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10.2006.155

condurre in stato di grave ubriachezza (min. 2.56 - max 3.11 gr. per mille)

Ticino · 2006-10-03 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.155/CEG

DA 1027/2006

Bellinzona

3 ottobre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine

per aver condotto l’autovettura Opel targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max. 3.11 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________ il 18 dicembre 2005;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 marzo 2006 n. DA 1027/2006 delAINQ 1che propone la condanna:

1.    Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'800.-- (milleottocento).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 marzo 2006;

indetto                               il dibattimento 3 ottobre 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 agosto 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l’accusato, il quale non contesta i fatti, ma chiede che la pena sia ridotta. Egli specifica che la sua entrata media mensile netta si aggira sui fr. 2'000.--: il periodo professionale è molto difficile ed egli lavora in proprio (senza dipendenti). Ricorda che il casellario giudiziale è illibato; c’era stata una revoca della licenza di condurre per due mesi nel lontanissimo 1970. La revoca della licenza è già stata espiata, dopo frequenza del corso Ingrado.

Infine segnala di non essere un bevitore abituale, senza intenzione di banalizzare quanto accaduto, che si rende conto essere grave;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, per avere a __________ il 18 dicembre 2005 condotto l’autovettura Opel targata Ti __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max. 3.11 grammi per mille)?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole diguida in stato di inattitudine(art. 91 cpv. 1 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1027/2006 del 13 marzo 2006;

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.       alla multa di fr. 1'000.— (mille);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (__________),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1'000.--         multa

fr.                       200.--         tassa di giustizia

fr.                       350.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'550.--totale