Dispositiv
- Se ACCU 1 è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
- Sulla pena e sulle spese letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 222 cpv. 1 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3973/2006 del 23 ottobre 2006. condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 1'000.- (mille); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.1000.00multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 390.00 spese giudiziarie fr.1590.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2006.556
DA 3973/2006
Bellinzona
13 giugno 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, a __________ il __________, omesso di assumere le dovute precauzioni dopo aver utilizzato il prodotto Tiroil per il trattamento di pavimentazioni in legno e, meglio, per non avere controllato che tutti gli strofinacci usati per la tintura del pavimento fossero in luogo arieggiato e suddivisi tra loro, causando per negligenza un incendio dovuto allautocombustione di almeno uno strofinaccio con danni rilevanti allimmobile;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 222 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto daccusa n. 3973/2006 di data 23 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 1'000.00 (mille). Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, l'inquinamento e i danni della natura (LLI).
2. Per ogni pretesa le parti civili CIVI 1, __________ e __________ sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 novembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 6 giugno 2007, al quale sono comparsi personalmente laccusato e il suo difensore, il patrocinatore di parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 11 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto daccusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in virtù del principio indubio pro reo; rileva che listruttoria è stata lacunosa e che non è possibile escludere che allorigine dellincendio della soletta a livello della mansarda vi siano altre cause;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di incendio colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3973/2006 del 23 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.-.
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 390.00 spese giudiziarie
fr.1590.00totale