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10.2006.163

smaltito in appositi contenitori o consegnato a terzi senza autorizzazione e a danno dei creditori beni patromoniali per complessivi fr. 8'479.-- pignorati dall'UEF

Ticino · 2006-08-31 · Italiano TI
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Erwägungen (18 Absätze)

E. 31 1.00

1amplificatorePioneer, High Power, SA-V190

E. 32 100.00

1 televisore 15 cm, portatile, Roadstar (rotto)

E. 33 1.00

1 televisore 28 cm. Portatile, Roadstar, mod. CTV 500 (rotto)

E. 34 1.00

1 videoregistratore marca Sharp Hi-Fi VCA 43 (rotto)

E. 36 1.00

1 amplificatore Technics, VC 4, SUV 470

E. 37 100.00

1 lettore DVD, standard, grigio

E. 38 1.00

1 lettore DVD Sony, MDS-S1 (mini disc)

E. 39 50.00

1 ventilatore Koenig, Mistral

E. 40 20.00

1 macchina per il caffè Philips, caffè-latte

E. 41 20.00

2 casse altoparlanti Yamaha, YS 212 E

E. 42 50.00

1 valigetta contenente microfoni e diverso materiale da lavoro

E. 43 200.00

1 valigetta da lavoro (vuota)

E. 44 50.00

1 amplificatore Yamaha, NI 01284

E. 45 100.00

1 lettore mini-disc Denon DN 1100

E. 46 20.00

1 amplificatore Luxman LV 101

E. 48 50.00

6 autoradio diverse

E. 49 50.00

1 caricatore 10 CD Sony, CDX-M12

E. 50.00 1 stampante HP Laser Jet 2100

75

200.00

1 Console computer A Open (assemblato)

76

500.00

1 monitor Philips schermo piatto + tastiera 170S4

77

500.00

1 modem Router Zyxel 600

78

200.00

2 speaker piccoli Juster

79

20.00

1 scrivania in legno con 2 cassetti

80

100.00

1 cassettiera bianca, 3 cassetti

81

10.00

1 apparecchio per tritare la carta

82

10.00

diverse custodie per CD vuote

83

5.00

200 CD musicali diversi

84

100.00

1 mobile in legno chiaro

85

100.00

1 televisore Saba (rotto)

87

1.00

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 169 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 marzo 2006 n. 1129/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 aprile 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 31 agosto 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito                               l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 7 giugno 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 169 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,

per i fatti compiuti a __________ nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l’8 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1129/2006 del 15 marzo 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2006.163

1129/2006

Bellinzona

31 agosto 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l’8 novembre 2005, arbitrariamente disposto a danno dei creditori degli oggetti pignorati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il 12 novembre 2004 del valore complessivo di stima di fr. 8'479.--, non mettendoli a disposizione dei funzionari incaricati dell’asta pubblica per la realizzazione dei medesimi, più specificatamente per aver smaltito in appositi contenitori o consegnato a terzi senza autorizzazione, i seguenti beni:

Oggetto

n. oggetto nel verbale di pignoramento

valore di stima in fr.

Diversi classificatori per contabilità, schemi, ecc.

1

1.00

1 videoregistratore marca Panasonic, Hi-Fi marca Stereo VHS

3

50.00

1 Mixer Relccom RC-2650 MK II High-Q-Series

4

500.00

2 casse altoparlanti H/H, trasportabili

5

100.00

1 televisore marca Philips, nero, mod. 1995, 70 cm, mod. 28PT8008/01

6

50.00

1 televisore marca Sony, 82 cm, mod. 1997, mod. KV-S3411B

7

100.00

1 computer Compaq S700, complete di monitor (assemblati)

8

300.00

3 tastiere Microsoft C19-00341

13

10.00

15 programmatori PIC-Cart

14

300.00

1 impianto di sorveglianza United completo di monitor, telecomando, allarma, telecamera e modulatore

15

100.00

1 computer Sony Trinitron, multiscan 200 ES completo di monitor e tastiera

16

200.00

1 console Shuttle con lettore CD

17

100.00

1 amplificatore Tuner, Pioneer SX 700 I (rotto)

18

1.00

2 casse altoparlanti Ditton 250

19

10.00

1 decodificatore Phonotrend Prestige SDR 3000

20

1.00

1 decodificatore Aston

21

10.00

1 impianto Hi-Fi Sony con lettore cassette

22

50.00

1 impianto Hi-Fi Sony PMC 303l (rotto)

27

50.00

1 videoregistratore JVC, HR-D640EG/E

29

20.00

1 CD Player per 6 CD Roadstar CDC960

31

1.00

1amplificatorePioneer, High Power, SA-V190

32

100.00

1 televisore 15 cm, portatile, Roadstar (rotto)

33

1.00

1 televisore 28 cm. Portatile, Roadstar, mod. CTV 500 (rotto)

34

1.00

1 videoregistratore marca Sharp Hi-Fi VCA 43 (rotto)

36

1.00

1 amplificatore Technics, VC 4, SUV 470

37

100.00

1 lettore DVD, standard, grigio

38

1.00

1 lettore DVD Sony, MDS-S1 (mini disc)

39

50.00

1 ventilatore Koenig, Mistral

40

20.00

1 macchina per il caffè Philips, caffè-latte

41

20.00

2 casse altoparlanti Yamaha, YS 212 E

42

50.00

1 valigetta contenente microfoni e diverso materiale da lavoro

43

200.00

1 valigetta da lavoro (vuota)

44

50.00

1 amplificatore Yamaha, NI 01284

45

100.00

1 lettore mini-disc Denon DN 1100

46

20.00

1 amplificatore Luxman LV 101

48

50.00

6 autoradio diverse

49

50.00

1 caricatore 10 CD Sony, CDX-M12

50

50.00

diverso materiale da lavoro (cavi, viti, ecc.)

51

1’000.00

1 saldatore Welller VS 51

52

100.00

1 impianto Hi-Fi Sony, radio, CD, cassette, MHC-1660

53

100.00

1 oscilloscopio, blu (rotto)

55

1.00

1 scrivania con 2 cassetti contenenti vari utensili da lavoro

56

500.00

1 mobiletto in ferro nero con 2 ante

57

50.00

1 seghetto S9252217

58

50.00

1 stampante HP 945

59

100.00

1 televisore Philips vecchio

60

10.00

1 televisore Philips 28PT800B01

61

50.00

1 monitor Philips con tastiera e console Compaq

64

500.00

1 televisore Philips vecchio, 1980

65

10.00

1 televisore Bang & Olufsen, 1987

66

1'000.00

2 scanner (rotti)

67

1.00

36 video VHS film pornografici

68

1.00

diverso materiale da lavoro

69

10.00

diversi libri e classificatori

70

1.00

1 macchina da scrivere Brother AX430

71

50.00

1 telefono + fax Philips, magic 2

72

50.00

1 telefono Ascom Eurit 22

73

10.00

1 stampante Epson stylus C42 Plus

74

50.00

1 stampante HP Laser Jet 2100

75

200.00

1 Console computer A Open (assemblato)

76

500.00

1 monitor Philips schermo piatto + tastiera 170S4

77

500.00

1 modem Router Zyxel 600

78

200.00

2 speaker piccoli Juster

79

20.00

1 scrivania in legno con 2 cassetti

80

100.00

1 cassettiera bianca, 3 cassetti

81

10.00

1 apparecchio per tritare la carta

82

10.00

diverse custodie per CD vuote

83

5.00

200 CD musicali diversi

84

100.00

1 mobile in legno chiaro

85

100.00

1 televisore Saba (rotto)

87

1.00

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 169 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 marzo 2006 n. 1129/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 aprile 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 31 agosto 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito                               l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 7 giugno 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 169 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,

per i fatti compiuti a __________ nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l’8 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1129/2006 del 15 marzo 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale