Erwägungen (18 Absätze)
E. 31 1.00
1amplificatorePioneer, High Power, SA-V190
E. 32 100.00
1 televisore 15 cm, portatile, Roadstar (rotto)
E. 33 1.00
1 televisore 28 cm. Portatile, Roadstar, mod. CTV 500 (rotto)
E. 34 1.00
1 videoregistratore marca Sharp Hi-Fi VCA 43 (rotto)
E. 36 1.00
1 amplificatore Technics, VC 4, SUV 470
E. 37 100.00
1 lettore DVD, standard, grigio
E. 38 1.00
1 lettore DVD Sony, MDS-S1 (mini disc)
E. 39 50.00
1 ventilatore Koenig, Mistral
E. 40 20.00
1 macchina per il caffè Philips, caffè-latte
E. 41 20.00
2 casse altoparlanti Yamaha, YS 212 E
E. 42 50.00
1 valigetta contenente microfoni e diverso materiale da lavoro
E. 43 200.00
1 valigetta da lavoro (vuota)
E. 44 50.00
1 amplificatore Yamaha, NI 01284
E. 45 100.00
1 lettore mini-disc Denon DN 1100
E. 46 20.00
1 amplificatore Luxman LV 101
E. 48 50.00
6 autoradio diverse
E. 49 50.00
1 caricatore 10 CD Sony, CDX-M12
E. 50.00 1 stampante HP Laser Jet 2100
75
200.00
1 Console computer A Open (assemblato)
76
500.00
1 monitor Philips schermo piatto + tastiera 170S4
77
500.00
1 modem Router Zyxel 600
78
200.00
2 speaker piccoli Juster
79
20.00
1 scrivania in legno con 2 cassetti
80
100.00
1 cassettiera bianca, 3 cassetti
81
10.00
1 apparecchio per tritare la carta
82
10.00
diverse custodie per CD vuote
83
5.00
200 CD musicali diversi
84
100.00
1 mobile in legno chiaro
85
100.00
1 televisore Saba (rotto)
87
1.00
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 169 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 15 marzo 2006 n. 1129/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 3 aprile 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 31 agosto 2006, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione del teste;
sentito l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 7 giugno 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 169 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l8 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1129/2006 del 15 marzo 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2006.163
1129/2006
Bellinzona
31 agosto 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,
per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l8 novembre 2005, arbitrariamente disposto a danno dei creditori degli oggetti pignorati dallUfficio esecuzioni e fallimenti di __________ il 12 novembre 2004 del valore complessivo di stima di fr. 8'479.--, non mettendoli a disposizione dei funzionari incaricati dellasta pubblica per la realizzazione dei medesimi, più specificatamente per aver smaltito in appositi contenitori o consegnato a terzi senza autorizzazione, i seguenti beni:
Oggetto
n. oggetto nel verbale di pignoramento
valore di stima in fr.
Diversi classificatori per contabilità, schemi, ecc.
1
1.00
1 videoregistratore marca Panasonic, Hi-Fi marca Stereo VHS
3
50.00
1 Mixer Relccom RC-2650 MK II High-Q-Series
4
500.00
2 casse altoparlanti H/H, trasportabili
5
100.00
1 televisore marca Philips, nero, mod. 1995, 70 cm, mod. 28PT8008/01
6
50.00
1 televisore marca Sony, 82 cm, mod. 1997, mod. KV-S3411B
7
100.00
1 computer Compaq S700, complete di monitor (assemblati)
8
300.00
3 tastiere Microsoft C19-00341
13
10.00
15 programmatori PIC-Cart
14
300.00
1 impianto di sorveglianza United completo di monitor, telecomando, allarma, telecamera e modulatore
15
100.00
1 computer Sony Trinitron, multiscan 200 ES completo di monitor e tastiera
16
200.00
1 console Shuttle con lettore CD
17
100.00
1 amplificatore Tuner, Pioneer SX 700 I (rotto)
18
1.00
2 casse altoparlanti Ditton 250
19
10.00
1 decodificatore Phonotrend Prestige SDR 3000
20
1.00
1 decodificatore Aston
21
10.00
1 impianto Hi-Fi Sony con lettore cassette
22
50.00
1 impianto Hi-Fi Sony PMC 303l (rotto)
27
50.00
1 videoregistratore JVC, HR-D640EG/E
29
20.00
1 CD Player per 6 CD Roadstar CDC960
31
1.00
1amplificatorePioneer, High Power, SA-V190
32
100.00
1 televisore 15 cm, portatile, Roadstar (rotto)
33
1.00
1 televisore 28 cm. Portatile, Roadstar, mod. CTV 500 (rotto)
34
1.00
1 videoregistratore marca Sharp Hi-Fi VCA 43 (rotto)
36
1.00
1 amplificatore Technics, VC 4, SUV 470
37
100.00
1 lettore DVD, standard, grigio
38
1.00
1 lettore DVD Sony, MDS-S1 (mini disc)
39
50.00
1 ventilatore Koenig, Mistral
40
20.00
1 macchina per il caffè Philips, caffè-latte
41
20.00
2 casse altoparlanti Yamaha, YS 212 E
42
50.00
1 valigetta contenente microfoni e diverso materiale da lavoro
43
200.00
1 valigetta da lavoro (vuota)
44
50.00
1 amplificatore Yamaha, NI 01284
45
100.00
1 lettore mini-disc Denon DN 1100
46
20.00
1 amplificatore Luxman LV 101
48
50.00
6 autoradio diverse
49
50.00
1 caricatore 10 CD Sony, CDX-M12
50
50.00
diverso materiale da lavoro (cavi, viti, ecc.)
51
1000.00
1 saldatore Welller VS 51
52
100.00
1 impianto Hi-Fi Sony, radio, CD, cassette, MHC-1660
53
100.00
1 oscilloscopio, blu (rotto)
55
1.00
1 scrivania con 2 cassetti contenenti vari utensili da lavoro
56
500.00
1 mobiletto in ferro nero con 2 ante
57
50.00
1 seghetto S9252217
58
50.00
1 stampante HP 945
59
100.00
1 televisore Philips vecchio
60
10.00
1 televisore Philips 28PT800B01
61
50.00
1 monitor Philips con tastiera e console Compaq
64
500.00
1 televisore Philips vecchio, 1980
65
10.00
1 televisore Bang & Olufsen, 1987
66
1'000.00
2 scanner (rotti)
67
1.00
36 video VHS film pornografici
68
1.00
diverso materiale da lavoro
69
10.00
diversi libri e classificatori
70
1.00
1 macchina da scrivere Brother AX430
71
50.00
1 telefono + fax Philips, magic 2
72
50.00
1 telefono Ascom Eurit 22
73
10.00
1 stampante Epson stylus C42 Plus
74
50.00
1 stampante HP Laser Jet 2100
75
200.00
1 Console computer A Open (assemblato)
76
500.00
1 monitor Philips schermo piatto + tastiera 170S4
77
500.00
1 modem Router Zyxel 600
78
200.00
2 speaker piccoli Juster
79
20.00
1 scrivania in legno con 2 cassetti
80
100.00
1 cassettiera bianca, 3 cassetti
81
10.00
1 apparecchio per tritare la carta
82
10.00
diverse custodie per CD vuote
83
5.00
200 CD musicali diversi
84
100.00
1 mobile in legno chiaro
85
100.00
1 televisore Saba (rotto)
87
1.00
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 169 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 15 marzo 2006 n. 1129/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di un anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 3 aprile 2006 dallaccusato;
indetto il dibattimento 31 agosto 2006, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione del teste;
sentito l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 7 giugno 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 169 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,
per i fatti compiuti a __________ nel periodo compreso tra il 12 novembre 2004 e l8 novembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1129/2006 del 15 marzo 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale