interposta tempestivamente in data 8 febbraio 2006 dalla loro patrocinatrice;

indetto                               il dibattimento 7 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’imputato con i suoi difensori, le parti civili con i loro patrocinatori, il Procuratore pubblico e l’interprete;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale vista la piena ammissione dell’imputato rinuncia ad esprimersi sui fatti e sulla loro qualifica giuridica. Per quanto concerne la commisurazione della pena, ribadendo che quella esposta nel decreto d’accusa fosse adeguata, tenuto conto delle conseguenze amministrative subite dall’accusato e del suo riconoscimento di responsabilità odierno, propone di ridurre la condanna a 10 giorni;

sentiti                                i patrocinatori delle parti civili, avv. __________ e avv. __________, i quali pongono in evidenza la situazione personale dei loro assistiti, nonché il loro coraggio per aver denunciato con coerenza e trasparenza quanto da loro subito. Essi sottolineano la rilevante gravità degli atti commessi dell’accusato. Per tale motivo ritengono che non vi sia spazio per alcuna indulgenza nei suoi confronti. In conclusione, essi chiedono la conferma integrale del decreto d’accusa, oltre al risarcimento delle spese di patrocinio come indicato nell’odierna istanza;

sentito                               il difensore avv. DI 2, il quale tenuto conto del pieno riconoscimento dei fatti, delle ammissioni delle proprie responsabilità, dell’atteggiamento costruttivo da lui tenuto e del contesto in cui si sono verificati i fatti, chiede una riduzione della pena 6 giorni;

sentito                               il difensore avv. DI 1, il quale ribadisce quanto esposto dal collega della difesa. Egli, in considerazione delle conseguenze amministrative patite dal suo assistito, delle ammissioni di responsabilità e delle scuse postula la riduzione della condanna a 6 giorni. Per le pretese di risarcimento si rimette al prudente giudizio del giudice;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Ripetuto abuso di autorità,

5.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti civili in data odierna?

6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 1, 312, 126 cpv. 1 CPS; 3 delle Legge cantonale sulla Polizia; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

2.  ripetuto abuso di autorità, art. 312 CPS,

per i fatti compiuti a __________ __________ e a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 373/2006 del 2 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 8 (otto) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

riconoscealle parti civili in solido fr. 6’080.15 (IVA compresa) a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       250.00       tassa di giustizia

fr.                       400.00       spese giudiziarie

fr.650.00totale