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10.2006.504

Guida in stato di spossattezza e perdita della padronanza del veicolo.

Ticino · 2007-09-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il 22.07.2006;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra;

fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3761/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 300.00 tenuto conto delle sue condizioni economiche.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3761/2006 del 9 ottobre 2006.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà aACCU 1la somma di fr. 600.- (seicento) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 100.-     tassa di giustizia

fr.                       100.-     spese giudiziarie

fr.                      200.-totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 300.00 tenuto conto delle sue condizioni economiche.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3761/2006 del 9 ottobre 2006.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà aACCU 1la somma di fr. 600.- (seicento) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 100.-     tassa di giustizia

fr.                       100.-     spese giudiziarie

fr.                      200.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2006.504

DA 3761/2006

Bellinzona

18 settembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1d

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di spossatezza;

fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva posta sulla sua destra;

fatti avvenuti a __________ il 22.07.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3761/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 300.00 tenuto conto delle sue condizioni economiche.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambe le imputazioni;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dalle imputazioni di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3761/2006 del 9 ottobre 2006.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà aACCU 1la somma di fr. 600.- (seicento) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 100.-     tassa di giustizia

fr.                       100.-     spese giudiziarie

fr.                      200.-totale