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10.2006.255

Omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute per i contributi AVS/AD

Ticino · 2006-11-22 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.255

DA 1907/2006

Bellinzona

22 novembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

per avere, a partire dal mese di ottobre 2005, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ SA e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere i contributi AVS/AD, omesso di riversare alla Cassa di compensazione CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 1'411.75;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 29 maggio 2006 n. DA 1907/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'411.75, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 giugno 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 22 novembre 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale il proscioglimento, sottolineando come fosse suo padre ad occuparsi delle questioni amministrative del bar e come lui si fidasse di quest’ultimo proprio il legame famigliare che li univa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione alla Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 87 LAVS; 208 OAVS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, avendo preso atto che l’imputato ha agito per negligenza, che il periodo preso in questione per la denuncia penale (aprile-maggio 2004) non coincide con quello durante il quale egli si è occupato del bar, ritenuto che egli ha abbandonato l’esercizio pubblico già nel mese di marzo 2004, appena scoperto quanto fatto da suo padre, e rilevato che il 17 maggio 2004 egli è stato cancellato dal RC;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS in relazione con l’art. 208 OAVS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1907/2006 del 29 maggio 2006;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       170.00       spese giudiziarie

fr.                      370.00       totale