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10.2006.401

Acquisto ripetuto di dosi di cocaina e consumo.

Ticino · 2007-03-09 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.401

DA 2822/2006

Bellinzona

9 marzo 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1, __________

prevenuto colpevole di         ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo da novembre 2004 al febbraio 2005, ripetutamente acquistato da __________ buste dosi di cocaina per un quantitativo complessivo di 20 grammi circa, ricevendone pure altri due gratuitamente, il tutto interamente usato per proprio consumo;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 agosto 2006 n. 2822/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 9 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2822/2006 del 9 agosto 2006.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 700.- (settecento) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                         84.00       testi

fr.184.00totale