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10.2006.435

Disporre indebitamente a danno dei creditori dei beni pignorati dall'UEF; omettere di presentare alla Cassa di compensazione AVS i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti

Ticino · 2007-04-17 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CIVI 1

E. 2 CIVI 2

tutti patr.ti da: PR 1

E. 3 LESA 1

E. 4 LESA 2

E. 5 LESA 3

Incarto n.10.2006.435

DA 3211/2006

Bellinzona

17 aprile 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di         1.  distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;

fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 169 CPS;

2.  contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e l’aprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa;

fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 88 LAVS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.  Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,

2.  contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                 1000.00            multa

fr.                  400.00            tassa di giustizia

fr.                  250.00            spese giudiziarie

fr.1650.00totale

Dispositiv
  1. CIVI 1
  2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1
  3. LESA 1
  4. LESA 2
  5. LESA 3 Incarto n.10.2006.435 DA 3211/2006 Bellinzona 17 aprile 2007 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare ACCU 1, prevenuta colpevole di         1.  distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004; fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall’art. 169 CPS;
  6. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e l’aprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa; fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall’art. 88 LAVS; perseguita                         con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
  7. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  8. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
  9. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dall’accusata; indetto                               il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto                          nelle forme contumaciali; data                                  lettura del decreto d'accusa; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  10. L’imputata è autrice colpevole di: 1.1.  Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
  11. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati                gli atti; visti                                   gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autrice colpevole di:
  12. distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
  13. contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006; condanna                         ACCU 1
  14. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  15. alla multa di fr. 1'000.-- (mille); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  16. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia; avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale,
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1. CIVI 1

2. CIVI 2

tutti patr.ti da: PR 1

3. LESA 1

4. LESA 2

5. LESA 3

Incarto n.10.2006.435

DA 3211/2006

Bellinzona

17 aprile 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con la segretaria Giorgia Scolari per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di         1.  distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere, nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2004 e il 6 maggio 2005, nella sua veste di socia e gerente della __________ di __________, disposto indebitamente, in danno dei creditori LESA 3, __________, __________, __________, __________, __________, __________, dei beni pignorati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e indicati nel verbale di pignoramento 17 dicembre 2004;

fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 169 CPS;

2.  contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 e l’aprile 2005, omesso di presentare alla LESA 3, i quaderni dei salari versati nel 2004 e 2005 ai propri dipendenti, malgrado i reiterati richiami della stessa Cassa;

fatti avvenuti nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 88 LAVS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 4 settembre 2006 n. 3211/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 17 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 febbraio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.  Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 169 CPS; 88 LAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,

2.  contravvenzione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 88 LAVS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3211/2006 del 4 settembre 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr. 1'000.-- (mille);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                 1000.00            multa

fr.                  400.00            tassa di giustizia

fr.                  250.00            spese giudiziarie

fr.1650.00totale