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10.2006.105

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.38 - max 1.63 grammi/oo)

Ticino · 2006-07-18 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.105

DA 781/2006

Bellinzona

18 luglio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuta colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Hyundai targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.38 - max. 1.63 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 24 dicembre 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 febbraio 2006 n. DA 781/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2006 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 18 luglio 2006, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale, tenuto conto delle circostanze specifiche, chiede un’adeguata riduzione della pena detentiva, della sanzione pecuniaria e del periodo di prova;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputata è autrice colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 24 dicembre 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 781/2006 del 27 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 800.-- (ottocento);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       300.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.                     1450.00       totale