Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.316, 10.2006.317
DA 2315/2006
DA 2316/2006
Bellinzona
21 marzo 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
e
ACCU 2,
entrambi difesi da: DI 1
prevenuti colpevoli di1.
incendio colposo,
per avere, a __________, cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in particolare per avere, nella sua veste di capo officina impiegato presso il garage __________, discutendo e prendendo collegialmente la decisione con il meccanico diagnostico ACCU 2, che procedette personalmente a sostituire in data 30 dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nellapposita scatola del veicolo Opel Omega targata __________ di proprietà di __________, inserendone uno maggiorato da 50 Ampère, contravvenuto alle prescrizioni contenute alle pagine 112 e 113 del manuale Uso, Manutenzione, Sicurezza della vettura, secondo cui occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati allamperaggio prescritto (concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l11 gennaio 2006, dopo che il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________, si sprigionò un incendio allinterno del cofano dellautomobile che subì un danno non quantificato dalla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 222 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 3 luglio 2006 n. 2316/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
2. ACCU 2
incendio colposo,
per avere, a __________, cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in particolare per avere, nella sua veste di meccanico diagnostico impiegato presso il garage __________, dopo aver discusso e preso collegialmente la decisione con il capo officina ACCU 1, proceduto a sostituire in data 30 dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nellapposita scatola del veicolo Opel Omega targata __________ di proprietà di LESA 1, inserendone uno maggiorato da 50 Ampère, contravvenendo così alle prescrizioni contenute alle pagine 112 e 113 del manuale Uso Manutenzione, Sicurezza della vettura, secondo cui occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati allamperaggio prescritto (concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l11 gennaio 2006, dopo che il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________, si sprigionò un incendio allinterno del cofano dellautomobile che subì un danno non quantificato dalla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 222 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 3 luglio 2006 n. 2315/2006 del AINQ 1,, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione delle lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
viste le opposizioni ai decreti daccusa interposte tempestivamente in data 11 luglio 2006 dagli accusati;
indetto il dibattimento 21 marzo 2007, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti daccusa;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per i suoi assistiti e protesta tasse, spese e ripetibili. Egli rileva come non sia stato dimostrato con sufficiente chiarezza quale sia stata la causa dellincendio e come non sia nemmeno stato provato il nesso di causalità tra il comportamento dei prevenuti e lincendio stesso. Come si evince dallincarto richiamato dallassicurazione __________, le cause del sinistro possono essere altre; in modo particolare è stato ipotizzato che le fiamme si siano sprigionate dalliniettore. Va poi rilevato come la ventola del riscaldamento sia rimasta intatta e come essa si trovasse allinterno del veicolo e non nel vano motore, come sostenuto dallaccusa;
sentito laccusato ACCU 1;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. È il signor ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto d'accusa in oggetto?
2.1. È il signor ACCU 2 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto daccusa in oggetto?
2.5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie1. ACCU 1
dallaccusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2316/2006 del 3 luglio 2006;
proscioglie2.ACCU 2
dallaccusa di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2315/2006 del 3 luglio 2006;
riconoscea ciascuno degli imputati limporto di fr. 300.- a titolo di ripetibili;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.200.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.350.00totale