Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1'750.-- (millesettecentocinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
- alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250. per complessivi fr. 400.-- (quattrocento); ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiara la sentenza definitiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80700), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 1'500.-- multa fr. 150.-- tassa di giustizia fr. 250.-- spese giudiziarie fr. -.-- testi fr. 1'900.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.385
DA 2845/2006
Bellinzona
6 febbraio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 190 Km/h (e da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti il 9.05.2006 a Rivera, galleria autostradale del Monte Ceneri;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC;
perseguito con decreto daccusa del 14 agosto 2006 n. 2845/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 2'500.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 agosto 2006;
indetto il dibattimento 6 febbraio 2007, al quale è comparso laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
richiamato lart. 250 cpv. 1 CP il giudice ha prospettato allaccusato limputazione di grave infrazione alle norme della circolazione, anche per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________,il 9.05.2006 a Carasso, su tratto autostradale, alla velocità di circa 180 Km/h (da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
proceduto allinterrogatorio dellaccusato, che postula una riduzione della pena proposta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, il 9.05.2006 a Rivera, nella galleria autostradale del Monte Ceneri, le norme medesime cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 190 Km/h (e da lui stesso ammessa davanti alla Polizia), malgrado il vigente limite di 80 Km/h?
1.1. E ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, il 9.05.2006 a Carasso, nel tratto autostradale, le norme medesime cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 180 Km/h (e da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 120 Km/h?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1., 1.1., 3., 4.; come segue ai quesiti postisub2. e 5.;
dichiaraACCU 1
autore colpevole digrave infrazione alle norme della circolazione(art. 90 cifra 2 LCStr) per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato il 9.05.2006 con il motoveicolo Honda targato (I) __________ a Carasso, sul tratto autostradale, alla velocità di circa 180 Km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente limite di 120 Km/h, nonché a Rivera, nella galleria autostradale del Monte Ceneri alla velocità di circa 140 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 1'750.-- (millesettecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250. per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80700),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'900.--totale