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10.2006.15

Ticino · 2006-01-12 · Italiano TI
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opposizione tardiva

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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2006 10.2006.15 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2006 10.2006.15 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2006 10.2006.15

opposizione tardiva

Incarto n. 10.2006.15 DA 4706/2005 Bellinzona 12 gennaio 2006 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare ACCU 1 siccome ritenuto colpevole di            infrazione grave alle norme della circolazione; fatti avvenuti                       l’__________ a __________; reato previsto                      dall'art. 90 cifra 2 LCStr; e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA 4706/2005 di data  5 dicembre 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--. vista                                 l'opposizione interposta in data 30 dicembre 2005 dall'accusato; considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione; che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 5 dicembre 2005; che da una verifica postale tale decisione è stata recapitata al destinatario il 6 dicembre 2005; che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorre il 7 dicembre 2005 ed è scaduto il 21 dicembre 2005; che l’opposizione interposta da ACCU 1 il 30 dicembre 2005 (cfr. busta allegata all’opposizione) risulta dunque tardiva; che di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo; pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile . 2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza. 3. Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente. 4. Intimazione a: Il presidente:                                                                            La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.