opencaselaw.ch

10.2006.104

Scaricare da Internet sia personalmente che attraverso l'aiuto di terzi materiale pornografico - filmati e immagini - riguardanti atti sessuali tra adolescenti e persone con animali.

Ticino · 2006-06-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                       a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

3.  Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;

rilevato                              che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;

preso atto                          che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;

indetto                               il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;

rispondendo                       ai quesiti

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

3.  Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;

rilevato                              che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;

preso atto                          che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;

indetto                               il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;

rispondendo                       ai quesiti

Dispositiv
  1. Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
  2. Sugli oneri dell’odierno giudizio. visti                                   gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti ordinala confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002. prescindedal prelevare oneri per l’odierno giudizio. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio reperti, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2006.104

DAC 895/2002

Bellinzona

7 giugno 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di         pornografia,

per essersi:

a)    tramite __________, nei confronti del quale si procede separatamente,

procurato e fatto installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali tra persone e animali;

b)    procurato in via elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti sessuali fra e con adolescenti;

reato previsto                     dall’art. 197 cifra 3bis CP;

fatti avvenuti                       a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

3.  Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;

rilevato                              che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;

preso atto                          che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto l’accusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;

indetto                               il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

2.  Sugli oneri dell’odierno giudizio.

visti                                   gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

ordinala confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.

prescindedal prelevare oneri per l’odierno giudizio.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria: