Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CIVI 1
E. 2 maggio 2005, offeso lonore di CIVI 1 tacciandola di jugoslava di merda;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 68 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 16 gennaio 2006 n. DA 87/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 26 aprile 2006, al quale ha partecipato limputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale sostiene che le testimonianze non sono affidabili. Egli osserva che la frase minacciosa non era rivolta al bambino, ma è stata proferita in maniera generale e inoltre non aveva alcuna intenzione di metterla in atto. Chiede pertanto di essere prosciolto da ogni accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Minaccia,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 2 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.10.2006.30
DA 87/2006
Bellinzona
26 aprile 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________ il 2 maggio 2005, incusso spavento a CIVI 2. (__________) dicendo che gli avrebbe spaccato la faccia e lavrebbe appeso al muro;
2. ingiuria,
per avere, a __________ il 2 maggio 2005, offeso lonore di CIVI 1 tacciandola di jugoslava di merda;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato lart. 68 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 16 gennaio 2006 n. DA 87/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 26 aprile 2006, al quale ha partecipato limputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale sostiene che le testimonianze non sono affidabili. Egli osserva che la frase minacciosa non era rivolta al bambino, ma è stata proferita in maniera generale e inoltre non aveva alcuna intenzione di metterla in atto. Chiede pertanto di essere prosciolto da ogni accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Minaccia,
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. minaccia, art. 180 cpv. 1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 2 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale