Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 420.-- (quattrocentoventi); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.449
DA 3400/2006
Bellinzona
12 aprile 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere a __________, il 1. agosto 2006, strattonandola e gettandola al suolo, provocandogli contusioni multiple come da certificato medico del 1. agosto 2006, cagionato un danno alla salute ed al corpo della moglie LESA 1;
minaccia,
per avere a __________ e in altre località non meglio definite, dal 1 marzo 2006 al 1 agosto 2006, in più occasioni, usando grave minaccia, segnatamente di ucciderla e di lederla, incusso spavento e timore alla moglie LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.123 cifra 1, 180 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 66ter CPS;
perseguito con decreto daccusa del 18 settembre 2006 n. 3400/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 12 aprile 2007, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi di imputazione, negando lintenzionalità per il primo e di aver minacciato la moglie;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48a, 55a, 123, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 cpv. 2 CPS,
per avere a __________, il 1. agosto 2006, strattonato e fatto cadere al suolo la moglie LESA 1, provocandole una contusione al ginocchio destro e unescoriazione al polso sinistro, come da certificato medico del 1. agosto 2006;
e lo prosciogliedallaccusa di minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 2 del decreto di accusa n. 3400/2006 del 18 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 420.-- (quattrocentoventi);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.650.00totale