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10.2006.260

indurre in inganno un notaio facendogli attestare, contrariamente al vero, nell'atto pubblico di compravendita un prezzo inferiore a quello realmente pattuito

Ticino · 2006-11-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,

per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 14'600.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena di 10 (giorni) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. la somma di fr. 23'500.-- in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa;
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2006.260

DA 1896/2006

Bellinzona

23 novembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Gabriele Massetti in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1,

prevenuto colpevole di         conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,

per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 16'500.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 253 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 maggio 2006 n. DA 1896/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  La somma di fr. 23'500.- in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 giugno 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 23 novembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

preso atto                          che l’opposizione è stata limitata alla commisurazione della pena e non concerne il punto n. 2 del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, rinunciato all’audizione della teste non comparsa malgrado la regolare citazione;

sentito                               il difensore, il quale non contestando i fatti, illustra gli elementi che a suo dire giustificano una sensibile riduzione della pena - in modo particolare l’attenuante specifica del sincero pentimento, l’incensuratezza e la collaborazione ottimale con gli inquirenti - e postula, in via subordinata, la condanna del suo assistito a 3 giorni di detenzione, richiamandosi alla giurisprudenza della presente Pretura penale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 253 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

per avere, a __________, il 25 ottobre 2005, agendo in correità con __________, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un documento, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio,

per avere, indotto in inganno il notaio __________, __________, facendo attestare a quest’ultimo, contrariamente al vero, nell’atto pubblico di compravendita n. __________ avente per oggetto il fondo n. __________ RFD di __________, da lui sottoscritto in qualità di venditore e da __________ in qualità di acquirente, un prezzo di fr. 480'000.-- in luogo del reale prezzo di fr. 520'000.-- da lui pattuito con l’acquirente nel corso delle trattative, ritenuto che il 3 novembre 2005 ha ricevuto dall’acquirente la somma di fr. 40'000.-- equivalente al prezzo non ufficiale pattuito, somma che ha affidato all’acquirente __________ nella misura di fr. 14'600.-- per effettuare versamenti per suo conto, versamenti in realtà mai eseguiti,

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 10 (giorni) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  la somma di fr. 23'500.-- in sequestro viene assegnata a __________, con successiva messa sotto sequestro a favore delle parti civili del procedimento di cui all'incarto n. __________ nei confronti della stessa;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       220.00       spese giudiziarie

fr.                      320.00       totale