Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2006.343
DA 2486/2006
Bellinzona
27 marzo 2007
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1,
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,
per avere a __________, il 15 settembre 2004, danneggiato con un pugno lo specchietto retrovisore esterno dellauto marca __________ di CIVI 1, provocando un danno non meglio quantificato;
2. minaccia,
per avere, nelle circostanze menzionate al punto 1, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di colpirla con un sasso che teneva nella mano;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS e 14 Ordinanza sul casellario giudiziale;
perseguita con decreto daccusa del 17 luglio 2006 n. 2486/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni al decreto daccusa interposte tempestivamente in data 24 luglio 2006 dal patrocinatore della parte civile, rispettivamente il 26 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 27 marzo 2007, al quale hanno partecipato il difensore, la parte civile CIVI 1, assistito dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del decreto daccusa;
ricordato che, ai sensi dellart. 229 cpv. 4 CPP, limputata è stato autorizzata a non presenziare al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'esame della parte civile ed allaudizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte civile, chiede la conferma integrale del decreto daccusa ed il risarcimento delle spese legali sostenute dalle parti civili;
sentito il difensore, il quale, rilevando lassenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, postula il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione. Egli chiede infine la reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalle parti civili;
sentito in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce le proprie allegazioni e richieste;
sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce la propria tesi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La signora ACCU 1 (__________) ed il marito __________ (__________), entrambi pensionati, abitano da 36 anni in __________ a __________ in un complesso di 6 case simili. A lato della strada, a 2 metri dalla stessa, vi sono sei garages riservati ai residenti delle soprastanti casette.
2. Al tempo dei fatti in discussione, il signor CIVI 1 (__________) e la moglie CIVI 1 (__________) risiedevano a __________ ed erano in procinto di trasferirsi in unabitazione bifamiliare, da poco acquistata dal padre di CIVI 1, situata nel medesimo complesso di residenze in cui vivono i coniugi __________.
3. In previsione dellimminente trasloco i coniugi CIVI 1 si recavano sovente nella loro futura abitazione, in quanto stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione.
In data 15 settembre 2004, tra le ore 18:00 e le ore 19:00, i coniugi CIVI 1 si sono recati al loro nuovo domicilio a prendere degli oggetti.
Il signor CIVI 1 ha posteggiato il proprio veicolo longitudinalmente davanti al suo garage ed a quello dei signori __________ ed è salito velocemente nel proprio appartamento, mentre la moglie lo ha atteso rimanendo seduta sul sedile anteriore a lato di quello del conducente.
Dopo qualche istante sono sopraggiunti i coniugi __________ a bordo del loro veicolo. Il marito, che si trovava alla guida, giunto allaltezza del piazzale privato sottostante la sua residenza, notando una vettura che impediva laccesso al suo garage, si è fermato in mezzo alla strada.
Ben presto gli altri conducenti rimasti bloccati dietro la sua vettura, spazientiti, hanno iniziato a claxonare. La signora ACCU 1, avendo scorto qualcuno allinterno del veicolo posteggiato in modo abusivo, ha pertanto deciso di scendere dallauto per chiedere a questa persona di spostarlo.
Nel frattempo il signor __________ ha parcheggiato la propria autovettura a lato della carreggiata nellintento di facilitare il passaggio degli altri veicoli.
Su quanto avvenuto da questo momento innanzi le parti hanno reso delle versioni parzialmente discordanti.
4. A detta delle parti civili, limputata avrebbe raccolto da terra un sasso e rivolgendosi alla signora CIVI 1 con fare minaccioso e ad alta voce le ha intimato di spostare la vettura. Non essendo capace di guidare, la signora CIVI 1 avrebbe detto alla signora ACCU 1 di attendere un attimo che sarebbe giunto suo marito. Questultima si sarebbe ulteriormente agitata, minacciando di tirarle il sasso in testa e danneggiando con un pugno lo specchietto sinistro.
Il signor __________, nel frattempo giunto nei pressi del veicolo, ha invitato la signora CIVI 1 a scendere, ma questultima le ha detto che non poteva camminare. Non avendo ottenuto una risposta alle sue richieste circa i motivi per i quali ella non poteva camminare, il signor __________ lavrebbe minacciata dicendole che le avrebbe spaccato le gambe qualora lavesse vista camminare in futuro.
Il signor __________ ha quindi fatto il giro dellautovettura, salendo a bordo con lintenzione di spostarla, senza tuttavia riuscirvi in quanto è entrato in funzione il bloccasterzo. Nella concitazione egli avrebbe anche afferrato per un braccio con forza la signora CIVI 1.
In quel frangente è sopraggiunto il signor CIVI 1, il quale dopo essersi sincerato delle condizioni di sua moglie, ha ingiunto al signor __________ di scendere immediatamente dal veicolo di sua proprietà. Dopo diverse sollecitazioni, questultimo è infine uscito dal veicolo.
Nellambito della discussione verbale che è sorta in seguito fra le parti, i coniugi __________ avrebbero proferito allindirizzo dei coniugi CIVI 1 varie frasi dai contenuti ingiuriosi e razzisti.
A riportare la calma è poi intervenuta la polizia allarmata telefonicamente da entrambe le parti contendenti.
5. Dal canto loro, i coniugi __________, negano recisamente daver insultato e minacciato gli avversari. Per quanto concerne lo specchietto retrovisore sinistro, essi sostengo che la signora ACCU 1 lo avrebbe urtato involontariamente e senza danneggiarlo.
Inoltre, a detta del signor __________, mentre sul posto si trovano già gli agenti della polizia cantonale, il signor CIVI 1 lo avrebbe avvicinato sussurrandogli allorecchio che gli avrebbe dovuto mettere le mani addosso.
6. A seguito di questi episodi, i coniugi CIVI 1 in data 1. ottobre 2004 hanno sporto denuncia nei confronti dei coniugi __________ per i reati di ingiuria, vie di fatto, violazione di domicilio, danneggiamento, minaccia e discriminazione razziale.
In occasione dellinterrogatorio svolto dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2004, il signor CIVI 1 ha rinnovato la propria querela per i reati di ingiuria e discriminazione razziale a carico dei coniugi __________ e di danneggiamento nei confronti della sola signora ACCU 1, mentre la signora CIVI 1 ha rinnovato la propria denuncia nei confronti di entrambi i coniugi __________ per i reati di ingiuria, minaccia e discriminazione razziale, nonché di vie di fatto a carico unicamente del signor __________.
CIVI 1 si sono pure costituiti parti civili.
In data 21 gennaio 2005, il signor __________, nel corso del proprio interrogatorio quale denunciato, ha controdenunciato il signor CIVI 1 per il reato di minaccia.
7. In base alle risultanze dellinchiesta di polizia giudiziaria, il Procuratore pubblico AINQ 1, in data 17 luglio 2006, ha decretato un non luogo a procedere sia per il reato di violazione di domicilio per mancato adempimento degli estremi di reato, sia per i reati di discriminazione razziale ed ingiuria ipotizzati nei confronti dei coniugi __________, nonché di minaccia e vie di fatto a carico del signor __________, per insufficienza di prove (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico, NLP __________/2006).
Il medesimo giorno, il magistrato inquirente ha pure decretato il non luogo a procedere per il reato di minaccia ipotizzato nei confronti di CIVI 1, in quanto la relativa querela penale è stata sporta tardivamente (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico, NLP __________/2006).
Sulla scorta della medesima istruttoria predibattimentale, il Procuratore pubblico ha infine emanato il decreto daccusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di danneggiamento e di minaccia.
Con scritti di data 24 luglio 2006, rispettivamente 26 luglio 2006, le parti civili e limputata hanno inoltrato opposizione al citato decreto.
8. Per lart. 144 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto duso o dusufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
Nella versione attuale, in vigore dall1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dal profilo oggettivo, trattandosi di uninfrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il suo adempimento lesistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di terze persone. E dunque necessario che vi sia un nesso di causalità (naturale e adeguato) tra il comportamento delittuoso del reo e la modificazione subita dalloggetto.
Il danno può consistere in una modifica della cosa nella sua sostanza, rispettivamente in un mutamento della stessa con la conseguenza di sopprimerne o ridurne lutilizzo, le funzioni, le caratteristiche o lattrattiva, oppure anche in un semplice cambiamento del suo aspetto. Non è per contro necessario che loggetto abbia un valore commerciale o che lavente diritto subisca un pregiudizio economico.
Senza lautorizzazione dellavente diritto, nessuno può modificare lo stato di una cosa. Di conseguenza, linfrazione non protegge degli interessi patrimoniali o loggetto stesso, ma linsieme dei diritti di disposizione circa il suo stato che appartengono allavente diritto.
Il comportamento dellautore deve pertanto provocare un cambiamento dello stato delloggetto che non può essere ripristinato immediatamente senza costi né sforzi e che lede un interesse legittimo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 1 segg. ad art. 144 CPS, pagg. 277 segg.).
