Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2006.101
DA 656/2006
Bellinzona
9 ottobre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, in via __________, in data __________, colpendo CIVI 1 con un pugno cagionatogli le lesioni di cui al certificato medico agli atti di data 28 dicembre 2004 dellOspedale Regionale di __________;
2. minaccia,
per avere, a __________, in via __________, in data __________, impugnando una pistola Luger 9 mm nonché esprimendosi nei confronti di CIVI 1 nella seguente maniera: guarda che sono armato prova a toccarmi e vedrai cosa ti succede incussogli timore;
3. infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni,
per avere, senza essere autorizzato, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2, portato con sé una pistola, dovendo, usando le dovute precauzioni, sapere che tale atto era proibito, poiché privo del richiesto porto darmi;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2, 180 cpv. 1 CPS, 33 LArm, richiamati gli art. 19, 58 e 66 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 20 febbraio 2006 n. DA 656/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Ordina, previa crescita in giudicato del presente decreto, la confisca di una pistola Luger 9 mm, con relativo caricatore, 2 proiettili a pallini, 12 proiettili parabellum (art. 58 e 59 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 febbraio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 settembre 2006, al quale hanno partecipato limputato, il difensore, la parte civile, assistita dal proprio patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico non ha presenziato postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
rilevato che un teste ha comunicato di non poter presenziare per malattia;
deciso con laccordo delle parti, di mantenere la suddetta audizione testimoniale, di sentire il teste comparso e di sospendere il dibattimento ex art. 237 CPP, aggiornandolo al 9 ottobre 2006;
ripreso il dibattimento il 9 ottobre 2006, al quale hanno partecipato il Sostituto Procuratore pubblico, limputato, il difensore e la parte civile, assistita dal proprio patrocinatore;
proceduto allinterrogatorio dellimputato ed allaudizione di due testi;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto daccusa. In effetti, sono adempiti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi delle infrazioni addebitate allimputato. Per quanto concerne il pugno si tratta di lesioni semplici di lieve entità, in quanto ha provocato nella parte civile uno shock ed un turbamento del suo benessere. Dal profilo oggettivo la minaccia è realizzata già per il solo fatto daver estratto la pistola. A suo avviso, nel caso specifico, non sono assolutamente dati i presupposti dellart. 33 CPS. Linfrazione alla LArm è realizzata anche se il luogo in cui si sono svolti i fatti è di proprietà dellimputato. In effetti si tratta di un luogo aperto al pubblico (sentiero), dove possono passare tutti. In conclusione, ella ricorda come la pena sia particolarmente mite;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale in merito ai fatti ed al diritto si associa a quanto esposto dal Sostituto Procuratore pubblico. Egli, ritenendo la pena molto mite, chiede la conferma del decreto daccusa, salvo il punto concernente il rinvio al foro civile. A questo proposito, egli postula che limputato venga condannato a risarcire al suo assistito i costi per la sostituzione degli occhiali (fr. 255.80) e la riparazione dellapparecchio fotografico (fr. 495.--), la sua nota professionale (fr. 3'710.40), nonché a versare unindennità per torto morale di fr. 2'000.--, che verrà devoluta in beneficenza, per le sofferenze subite. Protesta infine tasse, spese e ripetibili;
sentito il difensore, il quale contesta tutti i capi di imputazione. Per quanto concerne i fatti ritiene incredibile e non corroborata da prove limpide la versione fornita dalla parte civile. Agli atti non vi è alcun riscontro chiaro del fatto che limputato abbia sferrato un pugno alla parte civile. Inoltre, nella denegata ipotesi che ciò sia avvenuto, secondo la giurisprudenza, di tratta di sole vie di fatto. A mente sua, non sono nemmeno dati i presupposti oggettivi del reato di minaccia, in quanto il suo assistito avrebbe soltanto avvisato la parte civile che gli avrebbe sparato se questa lo avesse toccato. Per quanto concerne questi due capi di imputazione, egli ritiene, in subordine, che limputato abbia agito per legittima difesa. Linfrazione alla LArm non è adempita, nemmeno per negligenza, poiché levento si è svolto su suolo privato. Egli postula infine la reiezione di tutte le pretese di risarcitorie avanzate dalla parte civile, protestando tasse, spese e ripetibili per almeno fr. 1'500.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
4. Deve essere ordinata la confisca della pistola Luger 9 mm, con relativo caricatore, 2 proiettili a pallini e 12 proiettili Parabellum sequestratigli dalla Polizia il 13 luglio 2004?
5. Possono essere accolte, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate in data odierna dalla parte civile?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 33, 58, 66, 123 cifra 1 cpv. 2, 180 cpv. 1 CPS; 33 LArm; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. minaccia, art. 180 CPS,
2. infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, art. 33 cpv. 1 LArm,
per i fatti compiuti a __________ __________ nelle circostanze descritte ai punti nri. 2 e 3 del decreto di accusa n. DA 656/2006 del 20 febbraio 2006;
e lo prosciogliedallaccusa di lesioni semplici per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto daccusa;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1400.-- (millequattrocento);
2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 430.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS;
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
ordinala confisca della pistola Luger 9 mm, con relativo caricatore, 2 proiettili a pallini e 12 proiettili Parabellum sequestratigli dalla Polizia il 13 luglio 2004 (art. 58 CPS);
prende attoche nel decreto daccusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione e pertanto respinge la richiesta della stessa di decidere sul risarcimento del danno materiale e di quello morale in questa sede;
riconoscealla parte civile fr. 1'250.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio dei permessi, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1400.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 30.00 testi
fr. 1830.00 totale