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10.2006.109

indicare su una chat erotica il numero di telefono di una terza persona senza il suo consenso

Ticino · 2006-09-07 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,
  2. molestie sessuali, art. 198 CPS, per i fatti compiuti in imprecisate località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per alcuni giorni nei loro effetti, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 376/2006 del 6 febbraio 2006; condanna                         ACCU 1
  3. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
  4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--; disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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CIVI 1

Incarto n.10.2006.109

DA 376/2006

Bellinzona

7 settembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         1.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

per avere, il 13 e il 14 novembre 2005, per malizia e per celia, utilizzato abusivamente un impianto di telecomunicazione per importunare CIVI 1, e meglio per avere inviato degli SMS a sfondo erotico ad una chat erotica, spacciandosi per una donna in cerca di compagnia maschile e indicando il numero di telefono di CIVI 1 per le risposte, creando così i presupposti affinché questa ricevesse numerosi SMS indesiderati, contenenti esplicite e dirette proposte sessuali;

2.  molestie sessuali,

per avere, nelle circostanze riferite al punto precedente, molestato sessualmente CIVI 1, facendole pervenire, per il tramite di sconosciuti utenti telefonici ignari del raggiro, degli SMS indesiderati, contenenti esplicite e dirette proposte sessuali, espresse in termini particolarmente crudi;

fatti avvenuti in imprecisate località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per alcuni giorni nei loro effetti;

reati previsti dagli art. 179septies e 198 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 febbraio 2006 n. DA 376/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 febbraio 2006 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 7 settembre 2006, al quale l’imputato è stato autorizzato a non partecipare, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Abuso di impianti di telecomunicazioni,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 179septies, 198 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  abuso di impianti di telecomunicazioni, art. 179septies CPS,

2.  molestie sessuali, art. 198 CPS,

per i fatti compiuti in imprecisate località del Cantone, il 13 e 14 novembre 2005 e protrattisi per alcuni giorni nei loro effetti, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 376/2006 del 6 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      550.00       totale