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10.2006.499

Acquistare 7 gr. di cocaina.

Ticino · 2007-05-11 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3810/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 maggio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3810/2006 del 9 ottobre 2006.

caricale spese allo Stato, il quale verserà al signor ACCU 1 la somma di fr. 700.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.100.00totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 maggio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3810/2006 del 9 ottobre 2006.

caricale spese allo Stato, il quale verserà al signor ACCU 1 la somma di fr. 700.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.100.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.499

DA 3810/2006

Bellinzona

11 maggio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, a __________ ed in altre località non meglio precisate nel periodo dicembre 2005/marzo 2006, acquistato 7 grammi di cocaina da __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3810/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 ottobre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 11 maggio 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, il difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3810/2006 del 9 ottobre 2006.

caricale spese allo Stato, il quale verserà al signor ACCU 1 la somma di fr. 700.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.100.00totale