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10.2006.244

offendere l'onore con le parole "cagat adoss"

Ticino · 2006-12-14 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.244

DA 1687/2006

Bellinzona

14 dicembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Pietro Croce in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         ingiuria,

per avere offeso l’onore di CIVI 1 rivolgendogli le parole “cagat adoss”;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

fatti avvenuti a __________, il 7 febbraio 2006;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 maggio 2006 n. DA 1687/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 maggio 2006 dalla parte civile;

indetto                               il dibattimento 14 dicembre 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentita                               la parte civile, la quale, nonostante le spiegazioni, più volte ripetute, del giudice, dichiara di voler mantenere la propria opposizione al decreto, chiedendo che la pena comminata all’imputato venga aumentata e che egli venga pure condannato per violazione di domicilio e rimozione dei termini. Postula inoltre l’allontanamento dello stenditoio e la nuova misurazione del termine da parte del geometra;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale si impegna a non più ingiuriare la parte civile, e chiede nel contempo di non riconoscere la richiesta di quest’ultima di estensione del decreto d’accusa agli altri due reati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti ed avendo constatato come l’impugnazione della parte civile debba essere ritenuta pretestuosa e defatigatoria, tanto da far apparire opportuna l’applicazione, quantomeno per analogia, dell’art. 9 cpv. 5 CPP;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il 7 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1687/2006 del 15 maggio 2006;

respingela richiesta di estensione della condanna dell’imputato ai reati di violazione di domicilio (art. 186 CPS), rispettivamente rimozione dei termini (art. 256 CPS);

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie del decreto di accusa di complessivi fr. 50.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

caricaalla parte civile le spese della presente procedura per complessivi fr. 200.--;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                         25.00       tassa di giustizia

fr.                         25.00       spese giudiziarie

fr.150.00totale

Distinta spese                    a carico di CIVI 1,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale