Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Alla multa di fr. 1000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
E. 3 cpv. 1 CPS).
E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
E. 5 . A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e dato atto che, indipendentemente dalla notifica delle decisioni dellUfficio della Circolazione, il giorno dei fatti penali laccusato non era concretamente in possesso della licenza di circolazione. Ritenuto che non era (ancora) stato giudicato per i fatti di __________ dell8.11.2005, egli non poteva legittimamente mettersi al voltante senza avere prima verificato lo stato della sua pratica presso lufficio della Circolazione; in vista dellindividualizzazione della sanzione si può comunque tener conto del fatto che, il 17 aprile 2006 (11 giorni dopo lemissione della decisione) laccusato non aveva ancora preso conoscenza della decisione del 6 aprile 2006 e che, stante il suo comportamento nella vita in genere, lattuale esecuzione della pena non sembra necessaria per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP), ciò che giustifica di metterlo (ancora) al beneficio della sospensione condizionale per linfrazione del 10 ottobre 2005 e per quella del 17 aprile 2006. Deve tuttavia essere prolungato il periodo di prova e la multa deve essere confermata. Per la quantificazione delle aliquote la sentenza si è ispirata al metodoSollberger.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1956/2006 del 6 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1.alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 11'250.-(undicimiladuecentocinquanta);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 10 ottobre 2005;
3. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'700.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.284
DA 1956/2006
Bellinzona
2 febbraio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);
fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto lautovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;
fatti avvenuti a Sant'Antonino il 17.04.2006;
reato previsto dallart. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 6 giugno 2006 n. 1956/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1000.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministro Pubblico il 10.10.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2006;
indetto il dibattimento il 2 febbraio 2007, al quale ha presenziato laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha affermato che, al momento dellinfrazione, credeva in buona fede di essere autorizzato alla guida di autoveicoli.
Egli è stato infatti colpito da due decisioni amministrative separate: la prima prevedeva una revoca della licenza e la seconda, che prolungava il periodo della prima revoca, non gli era ancora stata intimata. Più precisamente laccusato è stato oggetto di una prima decisione della Sezione della circolazione (del 15.12. 2005, che produce), la quale commina una revoca dal 18.1 al 9.4.2006. Poco prima dello scadere della revoca in questione, il 6.4.2006, la medesima Sezione della circolazione ha però deciso di prolungare il periodo di revoca dal 18.1 al 25.4.2006 in ragione di un altra infrazione commessa a __________ l8 dicembre 2005. La raccomandata, riferita a questa seconda risoluzione (del 6.4.2006, che produce), che prolungava la revoca di 15 giorni (dal 9.4 al 25.4.2006) è stata però da lui ritirata solo dopo linfrazione del 17.4.2006. Per motivi personali laccusato ha infatti un fermo posta a __________, circostanza questa che gli ha impedito di verificare giornalmente la corrispondenza.
Laccusato rileva per il resto di essere un buon lavoratore alle dipendenze dal settembre 2004 del Consorzio per la costruzione __________. Al proposito produce il contratto di lavoro, unitamente alle tabelle di presenza per lanno 2007 che attestano che i turni di lavoro con cui sarà confrontato sono assidui e supereranno le 10 ore. Capito lo scopo delle sanzioni a lui comminate, laccusato ha ora deciso di stargare il veicolo e di abbandonare la guida, facendo capo ai mezzi pubblici e a passaggi di colleghi di lavoro. Precisa inoltre che per poter lavorare ha dovuto dormire, e dorme tuttora, presso un albergo di __________ e presso i container di cantiere. Precisa di vivere in Svizzera da 20 anni, e che vive ancora con i genitori, di cui si occupa del sostentamento. La sua situazione finanziaria può essere riassunta con un salario netto oscillante fra i fr. 60'000.-- e i fr. 90'000.--; la variazione dipende dalle vacanze e dalle ore di lavoro effettuate. Riguardo ai debiti, laccusato dichiara di intendere saldarli e attualmente li sta pagando con un minimo di fr. 3'000.-- al mese direttamente allUEF.
sentito il difensore, il quale contesta prudenzialmente linfrazione di circolazione senza licenza di condurre, osservando che lonere probatorio relativo alla notifica della decisione della SC incombe allautorità inquirente. Fa presente la buona condotta tenuta dallimputato dopo i fatti che lhanno visto coinvolto, osservando che dal mese di aprile del 2006 egli non ha più avuto problemi con la giustizia, anzi si è adoperato per guadagnare correttamente il proprio salario e per, da un lato, soddisfare i bisogni propri nonché della famiglia. Rileva che a fronte di un reddito definito importante di circa fr. 6 -7'000.-- mensili, egli si impegna a soddisfare le esigenze della propria famiglia nellordine di circa 1'500.--, fr al mese, rispettivamente di far fronte agli impegni nei confronti dellUEF di Bellinzona, con versamenti di 2 -3'000.--a dipendenza dei propri redditi . Egli ha già iniziato nellopera di spurgo dellestratto dellUEF ed è intenzionato ad eliminare tali debiti entro la fine del corrente anno. Osserva infine che laccusato ha finalmente compreso la lezione e che lattuale revoca della licenza in vigore fino al 9 agosto 2007 servirà sicuramente a fargli comprendere gli errori commessi e ad evitare che gli stessi abbiano a ripetersi.
In questottica limputato postula il beneficio della condizionale per la pena comminata il 10 ottobre 2005;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di
1.1 guida in stato di inattitudine, per avere, a __________ il 17 aprile 2006, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.87 - max. 1.20 grammi per mille);
1.2 guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto, a __________ il 17 aprile 2006, lautovettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6.04.2006 per il periodo 18.01.2006 - 25.04.2006;
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se deve essere sospesa condizionalmente?
3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 10.10.2005 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS)?
4. Leventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5 . A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e dato atto che, indipendentemente dalla notifica delle decisioni dellUfficio della Circolazione, il giorno dei fatti penali laccusato non era concretamente in possesso della licenza di circolazione. Ritenuto che non era (ancora) stato giudicato per i fatti di __________ dell8.11.2005, egli non poteva legittimamente mettersi al voltante senza avere prima verificato lo stato della sua pratica presso lufficio della Circolazione; in vista dellindividualizzazione della sanzione si può comunque tener conto del fatto che, il 17 aprile 2006 (11 giorni dopo lemissione della decisione) laccusato non aveva ancora preso conoscenza della decisione del 6 aprile 2006 e che, stante il suo comportamento nella vita in genere, lattuale esecuzione della pena non sembra necessaria per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP), ciò che giustifica di metterlo (ancora) al beneficio della sospensione condizionale per linfrazione del 10 ottobre 2005 e per quella del 17 aprile 2006. Deve tuttavia essere prolungato il periodo di prova e la multa deve essere confermata. Per la quantificazione delle aliquote la sentenza si è ispirata al metodoSollberger.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1956/2006 del 6 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1.alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.--(centocinquanta), per un totale di fr. 11'250.-(undicimiladuecentocinquanta);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 10 ottobre 2005;
3. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'700.--totale