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10.2006.220

opposizione tardiva.

Ticino · 2006-03-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in Ticino;

reato previsto                      dall'art. 19a LStup;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data  27 febbraio 2006 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;

consideratoche per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);

che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;

che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;

che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi motivi,               visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'opposizione è irricevibile .

E. 2 Non si prelevano né tasse né spese.

E. 3 Intimazione a: Il presidente:                                                                            La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.220

DA 726/2006

Bellinzona

23 maggio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Paola Belloli per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di            contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

fatti avvenuti                       dal gennaio 2003 sino al 2 gennaio 2006 in Ticino;

reato previsto                      dall'art. 19a LStup;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 726/2006 di data  27 febbraio 2006 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 2 maggio 2006 dall'accusato;

consideratoche per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________, via __________ – il 27 febbraio 2006 (cfr. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);

che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 7 marzo 2006;

che l'opposizione interposta da ACCU 1, datata 2 maggio 2006 e spedita per raccomandata il 5 maggio successivo, risulta dunque tardiva;

che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi motivi,               visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.