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10.2006.263

Non versare il contributo alimentare per la figlia per un tot. di fr. 32'500.--

Ticino · 2006-11-17 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.
  3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 17 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti
  4. Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  5. Sulla pena e sulle spese.
  6. Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglieACCU 1 dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1901/2006 del 23 maggio 2006. caricale spese allo Stato. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona, Ministero pubblico della Confederazione,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2006.263

DA 1901/2006

Bellinzona

17 novembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: Avv. DI 1,__________,

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per aver omesso, benchè ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di prestare alla figlia __________ (__________), e per essa all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa ai beneficiari, i contributi alimentari stabiliti con il decreto supercautelare 18.01.2001 dal Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato per complessivi Frs. 32'500.-, per il periodo 01.01.2001-31.3.2005;

fatti avvenuti                       ad __________ e a __________, nel periodo 01.01.2001-31.3.2005;

reato previsto                     dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1901/2006 di data 23 maggio 2006 del Procuratore pubblico AINQ 1,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 32'500.--, a titolo di risaricmento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 giugno 2006 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 novembre 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere accolta la richiesta della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 32'500.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 217 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1901/2006 del 23 maggio 2006.

caricale spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                         50.00       testi

fr.                      250.00       totale