opencaselaw.ch

10.2006.366

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).

Ticino · 2007-05-02 · Italiano TI
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Sachverhalt

suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI 1 di essere un truffatore;

2.    ingiuria,

per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”;

reati previsti dagli art. 173, 177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2748/2006 del che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 2 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato e la parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

si procede                         all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile, la quale dichiara di non avere pretese da fare valere;

sentito                               per ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.     diffamazione, per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI 1 di essere un truffatore?

1.2.     ingiuria, per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiaraACCU 1

autore colpevole didiffamazione(art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.

condanna                        ACCU 1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 di essere un truffatore?

1.2.     ingiuria, per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub

E. 1.1 e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiaraACCU 1

autore colpevole didiffamazione(art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.

condanna                        ACCU 1

Dispositiv
  1. alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento); ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP; proscioglieACCU 1dall’accusa di ingiuria in virtù del principioin dubio pro reo; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice:                                                                     Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       300.--         multa fr.                       150.--         tassa di giustizia fr.                       150.--         spese giudiziarie fr.                           -.--         testi fr.                       600.--         totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2006.366

DA 2748/2006

Bellinzona

2 maggio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1.    diffamazione,

per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI 1 di essere un truffatore;

2.    ingiuria,

per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”;

reati previsti dagli art. 173, 177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2748/2006 del che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 agosto 2006;

indetto                               il dibattimento 2 maggio 2007, al quale sono comparsi l’accusato e la parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

si procede                         all’interrogatorio dell’accusato e della parte civile, la quale dichiara di non avere pretese da fare valere;

sentito                               per ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.     diffamazione, per avere, a __________, il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI 1 di essere un truffatore?

1.2.     ingiuria, per avere, a __________, il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiaraACCU 1

autore colpevole didiffamazione(art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.

condanna                        ACCU 1

1.       alla multa di fr. 300.-- (trecento);

1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglieACCU 1dall’accusa di ingiuria in virtù del principioin dubio pro reo;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       300.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       150.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                       600.--         totale