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10.2006.524

Presentare alla Cassa malati delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie mai fornite, così da indurla ad atti pregiudizievoli del suo patrimonio

Ticino · 2007-07-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 ottobre 2006 n. 3994/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1’822.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT), rinviando la medesima parte civile al competente foro per ulteriori sue pretese.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

5.  Non si fa luogo a procedimento penale per il titolo di falsità in documenti per difetto degli elementi costitutivi di reato ex art. 110 cifra 5 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2006 dell’accusato;

indetto                               il dibattimento 12 luglio 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 25 aprile 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3994/2006 del 23 ottobre 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  300.00            multa

fr.                  300.00            tassa di giustizia

fr.                  200.00            spese giudiziarie

fr.800.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2006.524

DA 3994/2006

Bellinzona

24 luglio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  ripetuta truffa, consumata e tentata,

per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, nella sua veste di assicurato presso la cassa malati CIVI 1, ripetutamente ingannato con astuzia, rispettivamente tentato di ingannare con astuzia i funzionari del citato assicuratore sociale, presentando delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie in realtà mai fornite, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Cassa malati, e meglio per avere:

1.1.     a __________, nel periodo ottobre/novembre 2004, facendo uso di una fattura originale precedentemente allestita ed emessa a suo carico dal terapista __________, personalmente contraffatto e successivamente trasmesso all’assicurazione CIVI 1 la citata fattura datata 15 ottobre 2004 facente figurare - contrariamente alla verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di fr. 2’430.-- effettuate nel periodo 4 settembre 2004 - 29 ottobre 2004, prestazioni che in realtà non erano mai state prestate, ottenendo in tal modo l’indebito versamento di fr. 1’822.50, pari al 75% dell’importo indicato sulla fattura a valersi quale partecipazione della Cassa malati ai costi da lui sopportati;

1.2.    sempre a __________, nel corso del mese di aprile 2006, nelle stesse modalità di cui al punto precedente, personalmente contraffatto e successivamente trasmesso all’assicuratore CIVI 1 la fattura datata 21 novembre 2005 facente figurare - contrariamente alla verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di fr. 2’970.-- effettuate nel periodo 18 settembre 2005 - 21 novembre 2005, prestazioni che in realtà non erano mai state prestate, allo scopo di farsi rimborsare la partecipazione del 75% dell’importo indicato sulla fattura medesima e dunque ottenere l’illecito rimborso di fr. 2’227.50;

rimborso che non fu accordato a seguito della comunicazione fatta pervenire in data 24 aprile 2006 all’CIVI 1 da parte del terapista __________ che indicava come falsa la fattura in oggetto come pure quella indicata al punto 1.1. del presente decreto d’accusa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 23 ottobre 2006 n. 3994/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1’822.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT), rinviando la medesima parte civile al competente foro per ulteriori sue pretese.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

5.  Non si fa luogo a procedimento penale per il titolo di falsità in documenti per difetto degli elementi costitutivi di reato ex art. 110 cifra 5 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2006 dell’accusato;

indetto                               il dibattimento 12 luglio 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 25 aprile 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3994/2006 del 23 ottobre 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  300.00            multa

fr.                  300.00            tassa di giustizia

fr.                  200.00            spese giudiziarie

fr.800.00totale