opencaselaw.ch

10.2006.165

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 gr/oo) e incidente della circolazione

Ticino · 2006-08-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2006.165

DA 1061/2006

Bellinzona

22 agosto 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.49 - max. 1.81 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 5 febbraio 2006;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio. negligentemente urtato contro la vettura Toyota targata __________ di LESA 2 ferma in attesa di far salire delle persone;

fatti avvenuti a __________ il 5 febbraio 2006;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 marzo 2006 n. DA 1061/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 marzo 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 22 agosto 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale non contesta i fatti né la sanzione privativa della libertà proposta del Procuratore pubblico, ma chiede una riduzione di quella pecuniaria e del periodo di prova al minimo legale, spiegandone i motivi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Guida in stato di inattitudine,

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 5 febbraio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1061/2006 del 20 marzo 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1000.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.                     1650.00       totale