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10.2006.475

Circolare con un'autovettura alla velocità di 135 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100 km/h.

Ticino · 2007-11-06 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla multa di fr.1'000.-- (mille), da pagare entro tre mesi. §   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--. Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2006.475

DA 3691/2006

Bellinzona

6 novembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 135 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h.;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 ottobre 2006 n. 3691/2006 del che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2006;

indetto                               il dibattimento in data 6 novembre 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore ha comunicato di rinunciare a comparire con lettera 8 ottobre 2007;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               nuovamente da ultimo l'accusato;

1.  È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.  In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.  L’eventuale pena deve essere iscritta casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3691/2006 del 9 ottobre 2006.

Condanna                        ACCU 1

1.  Alla multa di fr.1'000.-- (mille), da pagare entro tre mesi.

§   in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ufficio Giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1'000.--         multa

fr.                       200.--         tassa di giustizia

fr.                       200.--         spese giudiziarie

fr.                    1'400.--         totale