Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.465
DA 3503/2006
Bellinzona
5 giugno 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 5 agosto 2006;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 25 settembre 2006 n. 3503/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 giugno 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito per non aver commesso il fatto, protestando tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e prendendo atto delle dichiarazioni del teste che ha sconfessato il risultato del rapporto di polizia di cui al AI 1;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3503/2006 del 25 settembre 2006;
caricala tassa e le spese allo Stato;
riconosceallimputato fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 450.00 spese giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr.780.00totale