Dal profilo soggettivo, linfrazione richiede lintenzionalità, laddove il dolo eventuale è già sufficiente. La negligenza, per contro, non è punibile. Lautore deve quindi essere consapevole, almeno sotto forma di dolo eventuale, di arrecare un danno ad un cosa appartenente ad altri. E inoltre necessario che egli abbia la volontà di modificare, senza autorizzazione da parte dellavente diritto, lo stato delloggetto o quantomeno che ne accetti leventualità (Bernard Corboz, op. cit., n. 23 seg. ad art. 144, pag. 280).
9. Nel caso in esame, a mente dellimputata, non sono dati né gli estremi oggettivi né quelli soggettivi del reato di danneggiamento. In effetti, a suo avviso, mancano tanto la prova del danno (foto, fattura, ecc.), quanto quella della sua intenzione di provocarlo.
Malgrado non vi siano agli atti né le foto dei danni né la fattura di riparazione, lavvenuto danneggiamento dello specchietto laterale sinistro è stato constatato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dei fatti (cfr. rapporto dinchiesta di polizia giudiziaria, pag. 5) ed è pure stato confermato dalle deposizioni rese dallaccusata e da suo marito (cfr. verbali di interrogatorio 21 gennaio 2005 dei signori ACCU 1 e __________, pag. 3, risp. pag. 4).
Il nesso di causalità naturale e adeguato è pure da ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento delle cose che una pressione effettuata con un arto (o anche con unaltra parte del corpo) le parti sporgenti di un veicolo possa cagionare dei danni alle stesse.
Per quanto concerne laspetto soggettivo, questo giudice, dopo attenta ponderazione delle risultanze istruttorie, è dellavviso che la versione resa dalla parte civile sia più credibile. In effetti, ritenuto che gli agenti di polizia hanno potuto constatare un danno allo specchietto retrovisore, appare inverosimile che lo stesso sia dovuto al semplice fatto che laccusata nellappoggiarsi al veicolo dei signori CIVI 1 labbia involontariamente urtato. Ben più probabile è invece che limputata labbia colpito se non con lo scopo di romperlo, quantomeno nella consapevolezza che agendo così ne avrebbe provocato un deterioramento.
Non va inoltre dimenticato che nel corso dellinchiesta la prevenuta, come vedremo anche ai considerandi che seguono, ha costantemente negato o tentato di sminuire, anche in maniera fantasiosa, tutti i fatti a lei ascritti.
Infine, a sostegno della maggiore affidabilità della descrizione dei fatti della parte civile rispetto a quella dellimputata, vi è pure latteggiamento assunto da questultima in occasione dei fatti: laver afferrato un sasso di medie dimensioni non può che essere interpretato come un chiaro segnale delle intenzioni aggressive della prevenuta, non certo come atto di difesa.
Il primo capo dimputazione previsto dal decreto daccusa qui in discussione merita pertanto dessere confermato.
10. Lart. 180 CPS, in vigore al momento dei fatti, commina, a querela di parte, la detenzione o la multa a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore ad una persona. Nella versione in vigore dall1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Elementi oggettivi costitutivi della fattispecie sono lesistenza di una minaccia grave, pronunciata illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità tra i due.
E considerata minaccia grave ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che questultimo abbia effettivamente la possibilità dinfluenzare la realizzazione di quanto da lui paventato. Nemmeno richiesto è che latto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi.
La gravità dellintimidazione deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si sono svolti e dopo attenta ponderazione del contesto nel quale la frase incriminata è stata pronunciata. Errato sarebbe procedere ad una sua estrapolazione e per vagliarla asetticamente.
Nel caso specifico occorre dapprima stabilire se la signora ACCU 1 abbia effettivamente minacciato la signora CIVI 1 di colpirla con il sasso che teneva in mano.
Nonostante le ferme contestazioni dei coniugi __________ in proposito, questo giudice è dellavviso che, anche in questa circostanza, la versione resa dalla parte civile sia più credibile di quella dellaccusata. In effetti, come già rilevato, risulta difficile credere che questultima già prima di raggiungere il veicolo posteggiato in modo abusivo e dunque di entrare in discussione con la controparte abbia raccolto da terra un sasso soltanto perché nervosa, senza che vi fosse intenzione alcuna di fare del male a qualcuno o quantomeno di minacciarlo.
Questa affermazione è smentita addirittura dalle dichiarazioni del signor __________, laddove ha affermato Mia moglie teneva in mano un sassolino, penso più come mezzo intimidatorio o di autodifesa e Questultima era ancora con il sasso in mano e da parte mia le dicevo di non fare idiozie, ma di aspettare ancora qualche istante (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 gennaio 2005, pag. 2).
Pure la deposizione della teste __________, integralmente riconfermata senza esitazioni e animosità al dibattimento, permettono di corroborare la tesi accusatoria. In effetti, questultima, benché non abbia assistito alliniziale diverbio con la signora CIVI 1, ha riferito daver visto e udito laccusata che, con in mano un sasso delle grandezze di un mouse sbraitava ed urlava nei confronti dei coniugi CIVI 1. In particolare minacciava luomo con il sasso che teneva in pugno proferendo frasi quali Vai al tuo paese! o Io ti butto il sasso (cfr. suo verbale di interrogatorio 19 gennaio 2005, pagg. 1-2).
Stabilito quanto sopra, è indubbio che prospettare di voler colpire alla testa una persona con un sasso sia oggettivamente idoneo a spaventarla.
Essendo levento preannunciato illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (B. Corboz, op. cit.,
n. 11 ad art. 180 CPS, pag. 645).
11 Affinché si possa giungere ad una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa si sia realmente inquietata.
Anche in questo caso il presupposto è da considerarsi realizzato. In effetti, la signora CIVI 1 si è seriamente impaurita e non poteva essere altrimenti. Chiunque vedendosi confrontato ad una persona, anche se anziana, che tiene in mano un sasso manifestando lintenzione di scagliarlo può legittimamente temere per la propria incolumità. E dunque più che credibile la parte civile quanto afferma di essersi intimorita.
Dal punto di vista soggettivo, il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.
La questione non desta particolari problemi, ritenuto che limputata ha agito in un momento dira ma comunque in uno stato di piena coscienza.
Pure il secondo capo dimputazione deve dunque essere confermato.
12. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima dellentrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio dellalex mitior(art. 2 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di questo giudice, il diritto previgente che prevede la possibilità per entrambi i reati di infliggere anche solo la multa deve essere considerato più favorevole allaccusata rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e la multa.
Lammontare della multa di fr. 300.-- proposto dal Procuratore pubblico può essere confermato, in quanto è correttamente commisurato al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico.
Contro laccusata gioca principalmente la gravità della minaccia proferita, che ha avuto per oggetto lincolumità fisica della parte civile. Daltro canto, oltre al fatto che limputata è incensurata, non si possono trascurare le circostanze nelle quali i reati sono stati commessi (parcheggio abusivo da parte delle parti civili) e lentità dei danni provocati.
13. Il decreto daccusa in oggetto prevede che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale.
Sennonché, tanto la disposizione previgente, quanto la normativa attuale - applicabile anche alle condanne pronunciate in base al diritto anteriore (cifra 3 cpv. 1 delle Disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002) -, prevede che siano iscritte le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari per crimini e delitti previsti dal Codice penale, dal Codice penale militare o da altre leggi federali (art. 3 dellOrdinanza sul casellario giudiziale del 26 settembre 2006, risp. art. 9 dellabrogata Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato).
Trattandosi nella fattispecie di due delitti, la presente condanna deve pertanto essere iscritta a casellario giudiziale.
14. I coniugi CIVI 1 hanno postulato la condanna dellimputata al risarcimento delle spese legali da loro sostenute per la presente procedura, quantificandole in fr. 2'164.90 (cfr. nota di onorario 27 marzo 2007, prodotta al dibattimento).
Laccusata, dal canto suo, ne ha chiesto lintegrale reiezione.
Visto lesito della procedura e ritenuta giustificata lassistenza di un legale, in questa sede si giustifica di riconoscere alle parti civili, in solido, un importo di fr. 883.-- a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di fronte alla Pretura penale (2 ore di dibattimento + 1 ora di preparazione a fr./h 250.-- + fr. 70.-- di spese + IVA), mentre per le eventuali ulteriori pretese si impone un rinvio alla competente autorità civile, dotata di maggiori poteri dindagine e approfondimento.
15. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dellimputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 144, 180 vCPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 vCPS,
2. minaccia, art. 180 vCPS,
per i fatti compiuti a __________ il 15 settembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2486/2006 del 17 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al versamento, in solido, alle parti civili CIVI 1, __________, dellimporto di fr. 883.-- a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 845.--;
ordinaliscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
rinviale parti civili al competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 45.00 teste
fr.1145.00totale