Sachverhalt
avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;
perseguito con decreto daccusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
3. Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;
rilevato che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;
preso atto che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto laccusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;
indetto il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;
rispondendo ai quesiti
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
3. Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;
rilevato che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;
preso atto che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto laccusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;
indetto il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;
rispondendo ai quesiti
Dispositiv
- Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
- Sugli oneri dellodierno giudizio. visti gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti ordinala confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002. prescindedal prelevare oneri per lodierno giudizio. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio reperti, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2006.104
DAC 895/2002
Bellinzona
7 giugno 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di pornografia,
per essersi:
a) tramite __________, nei confronti del quale si procede separatamente,
procurato e fatto installare sul suo PC 4 filmati e immagini (27 fotografie) vertenti su atti sessuali tra persone e animali;
b) procurato in via elettronica scaricandoli da siti Internet e salvato sul suo PC, 9 filmati vertenti su atti sessuali con adolescenti e svariate immagini vertenti su atti sessuali fra e con adolescenti;
reato previsto dallart. 197 cifra 3bis CP;
fatti avvenuti a __________ tra il settembre 2001 ed il settembre 2002;
perseguito con decreto daccusa del 27 novembre 2002 n. 895/2002 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
3. Ordina la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati all'accusato il 5.9.2002;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 novembre 2002;
rilevato che con sentenza 6 marzo 2003 il giudice della Pretura penale ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di pornografia e lo ha condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di 2 anni, ordinando la confisca e la distruzione di tutti i dischetti sequestrati;
preso atto che con sentenza 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e revisione penale ha prosciolto laccusato dal reato di pornografia, rinviando gli atti ad altro giudice della Pretura penale affinché statuisca nuovamente sulla confisca;
indetto il dibattimento 7 giugno 2006, al quale l'accusato non è comparso essendo stato autorizzato a non presenziare al dibattimento, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con scritto 1° aprile 2006 ACCU 1 ha dichiarato di rinunciare a tutti i dischetti, non opponendosi quindi alla loro confisca e distruzione definitiva;
rispondendo ai quesiti
1. Se deve essere ordinata la confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
2. Sugli oneri dellodierno giudizio.
visti gli art. 58, 197 cifra 3bis CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
ordinala confisca e distruzione di tutti i dischetti sequestrati a ACCU 1 il 5.9.2002.
prescindedal prelevare oneri per lodierno giudizio.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria: