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10.2006.100

circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.89 - max. 2.28 gr/mille

Ticino · 2006-10-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2006.100

DA 717/2006

Bellinzona

17 ottobre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.89 - max. 2.18 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1998 per analogo reato (alcolemia: 1.76 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il 15 novembre 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 febbraio 2006 n. DA 717/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 marzo 2006 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 22 agosto 2006, al quale ha partecipato il difensore, mentre l’imputato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede una massiccia riduzione della pena, in considerazione della difficile situazione personale dell’imputato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  L’imputato è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

w

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 15 novembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 717/2006 del 27 febbraio 2006;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.  alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra e CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1200.00multa

fr.                       400.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                     1850.00       totale