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10.2006.12

Espropriazione formale di un fondo per la realizzazione di opera di interesse pubblico (indennità per terreni posti al di fuori della zona edificabile)

Ticino · 2008-05-05 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 LDIP (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 2 ad art. 108; Heini in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 8 ad art. 108); che di una siffatta convenzione di procedura non v'è traccia agli atti, né essa è menzionata

– per avventura – nella sentenza estera sottoposta a questa Camera per la delibazione; che, scartate tutte le ipotesi dell'art. 108 cpv. 2 LDIP, occorre tor­nare alla norma generale dell'art. 26 LDIP, di cui l'art. 108 cpv. 2 LDIP non preclude l'applicazione (messaggio del 10 novembre 1982, in: FF 1983 I 304 in alto; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 26 LDIP; Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, op. cit., n. 4 a 6 ad art. 26 LDIP); che il già citato art. 26 lett. c LDIP prevede la delibazione di una sentenza estera, in particolare, “ se il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio ”; che nella fattispecie il caso imporrebbe dunque di verificare se, convenuto il 27 agosto 1998 da IS 1 d avanti all'autorità di San Marino (contestazione dell'ammortamento), PI 1 si sia costituito in giudizio senza nulla eccepire; che invero, secondo il diritto di San Marino, per la costituzione in giudizio il giudice fissa con decreto un'apposita udienza (art. 2 § 1.0 della legge 17 giugno 1994 n. 55, “ Disposizioni in materia di procedura civile e penale della Repubblica di San Marino ”, in: ‹ www.consigliograndeegenerale.sm ›), che in concreto non risulta essersi tenuta alcuna udienza del genere, il giudice di San Marino avendo subito sospeso la causa civile in attesa della fine del procedimento penale aperto contro PI 1 nel Cantone Ticino; che nondimeno, stando a quanto attesta il Cancelliere del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino, il fascicolo di volontaria giurisdizione n. 96 dell'anno 1998 (ammortamento del titolo chiesto da PI 1) fa “ parte integrante ” della causa civile n. 219 dell'anno 1998 (contestazione dell'ammortamento intentata da IS 1); che pertanto, le due cause formando secondo il diritto di San Marino un unico procedimento, più non occorreva a PI 1 costituirsi in giudizio davanti al tribunale da lui medesimo adito: anzi, verosimilmente egli non si sarebbe più nemmeno potuto sottrarre a tale giurisdizione; che nelle circostanze descritte le parti constano essersi sottoposte entrambe all'autorità che ha pronunciato il giudizio, sicché la competenza del tribunale estero può ritenersi data; che la sentenza emanata il 22 marzo 2005 del Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino è passata in giudicato il 12 maggio 2005, come ha attestato il 20 luglio 2005 il Cancelliere del Tribunale stesso in un certificato annesso alla sentenza prodotta per la delibazione; che in concreto non si ravvisano motivi di rifiuto nel senso dell'art. 27 LDIP; che la sentenza da delibare è stata pronunciata dopo la morte del convenuto, ma PI 1 ha avuto la possibilità di esprimersi in un memoriale conclusivo prima del 18 marzo 2004, data dell'udienza per l' “ irrotulazione ” della causa, dopo la quale il giudice pronuncia la sentenza (art. 2 §§ 5.0 a 5.3 della citata legge 17 giugno 1994 n. 55); che in tali condizioni la sentenza estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non senza dimenticare che ad ogni buon conto essa riguarda il possesso e non la proprietà del noto libretto di risparmio; che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (€ 246 910.53: doc. E, pag. 4) supera largamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile; che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “ soccombente ” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per lo stesso motivo non si giustifica di assegnare indennità per ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che  la sentenza del 22 marzo 2005 con cui il Commissario della Legge del Tribunale commissariale civile e penale della Repubblica di San Marino – dichiara che IS 1 è il legittimo possessore del libretto di deposito a risparmio ordinario al portatore recante il n. __________ intestato “__________”, emesso il 3 gennaio 1995 dal __________, con un saldo il 15 marzo 1995 di lire 478 085 456 e – revoca per nullità e falsità del richiedente il decreto di volontaria giurisdizione emesso il 14 luglio 1998 circa l'ammortamento del libretto medesimo è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.   Intimazione a:

–; – Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello. terzi implicati PI 1 Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.12-4

Lugano

5 maggio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Alberto Lucchini

arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

IS 1

contro

COCC 1composta da:

1. MCON 1

2. MCON 2

3. MCON 3

4. MCON 4

5. MCON 5

6. MCON 6

7. MCON 7

8. MCON 8

9. MCON 9

10. MCON 10

11. MCON 11

12. MCON 12

13. MCON 13

tutti rappr. dall  RA 6

nell'ambito della realizzazione __________ in territorio del Comune di __________, località __________,

relativamente al mapp. no. __________ RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,in fatto ed in diritto

1.1.1. Il 19.12.1997 il Consiglio di Stato ha adottato la scheda di coordinamento 5.9 del Piano direttore cantonale di categoria dato acquisito, approvata dal Consiglio federale l’8.6.1999, che prevede la costruzione di un __________ entro il territorio comunale di __________, in località __________, immediatamente accanto __________ __________. Tale obiettivo è stato riportato nel PR di __________ che, in previsione dell’insediamento dell’impianto, è stato emendato con due varianti approvate il 15.7.1997 ed il 3.6.1998 intese, rispettivamente, ad estendere la zona AP-EP in località __________ ed a precisarne i parametri edificatori e l’accesso viario.Decaduto l’originario atto di concessione che affidava il progetto di costruzione dell’impianto al __________ __________ il Consiglio di Stato, con Messaggio 5067 del 5.12.2000 approvato dal Gran Consiglio con risoluzione del 23.4.2001, ha definito la nuova strategia cantonale __________ proponendo, tra l’altro, la realizzazione di un __________ e la costituzione di un’entità giuridica cantonale preposta alla sua conduzione.Conformemente a tali intendimenti è stata istituita, sulla base della LACR entrata in vigore il 21.5.2004, IS 1 ente indipendente dall’amministrazione dello Stato e con personalità giuridica propria di diritto pubblico, che ha il compito di provvedere all’organizzazione ed all’attuazione __________ in tutto il Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture con criteri di efficienza, economicità e salvaguardia ambientale. In parallelo il Consiglio di Stato ha elaborato il Piano di utilizzazione cantonale per __________ di __________ (PUC-ITR; Messaggio 5504 del 6.4.2004); approvato dal Gran Consiglio con risoluzione del 22.6.2004, questo piano conferma l’insediamento dell’impianto su di un’area di ca. 40'000 mq e ne specifica i parametri edilizi.1.2. Il progetto definitivo riguardante l’accesso stradale al sedime __________ è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sopracenerino con sentenza 11.7.2000 (inc. no. AP.00.572) ed il tracciato è stato eseguito nel 2003.Dal canto suo ilMunicipiodi __________ ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione dell’impianto con risoluzione del 7.7.2005. La procedura ricorsuale che ne è seguita nel frattempo si è conclusa con la reiezione di tutti i ricorsi (cfr. TRAM 30.6.2006 N. 52.2006.26, 27, 28, 29, 30; TF 16.8.2007 N. 1A. 200/2006).1.3. La realizzazione del nuovo impianto, per la quale è stato preventivato un investimento di ca. fr. __________ parzialmente coperto mediante sussidi federali e cantonali, comporta l’espropriazione di alcune proprietà private. IS 1 ha dunque presentato domanda per ottenere il diritto di espropriazione che le è stato conferito dal Dipartimento delle istituzioni, e per esso dalla Divisione della giustizia, con risoluzione del 2.3.2005.Quindi ha avviato la procedura in oggetto i cui atti di sono stati pubblicati dal 13.12.2006 all’11.1.2007.Tra i terreni coinvolti nel procedimento figura anche il mapp. no. __________ appartenente in comproprietà ai soggetti indicati in ingresso; stando alle tabelle pubblicate IS 1 ne ha chiesto l’espropriazione definitiva in ragione di mq 5’215 e l’occupazione temporanea in ragione di mq 14’649 offrendo a titolo di indennità, rispettivamente, fr. 18.- il mq e fr. 0.20 il mq.I comproprietari, con memoria 4.1.2007, hanno rivendicato invece un’indennità di fr. 25.- il mq per il terreno e di fr. 0.40 il mq per l’occupazione temporanea; essi hanno inoltre sollecitato un’indennità per titolo di svalutazione della parte residua pari al 50% del valore del fondo.All’udienza di conciliazione del 9.2.2007 IS 1 ha garantito che l’accesso al terreno, attualmente dato dalla strada al mapp. no. __________, sarà ripristinato lungo il confine della parte vincolata; gli espropriati hanno accordato l’anticipata immissione in possesso a far tempo dall’udienza stessa. Il conseguente tentativo delle parti di trovare un accordo amichevole sull’indennità si è risolto negativamente cosicché all’udienza finale tenutasi il 25.10.2007 esse hanno confermato le rispettive posizioni.

2.Il mapp. no. __________, ubicato in località __________ ad ovest __________ è un terreno piano di conformazione regolare che misura complessivamente mq 19'864 ed è libero da servitù ed oneri fondiari.Appartenente alla zona agricola sin dall’entrata in vigore del PR del 1972, situazione confermata nell’ambito della revisione del piano approvata il 13.11.1994, con una successiva variante a sua volta approvata il 15.7.1997 il fondo è stato parzialmente gravato con un vincolo conseguente all’ampliamento della zona AP-EP in previsione dell’insediamento __________. Detto vincolo è venuto a colpire una superficie rettangolare lungo tutto il fronte verso la strada al mapp. no. __________ che corrisponde a quella oggetto di espropriazione definitiva.

3.3.1.L’espropriazione formale è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,

p. 734).Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). In tale ambito vanno anche considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27). Le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).3.2. La data determinante per la valutazione dell’indennità per espropriazione formale è quella dell’anticipata immissione in possesso o, in difetto, quella di emissione del giudizio di stima (art. 19 Lespr.).Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale, e quindi avesse perso la componente edilizia per effetto di un provvedimento pianificatorio, la data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del vincolo che ne è alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).La questione se si sia prodotta un’espropriazione materiale dev’essere esaminata d’ufficio (DTF 116 Ib 35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).3.3. In concreto può senz’altro essere escluso che il mapp. no. __________ sia stato oggetto di espropriazione materiale per effetto del vincolo parziale istituito nel 1997. Quale parte integrante del vasto comprensorio agricolo del __________, il fondo ha da sempre una vocazione tipicamente agricola e non è mai stato sfruttato in altro modo; circostanza, questa, che in sede pianificatoria non è mai stata contestata dai proprietari, né risulta che essi abbiano mai sollecitato la possibilità di utilizzare il terreno per altri fini. Il vincolo non è quindi altro che la conferma di un’inedificabilità preesistente.

4.A sostegno della loro pretesa di indennizzo gli espropriati affermano che attraverso le varie procedure di adattamento del PR tutta l’area necessaria per la costruzione __________ avrebbe assunto destinazione industriale. Tale argomento, oltre a non essere determinante per l’estimo, non è del tutto condivisibile o quantomeno non lo è nell’ottica dell’edilizia privata. E’ vero, ed è stato rilevato in altra sede (cfr. TRAM 30.6.2006 cit.), che l’aspetto della zona è già segnato dalla presenza __________ e __________, e che il panorama generale è destinato a cambiare con la costruzione di __________ e del collegamento __________. Queste sono, tuttavia, opere a carattere prettamente pubblico. In effetti tutto il settore edificabile ed insediato di __________ si estende, ma è anche circoscritto, al territorio posto ad est __________ (cfr. piano delle zone); ciò vale anche, ed in particolare, per la zona industriale aperta all’edilizia privata. Viceversa il territorio che si estende ad occidente del __________ non ha nulla in comune con l’area sfruttata privatamente a fini industriali (cfr. doc. fotografica) ed è notoriamente destinato solo all’agricoltura, statuto ribadito, dal ultimo, nell’ambito della revisione del PR (cfr. ris. 13.11.1994

p. 13).Assodato che il mapp. no. __________ è inedificabile, l’estimo si fonda sui prezzi ufficiali risultanti da transazioni immobiliari stipulate negli anni immediatamente precedenti l’anticipata immissione in possesso – che in concreto risale al 9.2.2007 – e riguardanti terreni che non hanno carattere edilizio.Dall’indagine esperita come d’uso a RF sono emersi i seguenti risultati:nel 2003- fr. 6.28 il mq per il mapp. no. 2169 di mq 3183, loc. __________ (iscr. a RF l’11.2.2003 al d.g. 980);- fr. 6.77 il mq per i mapp. no. 2157 e 2158 di complessivi mq 6648, loc. Sasso (iscr. a RF il 10.4.2003 al d.g. 2688);- fr. 15.50 il mq per il mapp. no. 3220 di mq 3871, loc. __________ (iscr. a RF il 19.11.2003);nel 2004- fr. 7.22 il mq per il mapp. no. 10 di mq 12154, loc. __________ (iscr. a RF il 28.6.2004 al d.g. 5263);- fr. 9.50 il mq per il mapp. no. 48 di mq 7541, loc. __________ (iscr. a RF il 1°.10.2004 al d.g. 8074);- fr. 15.80 il mq per il mapp. no. 3502 di mq 4120, loc. __________ (iscr. a RF il 6.10.2004 al d.g. 8219. Il trapasso è avvenuto in seguito ad esercizio di un diritto di compera;- fr. 16.77 il mq per il mapp. no. 3502 di mq 4120, loc. __________ (iscr. a RF il 25.11.2004 al d.g. 9856);nel 2005- fr. 7.14 il mq per il mapp. no. 2803 di mq 7000, loc. __________ (iscr. a RF l’11.3.1005 al d.g. 1955);- fr. 7.90 il mq per i mapp. no. 50, 51 e 52 di complessivi mq 21140, loc. __________ (iscr. a RF il 14.6.2005 al d.g. 4577);nel 2006- fr. 16.91 il mq per il mapp. no. 2185 di mq 3490, loc. __________ (iscr. a RF il 25.6.2006 al d.g. 4208). Il trapasso è avvenuto in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica;- fr. 30.- il mq per il mapp. no. 2767 di mq 769, loc. __________ (iscr. a RF il 5.9.2006 al d.g. 6942). Si tratta di un’indennità espropriativa soluta da __________.Per quanto riguarda i mesi successivi, fino e compreso il 2007, non sono state rinvenute ulteriori transazioni.Su tali basi i valori dei terreni agricoli si rivelano, salvo alcune eccezioni, assai contenuti, circostanza che potrebbe anche essere ricondotta alla flessione dei valori dei poderi agricoli dipendente dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale entrata in vigore il 1°.1.1994 e dalla conseguente sorveglianza sui prezzi operata dallo Stato (cfr. TRAM 18.8.1999 N. 50.98.00008, 19.6.2002 N. 50.2001.00024). Tuttavia, anche ammettendone gli effetti negativi sul mercato privato, questa normativa non ha avuto ripercussioni significative in ambito espropriativo, vero è che per giurisprudenza acquisita il valore normalmente riconosciuto a buoni terreni agricoli in tutto il Cantone si aggira costantemente attorno a fr. 20.-/30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2). Prova ne sia, del resto, l’indennità espropriativa versata __________ per il mapp. no. 2767 perfettamente in linea con la giurisprudenza.Poste tali premesse e visto che le conclusioni delle parti sull’indennità espropriativa non sono vincolanti (art. 49 cpv. 1 Lespr.), il Tribunale non ritiene che in concreto sussistano motivi per scostarsi da una prassi incontestata.Il mapp. no. __________ è un terreno che sipresta in maniera ottimale allo sfruttamento agricolo perché piano, di conformazione assai ampia e regolare e perché dispone su due lati di un accesso veicolare diretto; inoltre esso è libero da servitù ed oneri fondiari. Di conseguenza un’indennità di fr. 30.- il mq appare senz’altro adeguata alla sua situazione.

5.L’occupazione temporanea è un provvedimento che, in ambito espropriativo, concorre all’attuazione dell’opera e normalmente è dettato da necessità di cantiere; concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al proprietario.In concreto, come esposto all’udienza di conciliazione, l’occupazione temporanea è finalizzata al deposito di materiale di scavo.E’ senz’altro vero, come rilevano gli espropriati, che la possibilità di usufruire durante il cantiere del mapp. no. __________ implichi per IS 1 indubbi vantaggi tecnici e finanziari. Questo non è, tuttavia, il criterio determinante per l’estimo. Infatti l’indennità per occupazione temporanea non è intesa a compensare eventuali agevolazioni di cui gode l’ente espropriate durante l’esecuzione dei lavori, bensì a coprire il danno effettivo per il proprietario derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene, salvo che egli renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr.(Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).Considerato che il fondo è sfruttato a fini agricoli e che una possibilità di miglior uso non è ipotizzabile, l’indennità di fr. 0.20 il mq annui offerta dall’ente espropriante pare del tutto adeguata e può essere confermata, anche perché è conforme a quella normalmente riconosciuta dalla prassi per terreni non edificabili (cfr. TE 22.11.2000 in re S./V., 10.5.2001 in re C./A.).

6.Gli espropriati sono dell’avviso che la presenza __________ toglierà interesse al fondo inducendo i potenziali affittuari a rivolgersi altrove; essi temono inoltre emissioni future riconducibili all’esercizio dell’impianto a scapito di una coltivazione qualitativamente ineccepibile. Di conseguenza rivendicano un’indennità per titolo di svalutazione della frazione residua pari al 50% del valore del fondo.A norma dell’art. 11 let. b Lespr., nell’ipotesi di espropriazione parziale, l’indennità può comprendere il pregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185). Stando alla giurisprudenza un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente secondo la sua destinazione oppure qualora fosse privato di vantaggi influenti sul valore della proprietà (DTF 129 II 420 c. 3.1.2; RDAT II-1998 no. 27 c. 3.1).In concreto, benché per effetto dell’espropriazione la proprietà venga amputata di una porzione non indifferente di sedime utilizzabile (comunque indennizzato), il fondo potrà continuare ad essere sfruttato anche in futuro a fini agricoli. La presenza di una costruzione, per quanto possa apparire incombente e “mastodontica”, di per sé stessa non preclude né pregiudica tale sfruttamento, così come in passato non è stata d’impedimento la presenza del vicino __________.Altra cosa sono gli eventuali inconvenienti ambientali che potrebbero derivare dall’esercizio dell’impianto. L’argomento va introdotto osservando che il progetto è stato vagliato e giudicato positivamente da esperti del ramo e dalle autorità adite nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia, quest’ultima comprensiva dell’esame d’impatto ambientale e del rapporto concernente l’impatto sull’ambiente. Infatti le analisi si sono concluse univocamente a favore della conformità dell’impianto alle norme di legge (per tutti i dettagli si rinvia alla cit. sentenza del TRAM del 30.6.2006 rispettivamente alla cit. sentenza del TF 16.8.2007).Ma a prescindere da tali considerazioni in questa sede gli inconvenienti paventati dagli espropriati non possono costituire motivo di svalutazione per l’ovvia ragione che non sono determinati né determinabili concretamente, l’impianto essendo ancora in fase di costruzione. L’esistenza di emissioni ed i loro effetti sull’ambiente sono questioni che potrebbero porsi in futuro e che saranno accertabili e valutabili solo dopo la messa in funzione dell’impianto grazie, anche, ai monitoraggi che già sono stati programmati. A quel momento, se del caso, i proprietari potranno avvalersi delle azioni derivanti dai diritti di vicinato.Tutto ciò considerato la richiesta di indennizzo per titolo di svalutazione della frazione residua non può essere accolta.

7.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale, a decorrere dal 9.2.2007, data per la quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

8.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:1.     L’ente espropriante verserà agli espropriati le seguenti indennità per il mapp. no. __________:- fr. 30.- il mq per l’espropriazione formale di mq 5’215- fr. 0.20 il mq annui per l’occupazione temporanea di mq 14’649

2.     Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 9.2.2007.

3.     La richiesta di indennizzo per titolo di svalutazione della frazione residua è respinta.

4.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 3'000.- per ripetibili.

5.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

6.     Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco