Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.240
DA 1811/2006
Bellinzona
23 novembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Gabriele Massetti in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli,
per avere, il __________, a __________ (zona __________), senza essere autorizzato, in tempo di divieto, effettuato una battuta di caccia al cervo con il fucile marca JW-20 cal. 22 LR
n. 600726 munito di silenziatore;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 5 cpv. (recte: 2 cpv. 1) lett. b OCP;
2. infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere, il __________, a __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto darmi, portato fuori dalla propria dimora il fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726; arma usata per la consumazione del reato di cui al punto 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 33 cpv. 1 LArm in relazione con lart. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto daccusa del 22 maggio 2006 n. DA 1811/2006 del AINQ 1,, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Alla privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno.
4. Ordina la confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore, del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, di una tagliola e due pile Mag-lite modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile, sequestratigli dagli agenti della Polizia della caccia il __________ (art. 58 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 23 novembre 2006, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito da tutte e due i capi dimputazione e, in via subordinata, la condanna solo per il secondo, tenuto conto comunque di tutte le attenuanti generiche, con contestuale sensibile diminuzione della pena proposta. Postula inoltre il dissequestro di tutti gli oggetti confiscati. In merito alla pena accessoria del divieto di cacciare, chiede che non venga comminata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 58 CPS; 4, 5, 17 LCP; 2 OCP; 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione alla Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, art. 17 cpv. 1 LCP, in relazione con gli art. 4 e 5 LCP e 2 cpv. 1 lett. b OCP,
2. infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm, in relazione con lart. 27 cpv. 1 LArm,
per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1811/2006 del 22 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
2. alla pena accessoria della privazione del diritto di cacciare per 1 (uno) anno, sospesa per un periodo di prova di due anni;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 380.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
ordinala confisca del fucile marca JW-20 cal. 22 LR n. 600726, del silenziatore e di una tagliola sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________;
ordinail dissequestro del fucile marca TOZ-8-01 cal. 22 n. 5175, e due pile Mag-lite modificate con interruttore e con sistema di montaggio sul fucile sequestratagli dalla Polizia della caccia il __________;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 180.00 spese giudiziarie
fr. 880.00 totale