Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.297
DA 2109/2006
Bellinzona
9 novembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di violazione della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, priva del richiesto permesso di soggiorno, svolgendo peraltro saltuariamente, dellattività lucrativa abusiva quale donna addetta alle pulizie;
fatti avvenuti a __________ fra il __________ e il __________;
reato previsto dallart. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;
perseguita con decreto daccusa del 19 giugno 2006 n. DA 2109/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 giugno 2006 dallallora difensore;
indetto il dibattimento 9 novembre 2006, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 18 ottobre 2006, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di violazione della Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. Deve essere comminata la pena accessoria dellespulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 55 CPS; 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
violazione della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS,
per i fatti compiuti a __________ fra il __________ ed il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2109/2006 del 19 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellIstruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale