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10.2006.400

prendere parte ad una rissa

Ticino · 2007-03-08 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di rissa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006 del 21 agosto 2006. condanna                         ACCU 1
  3. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       500.-          multa fr.                       200.-          tassa di giustizia fr.                       150.-          spese giudiziarie fr.                      850.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.400

DA 2876/2006

Bellinzona

8 marzo 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         rissa,

per avere, in data 8 aprile 2006 all’interno del locale notturno __________ di __________ preso parte unitamente a __________ e a __________ ad una rissa che ha avuto per conseguenza la sua lesione come attestato dal certificato medico dell’8.04.2006, che lo riguarda, stilato dalla dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 133 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2876/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato, che non si ritiene colpevole;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di rissa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006 del 21 agosto 2006.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.-          multa

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                      850.-totale