Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.3
Lugano
13 luglio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Gianfranco Sciarini
arch. Bruno Buzzini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sullistanza di retrocessione presentata in data 1° febbraio 2006 da
ISCE 1composta da:
1. MIST 1
2. MIST 2
3. IS 1
ISCE 2composta da:
4. MIST 3
5. MIST 4
6. MIST 5
7. MIST 6
tutti rappr. dalla RA 2
contro
COEP 1
rappr. dal RA 1
relativamente al mapp. no. 792 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Il mapp. no. 792, già di proprietà di __________, è un terreno inedificato ubicato nel Comune di __________, a valle della linea ferroviaria in località __________.Stando al primo PR di __________, approvato il 4.3.1977, la particella, come tutto il territorio circostante, erano assegnati alla zona residenziale R2.1.2. In data 11.6.1986 il Consiglio di Stato ha approvato una variante al PR con la quale nella località __________ è stata istituita una zona per attrezzature ed edifici pubblici (EP 1/3/6/8, AP 5) destinata ad accogliere un centro civico, abitazioni a carattere sociale, un rifugio collettivo, aule scolastiche ed un parco giochi. Ad essa sono stati attribuiti il mapp. no. 792 ed i tre fondi limitrofi mapp. no. 323, 324 e 325.Dopo aver contestato senza successo il vincolo pianificatorio, __________ hanno convenuto in causa il Comune di __________ dinanzi al Tribunale di espropriazione sopracenerino, al fine di ottenere unindennità per espropriazione materiale dipendente dal predetto vincolo di inedificabilità. Il Comune che nel frattempo aveva acquistato privatamente i mapp. no. 323, 324 e 325 ha completato la procedura avviata dai proprietari sollecitando lespropriazione formale del terreno. Le parti hanno quindi fissato consensualmente lindennità espropriativa in fr. 300.- il mq oltre interessi al 6% a far tempo dal 1°.4.1987, per un totale di fr. 132'900.-. Il procedimento si è così concluso mediante decreto di stralcio del 22.8.1990 (inc. TE sopr. 308/79) ed il trapasso di proprietà è stato iscritto a RF il 6.5.1991.1.3. Nel contesto della revisione del PR, approvata il 30.1.2002, larea vincolata in zona __________ è stata confermata in estensione ma adeguata nei contenuti e, precisamente, riservata alla costruzione di una scuola elementare e di una palestra comunale (AP-EP 1).In quella sede il Consiglio di Stato ha peraltro ravvisato delle insufficienze nel dimensionamento degli spazi pubblici nel settore occidentale della zona residenziale posta a sud della ferrovia, ritenendo che fossero dovute principalmente allimpostazione del piano viario. Perciò esso ne ha sospeso lapprovazione.1.4. Nellambito della variante scaturita dal susseguente approfondimento pianificatorio, il Comune ha proposto di trasferire la costruzione della scuola elementare e della palestra sul mapp. no. 303 e su parte del mapp. no. 302 istituendovi un nuovo vincolo (AP-EP 1), e di mantenere il comprensorio precedentemente vincolato in località __________, per adibirlo ad area di svago nel verde o edifici pubblici (AP-EP 13). In questottica, nel 2004, il Comune ha acquistato il mapp. no. 303 ed una porzione del mapp. no. 302 mediante contratto di compravendita.La variante è stata approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 2.2.2005.1.5. Con istanza del 1°.2.2006 gli __________ hanno adito il Tribunale di espropriazione rilevando che, in esito allapprovazione della variante del 2005, il Comune ha rinunciato alla costruzione del centro scolastico nel comprensorio di appartenenza del mapp. no. 792. La destinazione che aveva motivato lespropriazione è quindi stata abbandonata e, apparentemente, il Comune avrebbe ora intenzione di rinunciare al vincolo e di vendere il fondo. Pertanto gli istanti hanno chiesto la retrocessione del fondo sulla base dellart. 61 cpv. 1 let. c Lespr. contro restituzione dellindennità a suo tempo incassata.Con risposta 4.4.2006 il Comune di __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale.Alludienza di conciliazione, svoltasi il 1°.2.2007, ilMunicipioha dichiarato di consentire alla retrocessione; in questottica il Tribunale lo ha invitato ad affrancare la particella dal vincolo pianificatorio.E poi seguito uno scambio di corrispondenza terminato con la comunicazione delMunicipio, nel frattempo rinnovato nella sua composizione, di non poter procedere allo svincolo del terreno.Alla conseguente udienza del 13.11.2008 ilMunicipioha puntualizzato di aver a suo tempo aderito alla retrocessione, ma con la premessa che il fondo potesse essere svincolato. A questo proposito il Dipartimento del territorio ha rilasciato un preavviso negativo, motivo per cui il fondo potrebbe essere liberato solo a condizione che la superficie attualmente destinata ad area di svago venga compensata altrove; ipotesi, questa, che il Comune non intende concretizzare.Di rimando gli istanti hanno osservato che occorre scindere laspetto espropriativo da quello pianificatorio. Sul primo il Comune si è espresso accettando la retrocessione, e ciò equivale ad acquiescenza; il terreno andrebbe quindi retrocesso, ancorché vincolato, essendo del resto situazione corrente che un fondo riservato per scopi pubblici rimanga di proprietà privata. Il secondo non incide invece sullesito dellistanza ma solamente sul prezzo che gli istanti dovranno restituire: qualora il fondo restasse vincolato, si tratterà dellindennità percepita meno la componente edificabile, e quindi limporto corrisponderà al valore agricolo.Conclusa listruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale riconfermandosi per iscritto nelle rispettive tesi e domande.
2.A norma dellart. 61 cpv. 1 Lespr., lespropriato che non vi abbia rinunciato per iscritto, può pretendere la retrocessione di un diritto precedentemente espropriato, previo rimborso dellindennità ricevuta e di uneventuale indennità di deprezzamento nelle seguenti ipotesi: quando, decorso il termine di 5 anni dallacquisto, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto (let. a); quando il diritto espropriato in vista dellampliamento futuro di unopera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dallacquisto (let. b); quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui lespropriazione è stata concessa (let. c).Lazione può essere promossa dallespropriato o dai suoi eredi (art. 62 cpv. 1 Lespr.).Listituto della retrocessione si configura come restitutio in integrum e quindi implica che le parti riconsegnino reciprocamente le prestazioni originarie: lespropriante il fondo, senza riguardo al suo valore attuale, lespropriato lindennità a suo tempo percepita (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no 23; DTF 120 Ib 276 c. 9b e rinvii; RDAT I-2001 no. 34 c. 3). Non sono ammessi conguagli, neppure nel caso in cui sia intervenuto un deprezzamento dipendente dallattribuzione del fondo ad una zona AP-EP (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 26; DTF 120 Ib 276 c. 9a).
3.Gli istanti sostengono, rinviando per analogia allart. 352 CPC, che ladesione del Municipio alla retrocessione, manifestata in occasione delludienza del 1°.2.2007, costituisca acquiescenza. Trattandosi di un atto irrevocabile e risolutivo, a loro avviso listanza andrebbe accolta già solo per questo motivo ed indipendentemente dal suo fondamento materiale.La legge di espropriazione non contempla una norma analoga allart. 352 cpv. 1 CPC che sancisca la fine del procedimento per acquiescenza. In ambito espropriativo è ammessa la stipulazione di cosiddetti accordi espropriativi ai quali, se conclusi in forma scritta dopo il deposito degli atti, è riconosciuta forza di decisione (art. 43 cpv. 1 e 44 cpv. 2 Lespr.). Naturalmente la dichiarazione di accordo di unautorità amministrativa presuppone che essa sia competente a prendere, sulloggetto specifico, una decisione vincolante.Lautorità competente a decidere lesecuzione di opere pubbliche, rispettivamente lacquisizione, la permuta o lalienazione di beni comunali, nonché il rilascio al Municipio di autorizzazioni a transigere, è il Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. g, h, l LOC).Considerato che il mapp. no. 792 è destinato a fini pubblici anche nella variante del 2005, e visto che la retrocessione comporta un trapasso di proprietà mediante mutua restituzione delle prestazioni, il Municipio non poteva pronunciarsi in maniera definitiva e vincolante (e neppure concludere transazioni), quanto meno non prima di aver ottenuto lavallo del legislativo.Su questo punto la tesi degli istanti non può quindi essere accolta.
