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CIVI 1
Incarto n.10.2006.496
DA 3736/2006
Bellinzona
19 settembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, a partire dal mese di gennaio 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere limposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta dimposta effettuata sui salari dei dipendenti della società __________ per un importo complessivo sottratto per l'anno 2004 di CHF 35'463.35;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 270 LTributaria;
perseguito con decreto daccusa n. 3736/2006 di data 9 ottobre 2006 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 10'000.--.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005.
4. Al versamento alla parte civile CIVI 1 alla fonte dell'importo di fr. 35'463.35, a titolo di risarcimento.
5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 ottobre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 settembre 2007, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta il reato, ma in considerazione del nuovo diritto e della situazione in cui laccusato ha operato e gli sforzi da lui compiuti per salvare la ditta e i posti di lavoro, chiede che al posto della pena detentiva vengano inflitte 20 aliquote giornaliere, che si prescinda dallinfliggere una multa (non più prevista dallart. 270 LT) e non si revochi il beneficio della sospensione condizionale della precedente pena, subordinatamente si proceda alla sua conversione; per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo del decreto di accusa si rimette al prudente giudizio del giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005.
4. Se deve essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 1, che chiede il pagamento della somma di fr. 35'463.35 a titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LTributaria; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3736/2006 del 9 ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 2'000.- (duemila);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 21 novembre 2005, ma lammonisce formalmente.
comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.
condannaACCU 1 a versare alla parte civile CIVI 1 a titolo di risarcimento limporto di fr. 35'463.35, dedotto quanto nel frattempo già versato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese di inchiesta
fr.800.00totale