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10.2006.346

offendere l'onore di 2 persone in più occasioni con gli epiteti lozza, pedofilo, vacca, troia, puttana

Ticino · 2007-04-27 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. CIVI 1 patr. da: PR 1
  2. LESA 1 Incarto n.10.2006.346 DA 2176/2006 Bellinzona 27 aprile 2007 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare ACCU 1, prevenuto colpevole di         ingiuria (ripetuta), per avere ripetutamente offeso l’onore di: -CIVI 1, proferendo nei di lei confronti diversi epiteti ingiuriosi, fra cui “vacca”, “troia” e “puttana”, in data 9 ottobre 2005 a __________ presso il Ristorante __________ nonché in data 17 novembre 2006 (recte: 2005) a __________; -LESA 1, dandogli della “lozza” e del “pedofilo” in data 17 novembre 2005 a __________ nonché del “pedofilo” in data 15 dicembre 2005 durante un’udienza tenutasi presso la Pretura di __________; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; reato previsto dall’art. 177 CPS; perseguito                         con decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. 2176/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
  3. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
  4. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1 __________, è rinviata al competente foro civile.
  5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
  6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS); vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 luglio 2006 dall’accusato; indetto                               il dibattimento 27 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile e all’audizione dei testi; sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale, dopo aver ripercorso brevemente i fatti in questione, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, postulando altresì l’assegnazione di un adeguato importo a titolo di ripetibili; sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede l’integrale proscioglimento; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  7. L’imputato è autore colpevole di ripetuta ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
  8. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 177 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di: ripetuta ingiuria, art. 177 vCPS, per i fatti compiuti a __________ il 9 ottobre 2005, a __________ il 17 novembre 2005 e ad __________ il 15 dicembre 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2176/2006 del 19 giugno 2006; condanna                         ACCU 1
  9. alla multa di fr. 600.-- (seicento); 1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
  10. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 490.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS; assegnaalla parte civile CIVI 1, __________, l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili, che vengono poste a carico del signor ACCU 1, __________; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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1. CIVI 1

patr. da: PR 1

2. LESA 1

Incarto n.10.2006.346

DA 2176/2006

Bellinzona

27 aprile 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         ingiuria (ripetuta),

per avere ripetutamente offeso l’onore di:

-CIVI 1, proferendo nei di lei confronti diversi epiteti ingiuriosi, fra cui “vacca”, “troia” e “puttana”, in data 9 ottobre 2005 a __________ presso il Ristorante __________ nonché in data 17 novembre 2006 (recte: 2005) a __________;

-LESA 1, dandogli della “lozza” e del “pedofilo” in data 17 novembre 2005 a __________ nonché del “pedofilo” in data 15 dicembre 2005 durante un’udienza tenutasi presso la Pretura di __________;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 giugno 2006 n. 2176/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1 __________, è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 luglio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 27 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile e all’audizione dei testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale, dopo aver ripercorso brevemente i fatti in questione, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, postulando altresì l’assegnazione di un adeguato importo a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale chiede l’integrale proscioglimento;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di ripetuta ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta ingiuria, art. 177 vCPS,

per i fatti compiuti a __________ il 9 ottobre 2005, a __________ il 17 novembre 2005 e ad __________ il 15 dicembre 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2176/2006 del 19 giugno 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 490.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

assegnaalla parte civile CIVI 1, __________, l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili, che vengono poste a carico del signor ACCU 1, __________;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.600.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                         90.00       testi

fr.1090.00totale