Dispositiv
- Limputato è autore colpevole di: 1.1. Tentata truffa,
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 22, 146 cifra 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti, rilevando la mancanza del presupposto oggettivo dellinganno astuto per il reato di tentata truffa, art. 146 CPS, e constatando che non sono nemmeno dati gli estremi per una condanna ex art. 251 CPS; proscioglieACCU 1 dallaccusa di:
- tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
- falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2006 del 27 marzo 2006; caricala tassa e le spese allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. LESA 2
tutti patr.te da: PR 1
Incarto n.10.2006.250
DA 1325/2006
Bellinzona
14 marzo 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. truffa, mancata,
per avere, a __________, nel periodo luglio-settembre 1998, a scopo di indebito profitto, affermando cose false e sottacendo cose vere, compiuto tutti gli atti necessari per ingannare con astuzia i funzionari della LESA 1 rispettivamente della LESA 2 di __________, al fine di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio di detti istituti finanziari, e meglio per avere, tentato di ingannare astutamente i funzionari della LESA 1 e della LESA 2, cercando di far creder loro, contrariamente al vero, che sul conto __________ da lui aperto in data 17 dicembre 1997 presso LESA 1, questultima a sua volta titolare di una relazione aperta presso LESA 2, fosse in arrivo un bonifico proveniente dalla __________ di GBP 309'450.--, di cui ordinante risultava essere tale __________, chiedendo ripetutamente ed insistentemente ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2 notizie su detto bonifico e producendo altresì - a comprova della veridicità delle proprie affermazioni - un ordine di bonifico datato 27 luglio 1998 allapparenza della __________ attestante un bonifico di GBP 369'980.-- (documento poi risultato falso a fronte delle verifiche effettuate dalla __________) nonché tre fax spediti dall__________ a firma (falsa) __________ che confermavano lavvenuto bonifico in favore dellaccusato, sollecitando al contempo la liquidazione della pratica ovvero la messa a disposizione anticipata dei fondi, ritenuto che il tentativo di inganno è stato scoperto dai funzionari della LESA 2 effettuando delle verifiche presso la __________, i cui funzionari hanno rilevato la falsità dellordine di bonifico del 27 luglio 1998;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo nonché per perfezionare linganno astuto di cui al punto precedente, fatto uso di documenti falsi, e meglio fatto uso di un falso ordine di bonifico della __________ datato 27 luglio 1998 e di tre fax sottoscritti con la falsa firma di __________ che confermavano lavvenuto bonifico a favore del conto __________, consegnando o facendo pervenire questi documenti a scopo di inganno ai funzionari della LESA 1 e della LESA 2;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1 CPS, considerati altresì lart. 41 cifra 1 cpv. 2 CPS per la non ammissibilità della sospensione condizionale della pena, lart. 64 cpv. 8 CPS per il lungo tempo trascorso e lart. 67 cifra 1 CPS per la recidiva;
perseguito con decreto daccusa del 27 marzo 2006 n. 1325/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 aprile 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 14 marzo 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione da entrambi i capi di imputazione, in quanto i fatti descritti nel decreto daccusa non sono costitutivi di reato. Rilevanti sono state in effetti le due audizioni testimoniali odierne. Il teste __________ ha confermato che lidea di rivolgersi ad un istituto elvetico per loperazione è venuta da lui. Il teste __________ ha affermato che il prevenuto non ha mai chiesto loro lanticipo del denaro oggetto del presunto bonifico, ma si è limitato a sollecitare loro, anche con forti toni, la fornitura di ragguagli in merito allarrivo del denaro sul suo conto. Il suo assistito ha agito in buona fede, credendo validi i documenti sottoposti alla LESA 1 e credendo alle parole di __________. Non sono pertanto dati né il presupposto dellinganno astuto, né gli estremi oggettivi della falsità in documenti. Rileva inoltre come __________ e __________ abbiano a suo dire mentito e come la reiezione della sua richiesta di sentirli abbia impedito di ottenere ulteriori conferme della sua versione.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse giungere ad una condanna, egli chiede che la sanzione sia ridotta al massimo a 30 aliquote giornaliere per limporto minimo previsto dalla legge, sospese condizionalmente, in virtù della prognosi favorevole e del lungo tempo trascorso.
Egli rileva infine come la nuova parte generale del CPS non permetta più di comminare lespulsione dal territorio svizzero;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Tentata truffa,
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 146 cifra 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando la mancanza del presupposto oggettivo dellinganno astuto per il reato di tentata truffa, art. 146 CPS, e constatando che non sono nemmeno dati gli estremi per una condanna ex art. 251 CPS;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
1. tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1325/2006 del 27 marzo 2006;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale