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10.2006.416

Perdere la padronanza di guida, circolare in stato di ubriachezza (min. 1.26 - max 2.24 grammi per mille) e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare di danneggiati.

Ticino · 2007-03-21 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       il 26 maggio 2006  a Ascona;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2859/2006 di data 21 agosto 2006 AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 1'200.-.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito un teste;

prospettato                        il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida art. 91 a LCStr;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  infrazione alle norme della circolazione

1.3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

1.4.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di elusione dei provvedimento per accertare l’incapacità alla guida, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 1'200.-.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2006 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 21 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito un teste; prospettato                        il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida art. 91 a LCStr; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.  guida in stato di inattitudine 1.2.  infrazione alle norme della circolazione 1.3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio 1.4.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie                       ACCU 1 dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006. dichiara ACCU 1 autore colpevole di elusione dei provvedimento per accertare l’incapacità alla guida, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006. condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 1'000.- (mille); 1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. alla multa di fr. 600.- (seicento); 2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: AINQ 1, , ACCU 1, , DI 1, , Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                            600.00       multa fr.                            200.00       tassa di giustizia fr.                            300.00       spese giudiziarie fr.                         1'100.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2006.416

DA 2859/2006

Bellinzona

21 marzo 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.26 - max. 2.24 grammi per mille);

fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro il cordolo dell’adiacente marciapiede per poi rimbalzare sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, fuoriuscendo infine dal campo stradale;

fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr;

3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;

reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti                       il 26 maggio 2006  a Ascona;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2859/2006 di data 21 agosto 2006 AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 1'200.-.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 settembre 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 21 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentito un teste;

prospettato                        il reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida art. 91 a LCStr;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  infrazione alle norme della circolazione

1.3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

1.4.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di elusione dei provvedimento per accertare l’incapacità alla guida, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21 agosto 2006.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per

un totale di fr. 1'000.- (mille);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

AINQ 1,,

ACCU 1,,

DI 1,,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                            600.00       multa

fr.                            200.00       tassa di giustizia

fr.                            300.00       spese giudiziarie

fr.                         1'100.00totale