Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2006.289
DA 1983/2006
Bellinzona
16 gennaio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________ in data 02.03.2004, colto da un impeto dira, intenzionalmente danneggiato un vassoio, una stanga porta abiti, una libreria, travolgendola, un tavolino da salotto, prendendolo a calci, una lampada alogena, facendola cadere a terra, oggetti in uso alla ex consorte CIVI 1 (danno non quantificato dalla parte civile);
2. ingiuria,
per avere, a __________ in data 02.03.2004, offeso lonore di CIVI 1, dandole della vigliacca;
3. minaccia,
per avere, in data 29.05.2005, incusso timore a CIVI 1, che si trovava a Lugano, minacciandola:
·con le seguenti affermazioni proferite telefonicamente e rimaste salvate sulla segreteria telefonica dellutenza mobile in uso alla vittima (079/__________): () CIVI 1 fai attenzione a quello che fai, ho amici degli amici degli amici che hanno una cura per te, rispondi al telefono ma non far rispondere al tuo amico, fai attenzione a quello che fai perché ci metto poco a venirti a prendere, fai attenzione tu e il tuo amico o qualsiasi che ti scopi,
·con il messaggio SMS del seguente tenore inviato alla summenzionata utenza telefonica mobile: CIVI 1attenta a quello che fai! Io ci metto poco a venirti a togliere di mezzo a te e a qualche amico tuo che ti scopi ();
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144 cpv. 1, 177, 180 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 11, 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa del 8 giugno 2006 n. 1983/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente foro civile.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dalla parte civile, limitatamente al dispositivo n. 2, in data 22 giugno 2006;
indetto il dibattimento 16 gennaio 2007, al quale sono comparsi la parte civile, CIVI 1, __________, e il suo patrocinatore, Avv. PR 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali considerato che il Signor ACCU 1, benché regolar-mente citato, non è comparso;
data lettura del decreto d'accusa;
dato atto che lopposizione interposta dalla parte civile è limitata al dispositivo n. 2, per cui, per il resto, il decreto daccusa DA 1983/2006 è cresciuto in giudicato;
sentito il teste __________, __________, da __________, in __________, coniugato, funzionario di banca; è cognato della parte civile; il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il patrocinatore della parte civile, il quale ha postulato un risarcimento a titolo di danno di totali fr. 3'666.20 (fr. 1'078.60 per danni materiali e torto morale + fr. 2'587.60 per spese legali), come a istanza 25 luglio 2006 e relativo aggiornamento della nota;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Devono essere accolte le pretese di parte civile e se sì in quale misura?
2. A chi le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 94, 267, 268, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
dà attoche il decreto daccusa n. 1983/2006 è regolarmente cresciuto in giudicato, ad eccezione del dispositivo
n. 2; di conseguenza gli atti sono ritornati al Procura-tore Pubblico per i suoi relativi incombenti;
condannaACCU 1
1.al risarcimento alla parte civile CIVI 1, __________, di complessivi fr. 2'836.80 (duemilaottocentotrentasei&ottanta), così composti: fr. 28.60 per una stanga porta abiti, fr. 120. per una libreria, fr. 450. per un tavolino da salotto, fr. 180. per una lampada alogena, fr. 300.-- per torto morale e fr. 1'758.20 per spese legali, pari a 5 ore a fr. 250. luna + fr. 384. di spese + fr. 124.20 di IVA;
2.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 30.-- (trenta) e delle spese giudiziarie di fr. 70.-- (settanta);
rinviala parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
avvertitoil condannato che può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia; per tasse, spese e risarcimenti la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 30.-- tassa di giustizia
fr. 30.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 100.--totale