Dispositiv
- alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.341
DA 2625/2006
Bellinzona
27 febbraio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di ca. 160 km/h, rilevata dal contachilometri del veicolo di polizia che la seguiva, malgrado il vigente limite di 100 km/h;
fatti avvenuti a __________, semiautostrada A13, il 29 marzo 2006;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC;
perseguita con decreto daccusa del 24 luglio 2006 n. 2625/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2006 dallaccusata;
indetto il dibattimento 27 febbraio 2007, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, dopo aver dettagliatamente illustrato le varie lacune ed anomalie del rilevamento dellinfrazione e del rapporto di polizia, postula la derubricazione del reato a infrazione semplice ai sensi dellart. 90 cifra 1 e il conseguente rinvio dellincarto alla Sezione della circolazione per la decisione di sua competenza;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di grave infrazione, subordinatamente infrazione semplice, alle norme della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, limputata risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle dichiarazioni da lei stessa rese, ella deve essere punita per il superamento del limite di velocità di al massimo 25 Km/h;
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ il 29 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2625/2006 del 24 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1500.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.1800.00totale