Sachverhalt
A questo punto tutti i membri di comitato sono usciti dal ristorante mentre io e __________ ci siamo ancora intrattenuti un attimo con la ACCU 1, ribadendole ancora che a noi non interessavano le loro faccende private.
In questa circostanza, ci spiegava quanto successo nel periodo che CIVI 1 lavorava alle sue dipendenze e disse pure che CIVI 1 le aveva rubatofr. 4'000.-.
(cfr. verbale di interrogatorio 9 settembre 2006 di __________, pag. 2)
e
Prima di uscire, con la __________, ci siamo fermati a chiedere spiegazioni in merito alla ACCU 1. La stessa, nel raccontarci tutti i particolari della storia quando CIVI 1 si trovava alle sue dipendenze, ebbe a dire: CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.- .
(cfr. verbale di interrogatorio 12 settembre 2006 di __________, pag. 2);
che laccusata non ha semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando inlungo e in largo (tutti i particolari: cfr. teste __________) il perché faceva quellaffermazione;
che chi senza prevenzione riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare lespressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita con una sentenza che non trovava lapprovazione della parte soccombente; in altre parole si è trattato di una critica alloperato del giudice, nella quale si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole;
che anche dal punto di vista soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che laccusata volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso lonore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI 1 tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni fornite ai due destinatari della frase incriminata; se laccusata avesse veramente voluto ledere lonore della sua ex dipendente avrebbe con ogni verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà come detto avevano il solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;
che ciò posto ACCU 1 deve essere prosciolta dallaccusa di calunnia;
visti gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.
caricale spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 settembre 2006 di __________, pag. 2);
che laccusata non ha semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando inlungo e in largo (tutti i particolari: cfr. teste __________) il perché faceva quellaffermazione;
che chi senza prevenzione riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare lespressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita con una sentenza che non trovava lapprovazione della parte soccombente; in altre parole si è trattato di una critica alloperato del giudice, nella quale si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole;
che anche dal punto di vista soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che laccusata volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso lonore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI 1 tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni fornite ai due destinatari della frase incriminata; se laccusata avesse veramente voluto ledere lonore della sua ex dipendente avrebbe con ogni verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà come detto avevano il solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;
che ciò posto ACCU 1 deve essere prosciolta dallaccusa di calunnia;
visti gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.
caricale spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2006.541
DA 3671/2006
Bellinzona
30 maggio 2007
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di calunnia,
per avere, ad __________ in data 26.07.2006, comunicando con terzi, segnatamente con __________ e __________, sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del 23.03.2006 del Pretore del distretto di __________, mediante la quale lautrice, in veste di datore di lavoro, venne condannata a versare alla parte lesa, sua (ex) dipendente, la somma di fr. 3'133.--, incolpato o reso perlomeno sospetta __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, in particolare affermando che questultima le aveva rubato fr. 4'000.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 174 cifra 1 CP;
perseguita con decreto daccusa n. 3671/2006 di data 30 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 400.--.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 novembre 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 maggio 2007, al quale sono comparsi laccusata personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che CIVI 1 è stata dipendente dellaccusata nel suo esercizio pubblico di __________;
che a seguito didisguidi e incomprensioni con la principale, il 5 dicembre 2005 la signora CIVI 1 ha interrotto con effetto immediato il rapporto di lavoro ed ha dato incarico al sindacato OCST di assisterla nella richiesta della liquidazione dei rapporti di dare e averecon limputata (cfr. sentenza 23 marzo 2006 del Pretore del Distretto di __________ pag. 2);
che la divergenza sulla liquidazione ha potuto essere risolta solo in sede giudiziaria (cfr. sentenza citata allegata alla querela), dove ACCU 1 è stata condannata a pagare allex dipendente la somma di fr. 3'133.-;
che il 26 luglio 2006 doveva tenersi nellalbergo dellaccusata una riunione del comitato organizzativo della festa dei ventenni, di cui la parte civile era segretaria;
che non appena i partecipanti avevano preso posto nella sala riunioni, limputata, che si era resa conto che fra i presenti vi era pure CIVI 1, ha invitato questultima a seguirla in corridoio, dove è sorta unaccesa discussione siccome non gradiva la sua presenza nellesercizio pubblico;
che dopo essere stata diffidata dal restare in loco e visto che lesercente le impediva di rientrare in sala riunioni, la parte civile ha abbandonato lalbergo fermandosi allesterno;
che in seguito, secondo le testimonianze di due giovani, laccusata avrebbe giustificato il suo agire dicendo loroi ladri in casa mia non gli voglioeCIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.-;
che il Sostituto Procuratore pubblico, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di calunnia per avere affermato che CIVI 1 le aveva rubato fr. 4'000.-, sapendo di dire cosa non vera in virtù della sentenza del Pretore del Distretto di __________;
che al dibattimento laccusata ha dapprima spiegato che la frasei ladri in casa mia non li voglionon era rivolta alla parte civile, ma al padre __________, autore tempo prima a suo dire di un furto di alimentari alla __________ di __________, il quale si era presentato al bar dellalbergo poco dopo che era uscita la figlia e con il quale lesercente ha pure avuto un battibecco che si è concluso con unaltra diffida a frequentare lesercizio pubblico (circostanza questultima che traspare a pag. 2 del verbale di interrogatorio 13 settembre 2006 di ACCU 1, allestito da un collega del padre della parte civile, il quale ha omesso, per motivi che non è dato di sapere, di citare la questione del furto);
che per quanto concerne laffermazione ripresa nel decreto di accusa limputata ha precisato di non avere parlato di una determinata somma, ma di essersi limitata a dire che è stata costretta a pagare uno stipendio che a suo giudizio non era dovuto, cosa che era da ritenere un furto; ha soggiunto che davanti al giudice non ha potuto difendersi adeguatamente perché non disponendo di sufficienti conoscenze non aveva a disposizione la documentazione necessaria e che non si è opposta alla sentenza solamente perché non sapendo che il termine di ricorso era di soli 10 giorni ha reagito in ritardo;
che il difensore ha sottolineato che laccusata sente profondamente ingiusta la sentenza e che ha solo voluto dare una spiegazione di quanto successo senza voler con ciò colpire lonorabilità della parte civile;
che per lart. 174 cpv. 1 CP in vigore al momento dei fatti chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla riputazione di lei, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa;
che per determinare se una dichiarazione è lesiva dellonore, occorre procedere a uninterpretazione oggettiva secondo il senso che poteva attribuirle nel caso specifico un destinatario non prevenuto (cfr.Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 5 allart. 174 CP)
che dal punto di vista soggettivo lautore deve volere o perlomeno accettare che la sua comunicazione sia lesiva dellonore e portata a conoscenza di un terzo (Corboz, op. cit., N. 11 allart. 174 CP);
che in concreto i due destinatari delle affermazioni dellaccusata così hanno descritto i fatti:
A questo punto tutti i membri di comitato sono usciti dal ristorante mentre io e __________ ci siamo ancora intrattenuti un attimo con la ACCU 1, ribadendole ancora che a noi non interessavano le loro faccende private.
In questa circostanza, ci spiegava quanto successo nel periodo che CIVI 1 lavorava alle sue dipendenze e disse pure che CIVI 1 le aveva rubatofr. 4'000.-.
(cfr. verbale di interrogatorio 9 settembre 2006 di __________, pag. 2)
e
Prima di uscire, con la __________, ci siamo fermati a chiedere spiegazioni in merito alla ACCU 1. La stessa, nel raccontarci tutti i particolari della storia quando CIVI 1 si trovava alle sue dipendenze, ebbe a dire: CIVI 1 mi ha rubato fr. 4'000.- .
(cfr. verbale di interrogatorio 12 settembre 2006 di __________, pag. 2);
che laccusata non ha semplicemente affermato che la parte civile le ha rubato dei soldi, facendo passare CIVI 1 come persona spregevole che sottrae al fine di appropriarsene cose mobili altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ma ha inserito la sua frase in un contesto preciso spiegando inlungo e in largo (tutti i particolari: cfr. teste __________) il perché faceva quellaffermazione;
che chi senza prevenzione riceveva queste informazioni non poteva concludere tout court che la parte civile è una ladra, ma disponeva di tutti gli elementi per contestualizzare lespressione utilizzata e comprendere che era la conclusione di una lite finita con una sentenza che non trovava lapprovazione della parte soccombente; in altre parole si è trattato di una critica alloperato del giudice, nella quale si sono usate, forse in modo inappropriato, espressioni forti che però inserite nel contesto non sono da considerare tali da incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole;
che anche dal punto di vista soggettivo non si può concludere con sufficiente tranquillità che laccusata volesse o anche solo accettasse che con le parole da lei adoperate fosse leso lonore della parte civile: la sua intenzione era chiaramente quella di giustificare il suo comportamento e spiegare perché non gradiva la presenza di CIVI 1 tanto da cacciarla nel vero senso della parola davanti ai suoi amici dal proprio esercizio pubblico; questo è comprovato dalle dettagliate spiegazioni fornite ai due destinatari della frase incriminata; se laccusata avesse veramente voluto ledere lonore della sua ex dipendente avrebbe con ogni verosimiglianza limitato le affermazioni a poche e precise frasi lanciate senza contesto particolare e quindi atte a generare dubbi e sospetti e non si sarebbe prodigata in delucidazioni specifiche, che in realtà come detto avevano il solo scopo di far capire il perché di tutto quel trambusto;
che ciò posto ACCU 1 deve essere prosciolta dallaccusa di calunnia;
visti gli art. 174 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di calunnia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3671/2006 del 30 ottobre 2006.
caricale spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale