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Incarto n.10.2006.129/CEG
DA 1195/2006
Bellinzona
28 novembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine
per aver condotto lautovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.24 - max. 2.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato (alcolemia 2.14 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dallart. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 27 marzo 2006
n. DA 1195/2006 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 2'500.-- (duemilacinquecento).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da Ministero pubblico il __________.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 31 marzo 2006;
indetto il dibattimento 28 novembre 2006, al quale è comparso laccusato personal-mente, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre lAINQ1 con lettera 1. settembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale non contesta i fatti né la commisurazione della pena (né 75 giorni di detenzione né la multa di fr. 2'500.--), ma chiede che non venga revocata la sospensione condizionale alla pena decretata dal Ministero Pubblico il __________. Gli atti dimostrano che laccusato non è un bevitore abituale e che, pentito, si è reso conto di quanto commesso. In altre parole laccusato non è assolutamente un soggetto problematico; egli sta dimostrando piena capacità nellastenersi dal consumo di bevande alcoliche. La decisione amministrativa di revoca, a tempo determinato, dimostra una prognosi favorevole per laccusato, impegnato politicamente e in ambito sportivo e che in 25 anni non ha mai commesso incidenti. Oltrettutto il periodo di prova della precedente condanna non era trascorso per pochissimo tempo.
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per aver condotto lautovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubria-chezza (alcolemia: min. 2.24 - max. 2.71 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia 2.14 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto daccusa __________?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, oppure deve esservi ammonimento?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3 e 5, negativamente al quesito posto sub 4, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4.1.
dichiaraACCU 1
autore colpevole diguida in stato di inattitudine(art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1195/2006 del 27 marzo 2006;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizional-mente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 2'500. (duemilacinquecento);
3.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto daccusa __________ ma neprolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80206),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'500.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 3'100.--totale