Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 23 ottobre 2006 n. 3994/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1822.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT), rinviando la medesima parte civile al competente foro per ulteriori sue pretese.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
5. Non si fa luogo a procedimento penale per il titolo di falsità in documenti per difetto degli elementi costitutivi di reato ex art. 110 cifra 5 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2006 dellaccusato;
indetto il dibattimento 12 luglio 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 25 aprile 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3994/2006 del 23 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2006.524
DA 3994/2006
Bellinzona
24 luglio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, consumata e tentata,
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, nella sua veste di assicurato presso la cassa malati CIVI 1, ripetutamente ingannato con astuzia, rispettivamente tentato di ingannare con astuzia i funzionari del citato assicuratore sociale, presentando delle indebite richieste di risarcimento per prestazioni sanitarie in realtà mai fornite, così da indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Cassa malati, e meglio per avere:
1.1. a __________, nel periodo ottobre/novembre 2004, facendo uso di una fattura originale precedentemente allestita ed emessa a suo carico dal terapista __________, personalmente contraffatto e successivamente trasmesso allassicurazione CIVI 1 la citata fattura datata 15 ottobre 2004 facente figurare - contrariamente alla verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di fr. 2430.-- effettuate nel periodo 4 settembre 2004 - 29 ottobre 2004, prestazioni che in realtà non erano mai state prestate, ottenendo in tal modo lindebito versamento di fr. 1822.50, pari al 75% dellimporto indicato sulla fattura a valersi quale partecipazione della Cassa malati ai costi da lui sopportati;
1.2. sempre a __________, nel corso del mese di aprile 2006, nelle stesse modalità di cui al punto precedente, personalmente contraffatto e successivamente trasmesso allassicuratore CIVI 1 la fattura datata 21 novembre 2005 facente figurare - contrariamente alla verità - prestazioni di fisioterapia per un ammontare di fr. 2970.-- effettuate nel periodo 18 settembre 2005 - 21 novembre 2005, prestazioni che in realtà non erano mai state prestate, allo scopo di farsi rimborsare la partecipazione del 75% dellimporto indicato sulla fattura medesima e dunque ottenere lillecito rimborso di fr. 2227.50;
rimborso che non fu accordato a seguito della comunicazione fatta pervenire in data 24 aprile 2006 allCIVI 1 da parte del terapista __________ che indicava come falsa la fattura in oggetto come pure quella indicata al punto 1.1. del presente decreto daccusa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 23 ottobre 2006 n. 3994/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1822.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT), rinviando la medesima parte civile al competente foro per ulteriori sue pretese.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
5. Non si fa luogo a procedimento penale per il titolo di falsità in documenti per difetto degli elementi costitutivi di reato ex art. 110 cifra 5 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2006 dellaccusato;
indetto il dibattimento 12 luglio 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 25 aprile 2006, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 146 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3994/2006 del 23 ottobre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale