Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 Appurato che l’attività fiduciaria veniva determinata dal Ticino e svolta prevalentemente negli uffici siti a Lugano, occorre ora chinarsi sulle eccezioni di prescrizione e di carenza di competenza sollevate dalla difesa.
E. 6.1 Per quanto attiene alla
prescrizione del reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario è
applicabile il decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la
prescrizione in materia di contravvenzioni. Lo stesso stabilisce un termine di
prescrizione di due anni dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato,
ritenuto che se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, lo stesso
decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, mentre se il reato è
continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione
(art. 2).
La difesa, avvalendosi del noto
cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale che ha sancito l’abbandono
della figura dell’unità sotto il profilo della prescrizione, sostiene che
l’azione penale sarebbe prescritta per tutta l’attività fiduciaria antecedente
ai due anni che precedono la data del dibattimento. Soggiunge che se si dovesse
ritenere la continuità dell’attività, andrebbero comunque prese in considerazione
solo le società ancora attive al momento del sequestro.
Orbene, nessuna delle ipotesi
avanzate dalla difesa può essere condivisa.
In effetti, basandosi su
criteri oggettivi, occorre ritenere che dal momento in cui l’accusato, dopo il
diniego della necessaria autorizzazione, ha svolto l’attività di fiduciario a
titolo professionale per conto di terzi ha instaurato una situazione di
illegalità durevole, a pregiudizio dello stesso bene giuridico, perpetratasi
sino al sequestro della documentazione e il blocco dei conti bancari ad opera
dell’autorità inquirente. Egli ha infatti agito con piena cognizione
nell’ambito di una struttura permanente e complessa nella quale confluivano i
diversi mandati fiduciari che si intrecciavano senza soluzione di continuità (considerato
che rimanevano in vigore a tempo indeterminato).
A non averne dubbio, trattasi
di un reato continuato per un certo tempo nel senso della legge, formante una
sola entità, per cui la prescrizione dell’azione decorre dal giorno in cui è cessata
la continuazione (DTF 117 IV 408; 131 IV 83; 132 IV 49). Ne segue che nessuna
delle attività previste nel decreto d’accusa è prescritta.
E. 6.2 La difesa solleva poi
l’eccezione di carenza di competenza del Procuratore pubblico a emanare il
decreto d’accusa impugnato. A suo dire, l’attività esercitata dall’accusato non
costituirebbe un caso grave a norma dell’art. 19 cpv. 5 Lfid, perché non vi
sarebbero stati in gioco beni giuridici importanti.
Ora, se è vero che l’atteggiamento
poco collaborativo dell’accusato in sede di istruzione formale e
dibattimentale, come pure il mancato allestimento della dichiarazione di imposta
per la __________ SA - regolarmente tassata d’ufficio, nonostante egli
svolgesse anche attività di consulenza fiscale - non hanno permesso di
stabilire il reddito da lui conseguito, non può essere disatteso che dal
fascicolo processuale emerge che l’attività per la quale l’autorità inquirente
ha ravvisato l’obbligo di autorizzazione a norma dell’art. 1 LFid verte su una gestione
patrimoniale durata dal 1992 al 2005 che ha interessato fino a 150 clienti, permettendogli
di conseguire onorari non indifferenti. Visto il lungo periodo di attività
svolta e l’importante numero di clienti, l’esercizio abusivo della professione
di fiduciario da parte dell’accusato configura senz’altro un “caso grave” a
norma dell’art. 19 cpv. 5 LFid, per cui la competenza del Procuratore pubblico
risulta pacifica e la censura infondata.
In siffatte circostanze, questo
giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso
l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto
intenzionale. Egli ha più volte ribadito in sede di dibattimento di conoscere
perfettamente la legge sui fiduciari, operando esclusivamente dall’estero
attraverso società create appositamente, tesi che, come detto, non appare per
nulla credibile ed è anzi sconfessata dagli atti.
Ciò posto - pur non senza
rilevare che si tratta di una persona che ha incontrato oggettive difficoltà
che non gli hanno permesso di esercitare la sua professione come avrebbe voluto
- occorre concludere che egli ha agito con coscienza e volontà, sapendo di
esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare
autorizzazione e cercando di circuire la legge vigente, non da ultimo se si considera
che anche con la __________ SA non ha mai fornito la relativa dichiarazione
d’imposta provocandone la tassazione d’ufficio.
E. 7 Per quanto attiene alla
violazione della legge sulle armi, l'accusato non contesta di per sé di aver
custodito le armi e le munizioni rinvenute nell’appartamento e negli uffici
della __________ SA in posti non chiusi a chiave. Ritiene nondimeno infondato l’addebito,
evidenziando da un lato la particolare istruzione data al figlio __________ in
materia di armi (il quale ha sparato per la prima volta all’età di sei anni ed
è stato istruito da entrambi i genitori a non toccare le armi); dall’altro lato,
solleva lo stato di angustia in cui avrebbe agito, rispettivamente il fatto che
si sentiva gravemente minacciato a seguito di un episodio occorsogli il 25
settembre 2004 sull’autostrada A1 in territorio di Lodi (I), nel quale il suo
veicolo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.
Circa le munizioni, sostiene
che si trattava di fondi di magazzino legati all’attività della fallita __________
SA e non più suscettibili di essere utilizzati.
Per l’art. 26 LArm le armi, le
loro parti essenziali, gli accessori, come pure le munizioni e i loro elementi
devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi
non autorizzati. La diligenza implica che le armi vengano custodite in modo
tale da non creare pericolo, mentre la non accessibilità impone, perlomeno,
quando si trovano in luoghi facilmente accessibili a terzi (ospiti, bambini,
personale di servizio, ladri, ecc), che siano tenute sotto chiave.
Nella fattispecie, è pacifico
che le armi da fuoco trovate con il colpo in canna non rispettano il principio
di diligenza, poiché lo stesso può esplodere con troppa facilità in caso di
manipolazione accidentale o da parte di persone che ignorano la presenza del
proiettile. Altrettanto pacifico è il fatto che le armi, così come le
munizioni, erano custodite in vani o elementi non chiusi a chiave quindi
accessibili a chiunque, in urto con il principio di non accessibilità a terzi
non autorizzati. Peraltro la legge (art. 4) non distingue tra munizioni nuove o
antiche e la violazione dell’obbligo di custodire diligentemente le munizioni
non presuppone neppure che vi siano nelle vicinanze le relative armi.
Di transenna, si osserva che
l’asserzione dell’accusato secondo cui le armi e munizioni rinvenute
nell’appartamento sarebbero state messe sotto chiave nel vano realizzato
appositamente nelle adiacenze della camera da letto prima di uscire di casa è
poco credibile, in quanto difficilmente si può immaginare che egli si precipitava
a riporre le armi e a metterle sotto chiave ogni qualvolta si assentava da casa
dopo che le aveva tolte in precedenza. È ben più probabile che al momento del
sequestro gli oggetti si trovassero nei posti in cui venivano normalmente lasciati,
soprattutto le munizioni.
Per quanto attiene alle circostanze
che avrebbero spinto l’accusato a tenere armi con il colpo in canna, a mente di
questo giudice, le stesse risultano alquanto inconsistenti e, anzi, altamente
improbabili, poiché non vi è nessuna certezza che egli fosse effettivamente il
bersaglio prestabilito, tant’è che con scritto 20 marzo 2006 alla Procura della
Repubblica di Lodi accennava a un possibile scambio di persone (cfr. notifica
di prove 10 novembre 2006, doc. B).
Ma quand’anche si volesse
considerare che qualcuno abbia attentato alla sua vita in Italia, per motivi
del tutto sconosciuti, tale circostanza non costituirebbe valido motivo per non
rispettare le disposizioni in materia di armi, caso contrario la situazione
sfuggirebbe con ogni evidenza al controllo dell’autorità. In siffatte
evenienze, l’addebito mossogli in relazione alla violazione dell’obbligo di
diligenza merita senz’altro conferma.
L’unico addebito dal quale
l’accusato dev’essere prosciolto è quello relativo alla mancata denuncia al
competente Ufficio dei permessi della pistola SITES 9 mm matricola __________,
oggetto di un’autorizzazione di esportazione, che egli deteneva nella
cassaforte della __________ SA per conto dell’acquirente, in quanto nel caso
concreto non sussisteva un tale obbligo.
E. 8 Quanto alla commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 5 LFid, l'infrazione perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato verte – come si è detto – su una durata di oltre dodici anni e ha coinvolto un numero importante di clienti (almeno una settantina le società off-shore da lui amministrate fiduciariamente) permettendogli di conseguire un guadagno senz’altro non indifferente. Occorre nondimeno considerare, d'altra parte, che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito nell'attività – in sé non autorizzata – svolta dall'interessato. Non si può nemmeno del tutto ignorare che l’accusato si è trovato costretto ad agire secondo tali modalità a causa di circostanze che verosimilmente non sono a lui imputabili. Per questi motivi, la pena dell’arresto, anche tenuto conto della modifica della parte generale del Codice penale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, non entra in linea di conto. Tutto ben ponderato una multa di fr. 12’000.– appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso concreto, che giustificano pure di contenere gli oneri processuali (art. 9 cpv. 1 CPP). visti gli art. 58, 63, 105 CP; 34 LArm; 19 cpv. 5 Legge sui fiduciari; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla LF sulle armi per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2468/2006 del 14 luglio 2006, salvo il fatto di aver omesso di denunciare al competente Ufficio dei permessi la pistola SITES 9 mm matricola __________. condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 12'000.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’200.-. assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. ordina il dissequestro, a crescita in giudicato della sentenza, a favore di ACCU 1 di tutta la documentazione sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005. ordina il dissequestro a favore dell’Ufficio dei permessi delle seguenti armi sequestrate il 20 maggio 2005: pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K USP 9 mm para matricola __________; pistola SITES cal. 380 matricola __________; pistola mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para matricola __________, pistola SITES 9 mm matricola __________, 44 scatole colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione diversa le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Procuratore pubblico AINQ 1, ACCU 1, Avv. DI 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio reperti, Comando Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1, fr. 12'000.00 multa fr. 900.00 tassa di giustizia fr. 220.00 spese giudiziarie fr. 80.00 testi fr. 13'200.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.362
DA 2468/2006
Bellinzona
6 dicembre 2006
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. esercizio abusivo della professione di fiduciario,
per avere, a __________ ed in altre località, a partire dal 1992, esercitato ininterrottamente senza autorizzazione la professione di fiduciario finanziario, così come definita dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario, malgrado nel corso del mese di agosto 1992 gli fosse stata negata lautorizzazione quale fiduciario commercialista, in proprio e tramite la società __________ SA, con sede ed uffici a __________ in Via __________, di cui è direttore, e la società __________, __________, amministrando fiduciariamente dal Ticino per conto di clienti almeno una settantina di società off-shore, tra cui __________, operando quale gestore patrimoniale, nonché offrendo alla clientela consulenza societaria e fiscale, conseguendo un reddito considerevole;
2. contravvenzione alla Legge federale sulle armi,
per avere, a __________ in Via __________, nel proprio appartamento privato e negli uffici della __________ SA della quale è direttore, nel periodo antecedente alla perquisizione del 20 maggio 2005, violato l'obbligo di custodire diligentemente armi, accessori di armi e munizioni, segnatamente:
- per aver custodito nel comodino della camera da letto del proprio appartamento, senza alcuna misura di sicurezza, la pistola Walter PP matricola __________ calibro 380 e la pistola H&K USP 9 mm para, matricola __________, cariche con colpo in canna,
- per aver custodito nel cassetto della scrivania dell'ufficio della __________ SA, munito di serratura a chiave, la pistola SITES cal 380, matricola __________, carica con colpo in canna,
- per aver custodito sul pavimento, nel vano adiacente la camera da letto, liberamente accessibile, la pistola mitragliatrice semiautomatica marca SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para, matricola __________, corredata da tre magazzini carichi di munizioni e da silenziatore nella rispettiva custodia,
- per aver custodito nel vano adiacente la camera da letto del suo appartamento, in una cassettiera di metallo non chiusa a chiave ed in alcune ceste sopra l'armadio stesso, nonché in alcuni scompartimenti della libreria dell'ufficio, luoghi liberamente accessibili e nemmeno separati dalle armi, oltre 15'000 singole munizioni di marca e calibro diverso, provenienti da un fondo di magazzino della società __________ SA ora in liquidazione, munizioni che non erano mai state notificate sui libri di controllo o inventariate e rimaste in possesso dell'accusato malgrado la diffida 25 settembre 1997 della Sezione dei permessi, che gli intimava di cedere tutte le armi e le munizioni della predetta società, siccome era stata revocata la patente per il commercio d'armi,
nonché in qualità di privato omesso di denunciare al competente Ufficio dei permessi, la pistola SITES 9 mm, matricola__________, oggetto di un'autorizzazione di esportazione tra l'armeria __________ di Ginevra e tale __________, cittadino italiano residente a __________ (MI), in Via __________, per la quale quest'ultimo non aveva prodotto il relativo permesso di importazione in Italia, detenendo l'arma nella cassaforte della __________ SA;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 34 LArm, 19 cpv. 5 Legge sui fiduciari;
perseguito con decreto daccusa n. 2468/2006 di data 14 luglio 2006 del AINQ 1,, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 (uno) anno.
2. Alla multa di fr. 15'000.-.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Ordina la confisca di:
- tutta la documentazione sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005;
- tutta la documentazione sub AI 114;
- delle seguenti armi in sequestro: pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K USP 9 mm para matricola __________; pistola SITES cal 380 matricola __________; pistola mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para matricola __________, pistola SITES 9mm matricola __________, 44 scatole colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione diversa.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 luglio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 dicembre 2006 ha comunicato di non poter intervenire al pubblico dibattimento causa malattia, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e sentite le testi;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento da tutti i capi dimputazione e in via subordinata che la contravvenzione venga ridimensionata (limitata al massimo a una multa di fr. 500.-) per rapporto alleffettiva messa a rischio del bene pubblico; relativamente alla contravvenzione alla legge sulle armi egli sostiene fra laltro che laccusato ha agito in grave stato di angustia o sotto limpressione di una grave minaccia; chiede inoltre il dissequestro di tutta la documentazione sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005 (ad eccezione della documentazione sub AI 114), come pure delle armi e proiettili in sequestro;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. esercizio illecito della professione di fiduciario
1.2. contravvenzione alla Legge federale sulle armi
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se egli ha agito per quanto concerne la contravvenzione alla Legge federale sulle armi in stato di grave angustia o sotto limpressione di grave minaccia.
4. Se deve essere ordinata la confisca di:
- tutta la documentazione sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005;
- tutta la documentazione sub AI 114;
- delle seguenti armi in sequestro: pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K USP 9 mm para matricola __________; pistola SITES cal. 380 matricola __________; pistola mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para matricola __________, pistola SITES 9 mm matricola __________, 44 scatole colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione diversa.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. ACCU 1, cittadino sloveno domiciliato a __________, è entrato in Svizzera nel 1971 quale rifugiato politico. Egli ha dapprima risieduto a Zurigo, dove ha lavorato come programmatore a tempo parziale, e in seguito si è trasferito in Ticino, dove, dopo una breve parentesi come disegnatore di impianti tecnici, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ SA come amministratore di società operative immobiliari e commerciali (tra cui società off-shore che detenevano proprietà immobiliari). A suo dire, avrebbe anche trasferito allestero le società appartenenti a un noto imprenditore ticinese.
In seguito, ha poi collaborato con altre società fiduciarie ticinesi quale amministratore patrimoniale.
B.Verso la fine degli anni 80 si è messo in proprio procedendo alla costituzione della __________ SA, con sede a __________, della quale era azionista e direttore generale. La società svolgeva attività fiduciaria, contabilità, amministrazione di società operative, consulenza marketing. Per la clientela, laccusato si occupava tra laltro di aprire relazioni bancarie presso istituti di credito con i quali collaborava (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 2). A suo dire, in un anno e mezzo la società vantava crediti per fr. 350'000.- nei confronti di una quarantina di clienti. In data 14 maggio 1987 egli aveva inoltrato al Consiglio di Stato unistanza tendente ad ottenere lautorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista. Nella seduta del 14 novembre 1988 il Consiglio di vigilanza esprimeva parere positivo circa il rilascio dellautorizzazione chiesta, previa presentazione dellattestazione comprovante lesistenza di una copertura assicurativa di fr. 100'000.- sotto forma di cauzione con validità a partire dal 1° gennaio 1987.
C.Il 22 febbraio 1989 lallora sostituto Procuratore pubblico sottocenerino comunicava al Consiglio di vigilanza lapertura di un procedimento penale per titolo di falsità in documenti e tentata truffa a carico dellaccusato, conclusosi con un decreto di abbandono del 24 febbraio 1993.
Alla luce di questa comunicazione e della mancata presentazione, nonostante i vari solleciti, della cauzione assicurativa, come pure dellesistenza di attestati di carenza beni a suo carico, in data 14 maggio 1990 lorgano di controllo riesaminava la pratica, esprimendo parere negativo, parere confermato il 14 ottobre 1991 (cfr. AI 17, scatola 11/12, cartella azzurra __________ SA, dossier: fiduciario). Nel corso del 1990 le difficoltà finanziarie sorte, a detta dellaccusato, a seguito del procedimento penale pendente a suo carico, durato quattro anni, portavano al fallimento della società __________ SA, come pure alla messa allincanto della sua abitazione a __________.
D.Con risoluzione 11 agosto 1992 il Consiglio di Stato respingeva listanza presentata dallaccusato, negandogli lautorizzazione di fiduciario commercialista (doc. A allegato al verbale 16 giugno 2005). Egli impugnava detta risoluzione con ricorso 20 agosto 1992 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo respinto, per quanto noto a questo giudice, con sentenza 24 settembre 1992 e con ricorso di diritto pubblico 27 agosto 1992 al Tribunale federale, ritirato però il 2 ottobre 1992. Il 23 ottobre 1992 inoltrava altresì ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza del Tram che confermava il diniego dellautorizzazione, ricorso respinto il 21 aprile 1993.
E.Nel mese di giugno 1993 ha assunto la direzione della società __________ Ltd con sede a__________ (cfr. AI 17, scatola 11/12, fascicolo rosso __________ Ltd, atti, costituzione/verbali ass./registro, periodo: permanente dal 22.6.1993), società alla quale ha trasferito tutta la gestione della clientela italiana (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 3). Tramite la predetta società amministrava società off-shore sulla base di mandati fiduciari. La società si avvaleva dei servizi di due collaboratori a tempo parziale che lavoravano, a dipendenza delle esigenze, presso un ufficio messo a disposizione negli spazi della __________ a Dublino.
F.Nel 1996 laccusato costituiva la __________ SA, con sede a __________, società avente quale scopo sociale l'organizzazione di vendite (marketing) di cose mobili, l'importazione, l'esportazione di articoli, l'organizzazione di mostre, le campagne di vendita, la promozione di marchi di fabbrica, la consulenza di vendita per terzi, della quale è diventato direttore nellaprile del 2003, succedendo alla moglie.
G.Nel 1999, a seguito della cessazione del privilegio fiscale, laccusato decideva di trasferire a Londra tutte le società da lui gestite, dove peraltro era già stato attivo con alcune società prima dellanno 1988 (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 9). A suo dire, a Londra operava tramite la società __________ Ltd con sede alle __________ (cfr. verbale 9 febbraio 2006, pag. 6; ciò che appare poco probabile posto come si tratti di pura società off-shore costituita al solo scopo di gestire il sito internet della __________ Ltd).
Anche a Londra faceva capo alle prestazioni di società di servizio - da ultimo la __________ Ltd - che mettevano a sua disposizione, a seconda delle esigenze, il personale amministrativo e gli spazi lavorativi.
H.Nel mese di maggio 2005, in esito a un esposto penale presentato il 23 febbraio 2005 dal Consiglio di vigilanza sullesercizio delle professioni di fiduciario, il Ministero pubblico ha avviato nei confronti dellaccusato indagini preliminari intese ad accertare la commissione delleventuale reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario, indagini che hanno condotto in data 20 maggio 2005 al sequestro presso gli uffici in uso alla __________ SA in via __________ a __________, della documentazione riguardante le società off-shore gestite dallaccusato in qualità di direttore responsabile. Tra la copiosa documentazione sequestrata classificata con cura in fascicoli e raccoglitori - sono stati rinvenuti atti costitutivi originali, verbali assembleari, mandati fiduciari da lui sottoscritti, documenti contabili, corrispondenza, ecc. Tramite un funzionario del Centro sistemi informativi sono stati copiati i dati informatici registrati nel computer dellaccusato. Nella medesima occasione sono pure state poste sotto sequestro le armi e munizioni rinvenute nellufficio e nellappartamento. Nellambito delle indagini il Procuratore pubblico ha altresì ordinato il blocco dei conti riconducibili allaccusato presso vari istituti bancari di Lugano. Tale provvedimento ha condotto al tracollo completo della sua attività che, a suo dire, aveva già subito un calo sensibile nel 2003, quando, a seguito della separazione coniugale, aveva perso la maggior parte dei clienti, conservandone una ventina dei 150 acquisiti (verbale 9 febbraio 2006, pag. 1).
I.Con decreto daccusa 16 luglio 2006 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario, per avere a __________, in proprio e tramite la __________ SA, rispettivamente la __________ Ltd, a partire dal 1992, ininterrottamente amministrato fiduciariamente dal Ticino almeno una settantina di società off-shore, operando quale gestore patrimoniale, nonché offrendo alla clientela consulenza societaria e fiscale, nonostante nel corso del mese di agosto 1992 gli fosse stata negata lautorizzazione quale fiduciario commercialista. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dellaccusato alla pena di 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno e alla multa di fr. 15'000.-. Il 17 luglio 2006 ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto daccusa.
considerato in diritto
1.Per l'art. 19 cpv. 1 lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1), in vigore dal 1° gennaio 1985, è punito con la multa sino a fr. 20000. chi senza autorizzazione esercita le professioni sottoposte alla legge. Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 5000. (cpv. 2).
La decisione è emessa dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale d'appello secondo la legge sulla procedura amministrativa (cpv. 4). In casi gravi o di recidiva la pena è l'arresto o la multa e gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Procura pubblica competente (cpv. 5).
2.Preliminarmente va detto che l'accusato non contesta di aver amministrato fiduciariamente per conto di terzi le società off-shore menzionate nel decreto di accusa, ad eccezione di due società, la __________ Ltd e la __________ Inc, delle quali sostiene essere proprietario.
Sennonché dallelenco allestito dallaccusato con indicazioni circa le varie società off-shore (act 28, accluso allo scritto 1° giugno 2005 del precedente difensore), risulta che trattasi di società abbandonate dai clienti e divenute di sua proprietà, ciò che non esclude di per sé che le abbia amministrate fiduciariamente prima dellacquisizione.
Al di là di tale puntualizzazione, comunque irrilevante considerato lelevato numero di società gestite, egli nega recisamente di essere stato operativo dal Ticino. Meno categorica la difesa, che, oltre a evidenziare la diversità delle attività svolte dallaccusato successivamente al fallimento della __________ SA sia in proprio (in particolare con la ripresa della società darmeria __________ SA) sia tramite la __________ SA (con progetti di vendita), ha sostenuto che la parte decisiva e preponderante dellattività fiduciaria e di consulenza finanziaria era svolta dallestero tramite la __________ Ltd, società appositamente creata a tale fine, e solo occasionalmente avveniva da Lugano, dove non ha escluso che sia stato elaborato qualche documento o che laccusato abbia avuto contatti telefonici con clienti.
Sempre a mente della difesa neppure la quantità di documenti rinvenuti presso la __________ SA deporrebbe a favore della tesi dellaccusa, poiché si tratterebbe di documentazione datata o superata (pronta per essere bruciata, a detta dellaccusato), per la quale gli uffici avrebbero funto da semplice archivio. In sostanza, il 50% degli introiti ottenuti fino al momento del sequestro sarebbe comunque accreditabile allattività svolta in proprio dallaccusato e tramite la __________ SA e solo una cifra esigua deriverebbe da quella fiduciaria.
3.La tesi della difesa è tuttavia sconfessata dacchito dalle chiare e univoche testimonianze della ex-moglie dellaccusato, __________, e di __________, la quale ha lavorato per la __________ SA in qualità di segretaria da settembre 1999 fino a marzo 2000. La moglie, oltre a confermare integralmente il suo verbale di interrogatorio 19 maggio 2005, ha ribadito che laccusato svolgeva la propria attività di fiduciario dagli uffici di Massagno, dove si occupava di gestione patrimoniale, gestione di società e trading vario e dove riceveva anche parecchi clienti, prevalentemente italiani, per discutere gli aspetti legati alla gestione delle società off-shore di cui era organo.
In proposito, ha asserito che i clienti chiamavano anche fuori dagli orari dufficio al loro domicilio oppure si rivolgevano a lei per rintracciare il marito; periodicamente accompagnava questultimo a pranzi o cene - che avvenivano perlopiù a Lugano e a volte a Milano - con clienti ai quali egli sottoponeva documentazione relativa alle società per verifica. La stessa ha poi affermato che il marito non si assentava spesso dallufficio per recarsi allestero, precisando che a Dublino gli venivano messi a disposizione indirizzi e che la documentazione era minima. Lattività della __________ SA, sempre a detta della ex-moglie, era caratterizzata da vendite sporadiche e in ogni caso si inseriva nellambito di quella fiduciaria.
Ora, sebbene la predetta testimonianza - che colpisce nondimeno per la dovizia di dettagli e la precisione delle circostanze e dei nominativi riferiti, che trovano peraltro corrispondenza negli atti - possa apparire interessata visto il profondo conflitto esistente tra le parti, quella della segretaria, che non ha più avuto alcun contatto con i signori __________ a far tempo dal 2003, risulta del tutto attendibile e non fa che avvalorare le dichiarazioni della ex-moglie.
In effetti, la teste __________ ha confermato che negli uffici della __________ SA laccusato svolgeva attività fiduciaria occupandosi della gestione di società estere. Ha poi precisato che la maggior parte del tempo egli era attivo a Lugano. Lei stessa si è occupata della stesura di lettere per questa attività, senza escludere di avere allestito, assieme allaccusato, anche contratti di mandato che poi sono stati firmati a Lugano dai clienti. È inoltre interessante rilevare che, a detta della ex-segretaria, laccusato poteva creare con il suo computer la carta intestata delle varie società.
Entrambe le testi, contrariamente a quanto sostenuto dallaccusato, hanno affermato di aver ripetutamente visto negli uffici di Lugano clienti che venivano per discutere di affari legati alle loro società e per incontrarsi con lui.
4.In aggiunta alle chiare e univoche testimonianze di cui sopra, vi è agli atti una caterva di indizi che permette di concludere che lattività fosse determinata dal Ticino e che si svolgesse prevalentemente a Lugano, senza escludere che fosse in parte espletata anche allestero. Certo è che dagli atti si evince che fra il 1994 e il 2000, laccusato ha effettuato solamente tre o quattro viaggi a Dublino o Londra, della durata di uno o due giorni (solo nel 1997 una trasferta è durata tre giorni; cfr. AI 17, scatola 6/12, classificatore attività/viaggi/vacanze periodo permanente 23.3.1996); anche nel periodo successivo al 2000 i viaggi dichiarati dallaccusato, peraltro senza produrre alcuna prova, sono risultati essere tre allanno, ad eccezione del 2002 in cui si sarebbe recato a Londra almeno 6-7 volte (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 10).
Tra i vari indizi che emergono dagli atti, vi sono anzitutto alcuni contratti di mandato fiduciario e di amministrazione patrimoniale in originale, firmati il 22 aprile 2005 a Lugano, mediante i quali laccusato ha assunto la carica di direttore responsabile delle società __________ Ltd (cfr. AI 17, scatola 9/12) e __________ S.A. (cfr. IA 17, scatola 5/12). In proposito, laccusato ha asserito che gli stessi sono stati sottoscritti a Torino alcuni giorni dopo la data ivi indicata; tuttavia agli atti non vi è nessuna prova che smentisca che i contratti siano stati firmati a Lugano. Giovi notare che quasi tutti i mandati salvati sul suo server, come pure, in parte, i due contratti originali di cui sopra, stabilivano una mercede in franchi svizzeri, lapplicazione del diritto svizzero e soprattutto istituivano Lugano quale foro arbitrale.
Vi sono inoltre numerose lettere estrapolate dai dati registrati sul computer dellaccusato che, oltre allintestazione __________, C.P. __________, 6901 Lugano, riportano tale Comune prima della data (cfr. a titolo di esempio gli scritti 4 settembre 1997 e 27 aprile 2000 sub AI 114, classificatore n. 20; telefax 14 giugno 1993 e 11 aprile 1994, scritto 28 febbraio 1995 sub AI 17, scatola 11/12, fascicolo __________ Ltd, atti/costituzione/verbali ass/ registro, periodo permanente dal 22.6.1993; scritto 20 febbraio 2003 sub AI 17, scatola 8/12, __________ Ltd, classificatore corrispondenza generale), per cui non vi è motivo di dubitare che sono state elaborate a Lugano.
Sintomatico dellattività a Lugano è senzaltro il fatto che quale recapito veniva sempre indicata la casella postale dellaccusato - che contava più utilizzatori, tra cui varie società off-shore - e il numero di telefono dellufficio di Lugano (cfr. tra laltro, risposta elettronica del 30 marzo 2005 allindirizzo di posta elettronica __________ in uso allaccusato, come da lui confermato al dibattimento, sub AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd, companies/house/cardiff, periodo permanente dal 1.1.2002). Qui veniva spedita numerosa documentazione: dalle comunicazioni bancarie da parte di __________ SA, Lugano, relative non solo alle relazioni di cui era avente diritto economico, ma anche a quelle di società amministrate fiduciariamente sulle quali aveva diritto di firma individuale (cfr. AI 17, scatola 10/12, classificatore __________ S.A., contabilità, periodo dal 1.1.2005), ai certificati azionari originali, ai formulari per la costituzione di società, alla corrispondenza da parte delle società di servizio alle quali faceva capo sia a Dublino (cfr. scritti 1° febbraio 2001, 11 gennaio 2002 della __________ Ltd, sub AI 17, scatola 5/12, classificatore __________ Ltd, atti, periodo permanente dal 27.7.1999) sia a Londra (cfr. telefax 9 aprile 2002 della __________ Ltd, sub AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd, corrispondenza generale periodo dal 1.1.2002).
Significativa in proposito è la comunicazione di cui al telefax 17 maggio 2000 alla __________ Ltd, con la quale laccusato si faceva recapitare per posta certificati originali relativi a tre società off-shore da lui gestite allindirizzo Mr. __________, C/o __________ SA, Via __________, Massagno (cfr. AI 114, classificatore n. 1). Allo stesso modo, in una comunicazione per posta elettronica 22 settembre 2002 precisava che per linvio di documentazione tramite DHL lindirizzo esatto era quello della __________ SA (cfr. AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd, corrispondenza generale, periodo permanente dal 1.1.2002).
Pure sintomatico è il fatto che, come riferito dalla teste __________ in sede di dibattimento, laccusato elaborava lettere creando la carta intestata delle varie società off-shore con il proprio computer a Lugano. Sempre a Lugano esistevano diverse relazioni bancarie intestate a società off-shore da lui gestite, sulle quali aveva diritto di firma individuale (cfr. AI 109, rapporto 20 marzo 2006 allestito dallequipe finanziaria del Ministero pubblico).
Non solo. La circostanza secondo cui, per stessa ammissione dellaccusato (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 10), la segretaria a Londra non disponeva di alcuna autonomia decisionale, ma dipendeva dalla sue istruzioni (cfr. a titolo di esempio lo scritto 20 febbraio 2003 a __________ presso __________ Ltd, sub AI 17, scatola 8/12, __________ Ltd, classificatore corrispondenza generale) depone a favore della tesi dellaccusa. In effetti, non è credibile che laccusato potesse dare tutte le istruzioni e gestire fino a 150 clienti recandosi a Londra o Dublino, come visto, solo saltuariamente.
5.Daltra parte, la versione dellaccusato - che anche in sede di dibattimento si è ostinato a fornire o a tentare di fornire spiegazioni alquanto dubbie sugli elementi testé evocati che gli venivano contestati - non è affatto credibile.
In primo luogo, per quanto attiene allargomentazione secondo cui lufficio a Lugano fungeva solo da archivio, mal si comprende per quale motivo egli abbia atteso tutti questi anni per bruciare la documentazione datata, come preteso in sede di dibattimento. Certo è che tra la documentazione rinvenuta nei suoi uffici vi erano anche parecchi atti originali e non solo inattuali, basti pensare ai numerosi mandati fiduciari stipulati negli ultimi anni.
Per niente credibile è laffermazione secondo cui la documentazione sequestrata sarebbe stata allestita dal personale amministrativo pagato dallufficio estero sullarco di 6/8000 ore, con periodi in cui lavoravano anche dieci collaboratori (cfr. verbale 9 febbraio 2006, pag. 2). Come già si è detto, appare del tutto improbabile che egli abbia potuto fornire le indicazioni al personale per gestire le numerose società off-shore recandosi a Dublino o Londra solo saltuariamente.
Inoltre, se davvero vi fosse stato un così grande dispendio orario per allestire la documentazione, laccusato non avrebbe avuto alcun problema a produrre le fatture per il personale emesse dalle società di servizio alle quali faceva capo. È quindi sintomatico che malgrado sia stato più volte invitato in tal senso non ha mai prodotto alcun conteggio.
Non è altresì credibile, soprattutto dopo il fallimento della __________ SA, che laccusato abbia tenuto uffici così spaziosi (interessante in proposito è lo scritto 25 gennaio 2000 alla __________ Ltd in cui, per rendere attrattivo lufficio a Massagno, accennava a una superficie di 1'000 sqft; cfr. AI 114, classificatore n. 20) e costosi, come pure una segretaria amministrativa e contabile fissa, per la sola __________ SA, viste le esigue entrate di questultima.
In effetti, dalle cifre esposte dallaccusato in sede di interrogatorio e ribadito durante il dibattimento si evince che lattività in questione non è mai stata redditizia, ritenuto che la ditta, per suo stesso dire, non ha mai fatturato prestazioni per la consulenza e lallestimento di siti web (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 7). Inoltre, attraverso i pochi clienti acquisiti (fra quelli menzionati figurano __________ e __________ società di __________, con il quale risulta che ha sottoscritto un mandato fiduciario in data 14 giugno 2000), la ditta ha fatturato solamente fr. 1'500.-/2'000.- allanno per la prima, rispettivamente fr. 30'000.- sullarco di tre anni per la seconda.
In buona sostanza, dalle dichiarazioni dellaccusato risulta che in dieci anni di attività egli si è occupato in proprio o tramite la __________ SA sostanzialmente di cinque progetti:
-la ripresa della ditta __________ SA, attività fallimentare sin dallinizio;
-la costituzione della società __________ Srl, di proprietà di due imprenditori italiani, __________ e __________, della quale ha assunto la funzione di amministratore percependo un compenso di fr. 60'000.- in sei anni, attività che rientra verosimilmente nellambito di quella fiduciaria in relazione alla gestione di beni appartenenti a __________ e __________, con i quali risulta che ha concluso alcuni mandati fiduciari nel 1999 e 2000;
-la vendita di teste per decespugliatori alla __________ e il trasporto di opere darte per la __________, di cui riferito sopra;
-la consulenza e lallestimento di siti web tramite la __________, per la quale non ha fatturato nulla;
-e, da ultimo, il progetto __________, fallito dopo le trattative.
Ciò che avvalora la tesi secondo cui negli ampi uffici a Lugano svolgesse prevalentemente attività fiduciaria.
Ma vi è di più. Tra la documentazione sequestrata, vi è uno scritto 3 giugno 2005 dellaccusato alla Commissione tutoria regionale di __________, in cui comunicava di non poter iscrivere il figlio all__________ poichénel frattempo(n.d.r.: a seguito del procedimento penale in atto)i miei conti etutta la mia attività professionale(la messa in grassetto è del redattore)e privata subisce un arresto forzato.Ora, se come preteso dalla difesa lattività professionale dellaccusato si svolgeva prevalentemente e in modo decisivo dallestero, non si comprende per quale motivo il sequestro della documentazione archiviata a Massagno (e pronta per essere bruciata) avrebbe dovuto compromettere integralmente la continuazione di ogni sua attività.
A mente di questo giudice, non vi è alcun dubbio che lattività fiduciaria dellaccusato sia stata determinata ininterrottamente e durevolmente dal Ticino - senza peraltro escludere che egli si sia recato allestero per incontrare clienti o firmare documenti - dapprima tramite la fallita __________ SA e in seguito al fallimento della stessa e alla conferma da parte dellalta Corte del diniego dellautorizzazione di fiduciario, attraverso la __________ Ltd e la __________ SA, società questultima che fungeva da copertura dellattività fiduciaria e garantiva allaccusato un certo prestigio di fronte alla clientela estera.
6.Appurato che lattività fiduciaria veniva determinata dal Ticino e svolta prevalentemente negli uffici siti a Lugano, occorre ora chinarsi sulle eccezioni di prescrizione e di carenza di competenza sollevate dalla difesa.
6.1.Per quanto attiene alla prescrizione del reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario è applicabile il decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni. Lo stesso stabilisce un termine di prescrizione di due anni dal giorno in cui limputato ha compiuto il reato, ritenuto che se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, lo stesso decorre dal giorno in cui è stato compiuto lultimo atto, mentre se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 2).
La difesa, avvalendosi del noto cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale che ha sancito labbandono della figura dellunità sotto il profilo della prescrizione, sostiene che lazione penale sarebbe prescritta per tutta lattività fiduciaria antecedente ai due anni che precedono la data del dibattimento. Soggiunge che se si dovesse ritenere la continuità dellattività, andrebbero comunque prese in considerazione solo le società ancora attive al momento del sequestro.
Orbene, nessuna delle ipotesi avanzate dalla difesa può essere condivisa.
In effetti, basandosi su criteri oggettivi, occorre ritenere che dal momento in cui laccusato, dopo il diniego della necessaria autorizzazione, ha svolto lattività di fiduciario a titolo professionale per conto di terzi ha instaurato una situazione di illegalità durevole, a pregiudizio dello stesso bene giuridico, perpetratasi sino al sequestro della documentazione e il blocco dei conti bancari ad opera dellautorità inquirente. Egli ha infatti agito con piena cognizione nellambito di una struttura permanente e complessa nella quale confluivano i diversi mandati fiduciari che si intrecciavano senza soluzione di continuità (considerato che rimanevano in vigore a tempo indeterminato).
A non averne dubbio, trattasi di un reato continuato per un certo tempo nel senso della legge, formante una sola entità, per cui la prescrizione dellazione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione (DTF 117 IV 408; 131 IV 83; 132 IV 49). Ne segue che nessuna delle attività previste nel decreto daccusa è prescritta.
6.2.La difesa solleva poi leccezione di carenza di competenza del Procuratore pubblico a emanare il decreto daccusa impugnato. A suo dire, lattività esercitata dallaccusato non costituirebbe un caso grave a norma dellart. 19 cpv. 5 Lfid, perché non vi sarebbero stati in gioco beni giuridici importanti.
Ora, se è vero che latteggiamento poco collaborativo dellaccusato in sede di istruzione formale e dibattimentale, come pure il mancato allestimento della dichiarazione di imposta per la __________ SA - regolarmente tassata dufficio, nonostante egli svolgesse anche attività di consulenza fiscale - non hanno permesso di stabilire il reddito da lui conseguito, non può essere disatteso che dal fascicolo processuale emerge che lattività per la quale lautorità inquirente ha ravvisato lobbligo di autorizzazione a norma dellart. 1 LFid verte su una gestione patrimoniale durata dal 1992 al 2005 che ha interessato fino a 150 clienti, permettendogli di conseguire onorari non indifferenti. Visto il lungo periodo di attività svolta e limportante numero di clienti, lesercizio abusivo della professione di fiduciario da parte dellaccusato configura senzaltro un caso grave a norma dellart. 19 cpv. 5 LFid, per cui la competenza del Procuratore pubblico risulta pacifica e la censura infondata.
In siffatte circostanze, questo giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto intenzionale. Egli ha più volte ribadito in sede di dibattimento di conoscere perfettamente la legge sui fiduciari, operando esclusivamente dallestero attraverso società create appositamente, tesi che, come detto, non appare per nulla credibile ed è anzi sconfessata dagli atti.
Ciò posto - pur non senza rilevare che si tratta di una persona che ha incontrato oggettive difficoltà che non gli hanno permesso di esercitare la sua professione come avrebbe voluto
- occorre concludere che egli ha agito con coscienza e volontà, sapendo di esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare autorizzazione e cercando di circuire la legge vigente, non da ultimo se si considera che anche con la __________ SA non ha mai fornito la relativa dichiarazione dimposta provocandone la tassazione dufficio.
7.Per quanto attiene alla violazione della legge sulle armi, l'accusato non contesta di per sé di aver custodito le armi e le munizioni rinvenute nellappartamento e negli uffici della __________ SA in posti non chiusi a chiave. Ritiene nondimeno infondato laddebito, evidenziando da un lato la particolare istruzione data al figlio __________ in materia di armi (il quale ha sparato per la prima volta alletà di sei anni ed è stato istruito da entrambi i genitori a non toccare le armi); dallaltro lato, solleva lo stato di angustia in cui avrebbe agito, rispettivamente il fatto che si sentiva gravemente minacciato a seguito di un episodio occorsogli il 25 settembre 2004 sullautostrada A1 in territorio di Lodi (I), nel quale il suo veicolo è stato raggiunto da un colpo darma da fuoco.
Circa le munizioni, sostiene che si trattava di fondi di magazzino legati allattività della fallita __________ SA e non più suscettibili di essere utilizzati.
Per lart. 26 LArm le armi, le loro parti essenziali, gli accessori, come pure le munizioni e i loro elementi devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati. La diligenza implica che le armi vengano custodite in modo tale da non creare pericolo, mentre la non accessibilità impone, perlomeno, quando si trovano in luoghi facilmente accessibili a terzi (ospiti, bambini, personale di servizio, ladri, ecc), che siano tenute sotto chiave.
Nella fattispecie, è pacifico che le armi da fuoco trovate con il colpo in canna non rispettano il principio di diligenza, poiché lo stesso può esplodere con troppa facilità in caso di manipolazione accidentale o da parte di persone che ignorano la presenza del proiettile. Altrettanto pacifico è il fatto che le armi, così come le munizioni, erano custodite in vani o elementi non chiusi a chiave quindi accessibili a chiunque, in urto con il principio di non accessibilità a terzi non autorizzati. Peraltro la legge (art. 4) non distingue tra munizioni nuove o antiche e la violazione dellobbligo di custodire diligentemente le munizioni non presuppone neppure che vi siano nelle vicinanze le relative armi.
Di transenna, si osserva che lasserzione dellaccusato secondo cui le armi e munizioni rinvenute nellappartamento sarebbero state messe sotto chiave nel vano realizzato appositamente nelle adiacenze della camera da letto prima di uscire di casa è poco credibile, in quanto difficilmente si può immaginare che egli si precipitava a riporre le armi e a metterle sotto chiave ogni qualvolta si assentava da casa dopo che le aveva tolte in precedenza. È ben più probabile che al momento del sequestro gli oggetti si trovassero nei posti in cui venivano normalmente lasciati, soprattutto le munizioni.
Per quanto attiene alle circostanze che avrebbero spinto laccusato a tenere armi con il colpo in canna, a mente di questo giudice, le stesse risultano alquanto inconsistenti e, anzi, altamente improbabili, poiché non vi è nessuna certezza che egli fosse effettivamente il bersaglio prestabilito, tantè che con scritto 20 marzo 2006 alla Procura della Repubblica di Lodi accennava a un possibile scambio di persone (cfr. notifica di prove 10 novembre 2006, doc. B).
Ma quandanche si volesse considerare che qualcuno abbia attentato alla sua vita in Italia, per motivi del tutto sconosciuti, tale circostanza non costituirebbe valido motivo per non rispettare le disposizioni in materia di armi, caso contrario la situazione sfuggirebbe con ogni evidenza al controllo dellautorità. In siffatte evenienze, laddebito mossogli in relazione alla violazione dellobbligo di diligenza merita senzaltro conferma.
Lunico addebito dal quale laccusato devessere prosciolto è quello relativo alla mancata denuncia al competente Ufficio dei permessi della pistola SITES 9 mm matricola __________, oggetto di unautorizzazione di esportazione, che egli deteneva nella cassaforte della __________ SA per conto dellacquirente, in quanto nel caso concreto non sussisteva un tale obbligo.
8.Quanto alla commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 5 LFid, l'infrazione perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato verte come si è detto su una durata di oltre dodici anni e ha coinvolto un numero importante di clienti (almeno una settantina le società off-shore da lui amministrate fiduciariamente) permettendogli di conseguire un guadagno senzaltro non indifferente.
Occorre nondimeno considerare, d'altra parte, che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito nell'attività in sé non autorizzata svolta dall'interessato. Non si può nemmeno del tutto ignorare che laccusato si è trovato costretto ad agire secondo tali modalità a causa di circostanze che verosimilmente non sono a lui imputabili. Per questi motivi, la pena dellarresto, anche tenuto conto della modifica della parte generale del Codice penale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, non entra in linea di conto.
Tutto ben ponderato una multa di fr. 12000. appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle particolarità del caso concreto, che giustificano pure di contenere gli oneri processuali (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 58, 63, 105 CP; 34 LArm; 19 cpv. 5 Legge sui fiduciari; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di esercizio abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla LF sulle armi per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2468/2006 del 14 luglio 2006, salvo il fatto di aver omesso di denunciare al competente Ufficio dei permessi la pistola SITES 9 mm matricola __________.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 12'000.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1200.-.
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
ordinail dissequestro, a crescita in giudicato della sentenza, a favore di ACCU 1 di tutta la documentazione sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005.
ordinail dissequestro a favore dellUfficio dei permessi delle seguenti armi sequestrate il 20 maggio 2005: pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K USP 9 mm para matricola __________; pistola SITES cal. 380 matricola __________; pistola mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para matricola __________, pistola SITES 9 mm matricola __________, 44 scatole colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione diversa
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1,
ACCU 1,
Avv. DI 1,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr.12'000.00multa
fr. 900.00 tassa di giustizia
fr. 220.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr.13'200.00totale