Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto n.10.2006.235
DA 1824/2006
Bellinzona
12 dicembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW Bora targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.24 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2006;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Mitsubishi targata __________ condotta da LESA 2, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________ il 5 aprile 2006;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 22 maggio 2006 n. DA 1824/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 novembre 2004 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 23 maggio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 dicembre 2006, al quale hanno partecipato laccusato ed il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula una riduzione della pena a 60 giorni di detenzione e la rinuncia alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,
per i fatti compiuti a __________ il 5 aprile 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1824/2006 del 22 maggio 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 2000.-- (duemila);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 novembre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.2000.00multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr.2650.00totale