Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CIVI 1
E. 2 CIVI 2
tutti patr.ti da: PR 1
E. 3 LESA 1
E. 4 LESA 2
E. 5 LESA 3
Incarto n.10.2006.435
DA 3211/2006
Bellinzona
17 aprile 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dallUfficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 169 CPS;
2. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e laprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 88 LAVS;
perseguita con decreto daccusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dallaccusata;
indetto il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
2. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.1650.00totale
Dispositiv
- CIVI 1
- CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1
- LESA 1
- LESA 2
- LESA 3 Incarto n.10.2006.435 DA 3211/2006 Bellinzona 17 aprile 2007 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare ACCU 1, prevenuta colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dallUfficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004; fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dallart. 169 CPS;
- contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e laprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa; fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dallart. 88 LAVS; perseguita con decreto daccusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS; vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dallaccusata; indetto il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Limputata è autrice colpevole di: 1.1. Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; visti gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autrice colpevole di:
- distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
- contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006; condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 1'000.-- (mille); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia; avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
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1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti patr.ti da: PR 1
3. LESA 1
4. LESA 2
5. LESA 3
Incarto n.10.2006.435
DA 3211/2006
Bellinzona
17 aprile 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di 1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dallUfficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 169 CPS;
2. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e laprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa;
fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 88 LAVS;
perseguita con decreto daccusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dallaccusata;
indetto il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
1. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
2. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.1650.00totale