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Incarto n.10.2006.145/CEG
DA 1005/2006
Bellinzona
15 settembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuto abuso delle targhe,
per aver ripetutamente condotto lautoveicolo __________ con applicata abusivamente sulla parte anteriore, in aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________ da lui acquistata come targa decorativa;
fatti avvenuti nella regione del __________ fra __________ /__________ e __________ /__________ __________;
reato previsto dallart. 97 cifra 1 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto daccusa del 13 marzo 2006 n. DA 1005/2006 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 23 marzo 2006;
indetto il dibattimento 15 settembre 2006, al quale è comparso laccusato personalmente, assistito dal difensore. DI 1, mentre il AINQ 1 con lettera 21/24 luglio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ricorda che lart. 10 cpv. 1 LCStr prevede che i veicoli a motore devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. Il veicolo agricolo dellaccusto rispettava questi presupposti. Per lart. 162 cpv. 1 dellOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali i veicoli a motore agricolo sono muniti di una (sola) targa; questa può essere fissata davanti o dietro in un posto idoneo. ACCU 1 ha correttamente applicato lunica targa ricevuta dalla Sezione della circolazione sulla parte posteriore del camion agricolo. Nel posto vuoto (anteriore) laccusato ha applicato una targa decorativa, che si distingue chiaramente dallaltra per la mancanza delle lettere TI e del puntino nonché per la presenza degli stemmi della Confederazione Svizzera e della Repubblica e Cantone Ticino. Non vè stata alcuna alterazione o contraffazione delloggetto originale né volontà di riprodurlo. Mai laccusato ha avuto volontà di compiere atti illeciti così che in ogni caso dovrebbe trovare applicazione lart. 20 CP (errore di diritto).
In conclusione la difesa chiede il proscioglimento; in via subordinata che il giudice prescinda da ogni pena in applicazione dellart. 20 CP. Infine postula la restituzione nella forma del dissequestro della targa decorativa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di ripetuto abuso delle targhe, per aver ripetutamente condotto nella regione del __________ fra __________ /__________ __________ e __________ /__________ __________ lautoveicolo __________ con applicata abusi-vamente sulla parte anteriore, in aggiunta a quella originale TI __________, la targa di controllo TI __________ da lui acquistata come targa decorativa?
2. Può trovare applicazione lart. 20 CP (errore di diritto)?
3.In caso di condanna, quale deve essere la pena?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere ordinata la confisca della targa verde __________?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 10 LCStr; 162 cpv. 1 frase 1 e 2 dellOrdinanza concernen-te le esigenze tecniche per i veicoli stradali; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito postosub1, come segue ai quesiti postisub5 e 6, decaduti gli altri quesiti;
proscioglieACCU 1dallaccusa di ripetuto abuso delle targhe;
ordinail dissequestro della targa verde __________ con stemmi della Confederazione Svizzera e della Repubblica e Cantone Ticino;
assegnale tasse e le spese allo Stato;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona.
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80110).
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 100.--totale