opencaselaw.ch

10.2006.465

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 gr/oo)

Ticino · 2007-06-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.465

DA 3503/2006

Bellinzona

5 giugno 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giorgia Scolari in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.66 - max. 3.11 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 5 agosto 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 settembre 2006 n. 3503/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 ottobre 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 5 giugno 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento del proprio assistito per non aver commesso il fatto, protestando tasse, spese e ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e prendendo atto delle dichiarazioni del teste che ha sconfessato il risultato del rapporto di polizia di cui al AI 1;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3503/2006 del 25 settembre 2006;

caricala tassa e le spese allo Stato;

riconosceall’imputato fr. 500.-- a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       450.00       spese giudiziarie

fr.                         30.00       testi

fr.780.00totale