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10.2006.481

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (min. 1.08 - max. 1.35 grammi per mille).

Ticino · 2007-03-29 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento); §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- (fr. 900.-- in caso di motivazione scritta). ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese               a carico di ACCU 1 fr.                         1'200.--         multa fr.                            250.--         tassa di giustizia fr.                            350.--         spese giudiziarie fr.                         1'800.--totale
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Incarto n.10.2006.481

DA 3447/2006

Bellinzona

29 marzo 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.08 - max. 1.35 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3447/2006 del che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 ottobre 2006;

indetto                              il dibattimento in data 29 marzo 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 1° marzo 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la multa?

3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  l’art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3447/2006 del 25 settembre 2006.

condanna                    ACCU 1

1.       alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-- (fr. 900.-- in caso di motivazione scritta).

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.                         1'200.--         multa

fr.                            250.--         tassa di giustizia

fr.                            350.--         spese giudiziarie

fr.                         1'800.--totale