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10.2006.29

provocare lesioni corporee con sberle e offendere l'onore

Ticino · 2006-04-06 · Italiano TI
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2006.29

DA 3913/2005

Bellinzona

6 aprile 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1, __________)

prevenuta colpevole di    1.   lesioni semplici,

per avere, a __________, il 20 giugno 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per avere colpito ripetutamente con sberle CIVI 1 che a seguito dei colpi ricevuti cadeva al suolo picchiando violentemente il capo, provocandole le lesioni attestate nel certificato medico del Dr. med __________ __________ dell’Ospedale regionale di Lugano agli atti;

2.   ingiuria,

per avere, a __________, il 20 giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola diputtanaestronza;

reati previsti                        dagli art. 123 cifra 1 e 177 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa

n. 3913/2005 di data 20 ottobre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore, la parte civile e la patrocinatrice di parte civile mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

viene prospettato                all’accusata il reato di vie di fatto;

sentita                               la patrocinatrice di parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e postula il risarcimento dell’importo di fr. 1'699.- per la sostituzione degli occhiali, nonché fr. 1'100.- per ripetibili;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di lesioni semplici, subordinatamente la derubricazione dello stesso in vie di fatto, come pure il proscioglimento dal reato di diffamazione; si oppone inoltre alle pretese di parte civile;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 1'699.- e il versamento di fr. 1'100.- per ripetibili;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli 41, 63, 66, 68 CP, 123 cifra 1 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di lesioni semplici di lieve entità per avere, a __________, il 20 giugno 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio per avere colpito ripetutamente con sberle CIVI 1, provocandole le lesioni attestate nel certificato medico del Dr. med __________ dell’Ospedale regionale di Lugano agli atti;

e di ingiuria per avere, a __________, il 20 giugno 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola distronza.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 600.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- e di fr. 500.- per ripetibili;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà attoche nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per ogni pretesa di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.600.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      850.00       totale