4.4.1. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, formatasi nellambito dellart. 61 cpv. 1 let. c Lespr. posto a fondamento della pretesa la retrocessione è ammissibile, sulla base di tale normativa, soltanto quando lo scopo dellespropriazione viene completamente eluso. Non occorre che la diversa destinazione sia già stata concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che risulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato. Di contro non vi è spazio per una retrocessione qualora subentrasse un uso diverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora luso previsto fosse stato effettivamente concretizzato. La retrocessione va pure negata qualora vi ostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il cambiamento di destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima lespropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 761; DTF 87 I 96, 120 Ib 496 c. 6b; RDAT 1990 no. 69).4.2. Nella fattispecie non risulta che il Comune di __________ abbia manifestato lintenzione concreta di alienare le proprietà gravate da vincolo AP-EP in località __________ né, in particolare, il mapp. no. 792.Viceversa è indiscutibile che, in seguito allapprovazione della variante del 2005, il Comune ha rinunciato a costruire su quel terreno, e sui fondi limitrofi, le opere che vi erano precedentemente previste. Nonostante tale rinuncia il vincolo è però stato confermato, anche se con un contenuto diverso, che qualifica i sedimi come area di svago nel verde o edifici pubblici (cfr. piano delle zone e delle AP-EP). Decisione che non è casuale, bensì motivata dalla carenza di aree pubbliche proporzionate al fabbisogno nel comprensorio in oggetto, ripetutamente evidenziata dal Consiglio di Stato nellambito della revisione del PR (cfr. ris. 30.1.2002 p. 25-26, 29).Veroè che, approvando la susseguente variante, lo stesso Consiglio di Stato ha rimarcato come le nuove scelte comunali, dipendenti dalle ultime analisi pianificatorie, effettuate in concorso con i servizi cantonali competenti, avessero contribuito a migliorare in modo chiaro e tangibile la relazione spazio pubblico/spazio privato, tanto da dare respiro a tutta la zona residenziale ubicata a valle della linea ferroviaria (cfr. ris. 2.2.2005 p. 2). Da ciò lesito negativo della recente proposta delMunicipiodi abolire il vincolo per assegnare i quattro fondi gravati alla zona residenziale, che non ha retto allesame preliminare del Dipartimento del territorio per ragioni di ordine formale e perché sostanzialmente contraria agli indirizzi pianificatori (cfr. preavviso 3.9.2007).In definitiva, lo scopo del vincolo è sempre quello di impedire luso a fini privati dellarea, specie ledificazione, a favore della collettività attraverso la riserva di una zona verde o da destinare, eventualmente, alla costruzione di edifici a carattere pubblico. Lobiettivo che aveva motivato lespropriazione non è quindi completamente disatteso.Alle considerazioni che precedono si aggiunge che listituzione di una zona AP-EP pone le basi per il futuro trasferimento di proprietà dei fondi vincolati onde attuare la destinazione di zona disposta dal PR (DTF 109 Ib 264 c. 2a in fine; RDAT I-1995 no. 42 c. 5c). In concreto si tratta della conferma di un vincolo pregresso che gode della presunzione di pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT), e per lattuazione del quale il Comune dispone comunque del diritto di espropriazione (art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 Lespr.).Di conseguenza, sulla base dei principi precedentemente esposti, non può essere dato luogo a retrocessione.
5.Di regola, nei procedimenti di espropriazione formale, che vedono il privato coinvolto suo malgrado in una causa giudiziaria, le spese processuali sono a carico dellente espropriante, tenuto a rifondere allespropriato unequa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).Tale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il privato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche quelli inerenti le spese di giudizio (RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2001.00016-19 del 17.12.2001).Visto lesito dellistanza, le spese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti (art. 70 Lespr., 28 e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia1. Listanza di retrocessione è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1500.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco