Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2006.347
DA 2612/2006
Bellinzona
6 marzo 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere a __________ e in unaltra non meglio precisata località, in almeno 2 occasioni cagionato un danno alla salute ed al corpo della moglie CIVI 1, e meglio:
- il 27 ottobre 2005, a bordo della di lui vettura, colpito ripetutamente con delle manate al viso CIVI 1 provocandogli delle escoriazioni in zona oculare e un trauma cervicobracchiale, e meglio come dal certificato medico 3 novembre 2005 della dott.essa __________,
- il 26 gennaio 2006, presso lappartamento della stessa, dopo un ennesimo litigio, afferrato al collo con le due mani CIVI 1, provocandogli un ematoma sottocutaneo in regione parietale destra, e meglio come dalla relazione medica 27 gennaio 2006 del dott. __________, __________;
2. ripetuta minaccia,
per avere a __________ e in altre località non meglio definite, dallottobre 2005 al gennaio 2006, in più occasioni, usando grave minaccia segnatamente di ucciderla e di sottrarle il figlio a lei affidato, incusso spavento e timore alla moglie CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 CP, richiamati gli art. 66ter, 41 e 68 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 20 luglio 2006 n. 2612/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 marzo 2007, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, la parte civile, assistita dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allesame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto daccusa, nonché laccoglimento delle pretese di risarcimento di cui allistanza di data odierna;
sentito il difensore, il quale, non sussistendo agli atti prove oggettive a carico del proprio assistito, chiede, in via principale, il suo proscioglimento da entrambi i capi di imputazione e la reiezione dellistanza di risarcimento della parte civile. In via subordinata, egli postula una condanna ad una pena pecuniaria di minima entità ed il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale evidenzia il contenuto dei certificati medico agli atti;
sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce la propria tesi;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55a, 42, 44, 49, 123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS,
per i fatti compiuti a __________ ed in unaltra non meglio precisate località il 27 ottobre 2005 ed il 26 gennaio 2006, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2612/2006 del 20 luglio 2006;
e lo prosciogliedallaccusa di ripetuta minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti al punto n. 2 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 750.-- (settecentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
riconoscealla parte civile fr. 1'275.10 (fr. 1'000.-- di onorario + fr. 185.-- di spese + 7.6% IVA) a titolo di risarcimento dei costi legali cagionati dalla presente procedura, rinviandola al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa di corrispondente natura (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.400.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale