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10.2006.30

minaccia nei confronti di un minorenne e ingiurie nei confronti della madre dello stesso

Ticino · 2006-04-26 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 CIVI 1

E. 2 maggio 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “jugoslava di merda”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. DA 87/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 26 aprile 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale sostiene che le testimonianze non sono affidabili. Egli osserva che la frase minacciosa non era rivolta al bambino, ma è stata proferita in maniera generale e inoltre non aveva alcuna intenzione di metterla in atto. Chiede pertanto di essere prosciolto da ogni accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Minaccia,

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 68 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

2.  ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 2 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      550.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. CIVI 1

2. CIVI 2

Incarto n.10.2006.30

DA 87/2006

Bellinzona

26 aprile 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  minaccia,

per avere, a __________ il 2 maggio 2005, incusso spavento a CIVI 2. (__________) dicendo che gli avrebbe spaccato la faccia e l’avrebbe appeso al muro;

2.  ingiuria,

per avere, a __________ il 2 maggio 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “jugoslava di merda”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 gennaio 2006 n. DA 87/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 26 aprile 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale sostiene che le testimonianze non sono affidabili. Egli osserva che la frase minacciosa non era rivolta al bambino, ma è stata proferita in maniera generale e inoltre non aveva alcuna intenzione di metterla in atto. Chiede pertanto di essere prosciolto da ogni accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Minaccia,

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 68 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,

2.  ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 2 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      550.00       totale